CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14121/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 619/9/2014 , depositata in data 03 febbraio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva in data 05/05/2010 la notifica della cartella di pagamento n. 09720100097157776000, dell’importo di € 45.663,27, relativa all’accertamento automatico condotto sul [OSCURATO:PERSONA] 2007, per l’anno d’imposta 2006. Cartella pagamento IRESL’ufficio riscontrava una indebita compensazione, non evidenziata nella dichiarazione dei redditi, attuata mediante delega di pagamento F24del 18/04/2006 di un credito d’imposta relativo ad incentivi all’occupazione di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449. La società, in data 28/06/2010, presentava in sanatoria dichiarazione integrativa ex art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 2. Dinanzi la C.t.p. di Roma impugnava l’atto esattivo la società, chiedendone l’annullamento e, con la costituzione dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 392/38/2012, la Commissione rigettava il ricorso sulla base della tardività della dichiarazione integrativa presentata rispetto ai termini prescritti dalla legge summenzionata. 3. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r Roma, ove si costituiva anche l’ufficio; tale Commissione, con sentenza n. 619/9/2014 , depositata in da ta 3 febbraio 201 4, accoglieva l'appello, e, per l’effetto, annullava l’atto impugnato. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. Roma, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita. La causa è stata trattatanella camera di consiglio del 25 novembre 2022per la quale l’ufficio non sono state depositat e memorie. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto priva di efficacia, perché tardiva, la dichiarazione correttiva del [OSCURATO:PERSONA] 2007 per l’anno di imposta 2006. 2. Il ricorso è inammissibile. Dagli atti di causa e cioè sia dal fascicolo cartaceo che da quello telematico non risultano allegati , all'originale del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso. Dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al servizio informativo della Cassazione (S.I.C.), non risulta "caricato" alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto. Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 21/07/2021, n. 20778). In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al destinatario, [OSCURATO:SOCIETA], la notifica del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della società contribuente. P.Q.M. Dichi