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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 44458/2022

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato gli atti di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (così riqualificati i ricorsi per cassazione) proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marco avverso l'ordinanza emessa dallo stesso ufficio con la quale erano state rigettate le loro richieste, formulate nella qualità di terzi cessionari in buona fede di un credito ipotecario vantato da un istituto di credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] Dario (padre degli istanti) e MEI Sergio: qualità in forza della quale essi erano intervenuti nell'esecuzione immobiliare proposta da altro istituto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Dario sull'immobile ipotecato, e dichiarata improcedibile per essere l'immobile stato nelle more confiscato, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con la sentenza di condanna di quest'ultimo, divenuta irrevocabile, per il reato tributario a lui ascritto.

1.1. In particolare, gli odierni ricorrenti avevano richiesto, in via principale, la revoca della confisca ovvero, in subordine, l'accertamento della permanente validità dell'ipoteca iscritta sull'immobile confiscato "con il riconoscimento quindi della facoltà di promuovere l'esecuzione su detto immobile" ovvero ancora - in ulteriore subordine - la vendita dell'immobile e la distribuzione del ricavato secondo l'ordine delle cause di prelazione.

1.2. Nel provvedimento di rigetto, il G.i.p. ha osservato, quanto alla richiesta principale, che la confisca anche per equivalente del profitto del reato aveva carattere obbligatorio, e che non era incompatibile con il diritto dei terzi creditori ipotecari, pur essendo tale posizione tutelabile solo in caso di buona fede di questi ultimi.

Sulla richiesta subordinata di riconoscimento della persistenza del diritto reale di garanzia, il G.i.p. ha osservato che i [OSCURATO:PERSONA] avevano acquisito il credito ipotecario già nel 2010, mentre i reati erano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] Dario nel 2012: tuttavia essi erano i figli del debitore, e l'immobile ipotecato era stato utilizzato dalla famiglia e assegnato alla loro madre in sede di separazione: sicchè doveva ritenersi "ipotizzabile che [gli odierni ricorrenti] si siano interposti al duplice fine di impedire l'esecuzione forzata da parte dell'originario creditore e di mantenere contestualmente a loro nome il vincolo ipotecario, da far valere quale titolo prioritario nei confronti di eventuali futuri nuovi creditori del debitore ceduto".

A sostegno di tale assunto, il G.i.p. ha richiamato: l'inerzia dei [OSCURATO:PERSONA], protrattasi per alcuni anni, quanto all'esecuzione del credito acquistato; il loro attivarsi solo in coincidenza con il processo a carico del padre (dapprima con un atto di "ripetizione e conferma di cessione del credito", stipulato con l'originario creditore tre mesi prima della sentenza di condanna, e annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria; successivamente, dopo la condanna, con un atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare intentata da altro creditore, e dichiarata improcedibile per effetto della confisca definitiva).2 In tale contesto, il G.i.p. ha ritenuto che i [OSCURATO:PERSONA], pur estranei al reato commesso dal padre, non potessero essere considerati effettivamente dei terzi, essendosi essi "interposti quali fittizi creditori del padre e al solo fine di impedire successive esecuzioni sul bene, e quindi anche per impedire la confisca in sede penale".

In buona sostanza, ad avviso del G.i.p., gli odierni ricorrenti si erano "presentati quali simulati creditori, mantenendo il titolo ipotecario anteriore, solo in vista di ulteriori azioni esecutive e per bloccarne l'efficacia, per cui non hanno avuto interesse a recuperare il loro credito, solo apparente e per tali motivi mantenuto in essere per diversi anni senza alcuna iniziativa per ottenerne il pagamento" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).

2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marco, premettendo di rinunciare alla domanda "principale" di revoca della confisca in adesione ai principi, richiamati anche nel provvedimento impugnato, regolatori del conflitto tra creditore assistito da ipoteca anteriormente iscritta e l'avente causa dal debitore: principi che, ad avviso dei ricorrenti, consentivano di ritenere formatosi il giudicato interno quanto alla opponibilità all'Erario, ai sensi dell'art. 2843 cod. civ., della garanzia ipotecaria dei ricorrenti.

In tale prospettiva, e con riferimento alle ulteriori considerazioni svolte nell'ordinanza del G.i.p., si deduce:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un'interposizione fittizia da parte dei [OSCURATO:PERSONA], dal momento che il loro diritto di garanzia non impediva la circolazione del bene, né la sua sottoposizione a procedure esecutive da parte di altri creditori (nella quali il creditore ipotecario ha diritto di intervenire per far valere la sua posizione).

Si evidenzia, inoltre, l'incongruità del riferimento all'utilizzo dell'immobile da parte dei familiari; sotto altro profilo, i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che l'interposizione dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inteso impedire l'efficacia della confisca.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento al ritenuto carattere apparente del credito vantato dai [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del padre, essendo tale credito - acquistato nel 2010 dall'istituto di credito a seguito di cessione pro soluto) - stato accertato in forza di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo: allo stesso modo, la definizione di "simulati creditori" doveva ritenersi frutto di un travisamento dei documenti acquisiti (comprovanti una cessione a titolo oneroso, avente data certa e con prezzo versato con strumenti tracciabili).

Allo stesso modo, il riferimento alla assegnazione della casa coniugale ex art. 337-sexies cod. civ. doveva ritenersi erroneo (essendosi trattato di una mera occupazione di fatto).

In definitiva, la decisione del G.i.p. 3 risultava viziata per aver "fatto dire" ai documenti qualcosa che non era invece evincibile dagli stessi.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, avendo il Tribunale compiutamente motivato sulle varie questioni prospettate, in termini incensurabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nei sensi di cui in motivazione.

2. Come già esposto in narrativa, gli odierni ricorrenti avevano chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca della confisca disposta ex art. 12-bis d.l.vo n. 74 del 2000 sull'immobile di proprietà del loro padre [OSCURATO:PERSONA] Dario, ovvero, in subordine, il riconoscimento della persistente opponibilità alla confisca della preesistente garanzia ipotecaria gravante sullo stesso immobile, della quale erano titolari per avere acquistato il credito bancario in relazione al quale era stata iscritta l'ipoteca.

Nel proporre ricorso avverso il provvedimento che, in sede di opposizione, ha ribadito la decisione di rigetto emessa de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., i ricorrenti hanno peraltro concentrato le proprie doglianze sulla sola reiezione della domanda subordinata, condividendo in sostanza il principio, affermato dalle Sezioni Unite in una risalente pronuncia e fatto proprio dal G.i.p. del Tribunale di Pordenone, secondo cui «l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole» (Sez.

U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511 - 01).

3. Va peraltro immediatamente evidenziato che le due ordinanze del giudice dell'esecuzione, pur giungendo a conclusioni analoghe, hanno tracciato linee argomentative del tutto diverse, nella valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marco. 3.1.

Nell'ordinanza emessa de plano, il G.i.p. ha premesso di condividere l'orientamento secondo cui il trasferimento di ipoteca è opponibile alle ragioni pubblicistiche (procedura fallimentare ovvero, come nella specie, confisca per equivalente) anche qualora la relativa annotazione sia effettuata successivamente alla dichiarazione di fallimento o alla confisca, dal momento che con il trasferimento non muta il diritto di credito ipotecario né il suo grado, ma solo la titolarità del diritto (nella fattispecie in esame, i [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato il credito ipotecario nel 2010, il sequestro preventivo era stato trascritto nel 2017, 4 mentre nel 2018 si era proceduto all'annotazione della titolarità dell'iscrizione ipotecaria in capo ai [OSCURATO:PERSONA], previa stipula di una scrittura privata autenticata confermativa della loro posizione di cessionari del credito).

Peraltro, il G.i.p. aveva escluso di poter considerare estranei al reato gli odierni ricorrenti, avendo la sentenza irrevocabile di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Dario chiarito che quest'ultimo aveva posto in essere le operazioni illecite utilizzando i conti correnti intestati ai figli, sui quali egli aveva la delega ad operare (cfr. pag. 3 dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

3.2. Del tutto diverso, come già accennato, è stato il percorso motivazionale utilizzato dal G.i.p. nell'ordinanza emessa a seguito di opposizione.

È stata infatti con chiarezza affermata, con riferimento al titolo vantato, la posizione di estraneità dei [OSCURATO:PERSONA] ai reati commessi dal padre a partire dal 27/09/2012, ovvero due anni dopo la loro acquisizione del credito ipotecario, avvenuta il 23/04/2010.

Il G.i.p. ha anzi inteso sottolineare che i ricorrenti non potevano aver ricavato alcun vantaggio o utilità dal reato, sia per l'assenza di legami tra quest'ultimo e la posizione creditoria (alla luce dei due anni trascorsi dall'acquisito alla commissione degli illeciti), sia perché la garanzia ipotecaria aveva "attinto un bene immobile che non è derivato dal reato, nemmeno indirettamente, perché è stato sequestrato e poi confiscato per equivalente" (pag. 4 dell'ordinanza impugnata).

Tuttavia il G.i.p., pur ribadendo l'impossibilità di affermare che i [OSCURATO:PERSONA] avessero acquisito il credito per impedire la confisca penale nei confronti del padre ("ancora di là da venire quando è avvenuta la cessione"), ha valorizzato il fatto che essi fossero i figli del debitore e che l'immobile ipotecato, utilizzato dalla famiglia, era stato assegnato alla moglie del [OSCURATO:PERSONA] "in sede di separazione/divorzio".

In tale prospettiva, è stato ritenuto "ipotizzabile" che gli odierni ricorrenti si fossero "interposti", sia per impedire l'esecuzione forzata da parte dell'originario creditore, sia per mantenere a loro nome il vincolo ipotecario, da far valere prioritariamente nei confronti di eventuali futuri creditori del debitore ceduto.

In tale prospettiva, è stato valorizzato il fatto che i [OSCURATO:PERSONA], dopo la trascrizione del sequestro preventivo e durante il processo a carico del padre, avessero stipulato con l'originario creditore un atto di "ripetizione e conferma di cessione del credito", funzionale alla annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria (in effetti eseguita subito dopo tale stipula), e fossero poi intervenuti nella procedura esecutiva avviata da altro creditore (dichiarata improcedibile, come già in precedenza accennato, a seguito della intervenuta confisca).

Sulla scorta di tali scansioni temporali, il G.i.p. ha escluso che ai [OSCURATO:PERSONA] potesse essere attribuita una posizione di terzietà, essendosi essi "interposti quali fittizi creditori del padre e al solo fine di impedire successive esecuzioni sul bene, 5 e quindi anche per impedire la confisca in sede penale" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).

4. La struttura argomentativa qui sintetizzata non resiste alle censure formulate dai ricorrenti.

4.1. Anche a voler prescindere dal fatto che lo stesso G.i.p. si è limitato a definire "ipotizzabile" la propria interpretazione della vicenda, sembra anzitutto cogliere nel segno il rilievo concernente l'attribuzione della qualifica di "interposti" ai soggetti ricorrenti: muovendo infatti dall'esclusione di qualsiasi legame tra l'acquisizione del credito ipotecario e la commissione del reato da parte di [OSCURATO:PERSONA] Dario, attraverso una marcata valorizzazione dell'ampio arco temporale decorso tra le due vicende, il richiamo all'istituto dell'interposizione appare privo di un adeguato supporto motivazionale, dato che, nell'apprezzamento della buona fede dei [OSCURATO:PERSONA], deve necessariamente aversi riguardo al momento dell'acquisizione del credito.

Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, si è invero chiarito - con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniale, ma in un'ottica ricostruttiva certamente applicabile anche alla materia che qui rileva - che «ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, la verifica della buona fede del terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata» (Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 263281 - 01).

In tale prospettiva, nessun rilievo sembra potersi attribuire al fatto che i ricorrenti - se in buona fede al momento dell'acquisizione del credito ipotecario - abbiano inteso avvalersi di tale posizione per ostacolare la perdita dell'abitazione familiare, utilizzata dalla madre dopo la separazione coniugale (ferme restando, ovviamente, le ulteriori considerazioni difensive in ordine al fatto che la garanzia ipotecaria non impedisce la circolazione del bene, né il promovimento di procedure esecutive da parte di altri creditori).

4.2. A rilievi per certi versi analoghi si espone l'altro cardine argomentativo dell'ordinanza impugnata, secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero "presentati quali simulati creditori".

Anche tale affermazione appare per un verso in contrasto con le premesse argomentative da cui il G.i.p. ha preso le mosse, imperniate - come già più volte ricordato - sull'assenza di legami apprezzabili tra l'acquisizione del credito da parte dei ricorrenti, avvenuta nell'aprile 2010 (e "confermata" formalmente nel 2018, onde consentirne l'annotazione) e i reati tributari di [OSCURATO:PERSONA] Dario, posti in essere nel 2012.6 Per altro verso, la conclusione secondo cui la cessione di credito in favore dei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe frutto di mera simulazione appare apodittica, in quanto priva di adeguato confronto sia con la definitività dell'accertamento del credito acquistato, sia con la documentazione di supporto relativa alla cessione del credito medesimo (cfr. gli accordi, le fotocopie degli assegni ecc., allegati all'odierno ricorso).

5. Le conclusioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone in diversa persona fisica.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato gli atti di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (così riqualificati i ricorsi per cassazione) proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marco avverso l'ordinanza emessa dallo stesso ufficio con la quale erano state rigettate le loro richieste, formulate nella qualità di terzi cessionari in buona fede di un credito ipotecario vantato da un istituto di credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] Dario (padre degli istanti) e MEI Sergio: qualità in forza della quale essi erano intervenuti nell'esecuzione immobiliare proposta da altro istituto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Dario sull'immobile ipotecato, e dichiarata improcedibile per essere l'immobile stato nelle more confiscato, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con la sentenza di condanna di quest'ultimo, divenuta irrevocabile, per il reato tributario a lui ascritto. 1.1. In particolare, gli odierni ricorrenti avevano richiesto, in via principale, la revoca della confisca ovvero, in subordine, l'accertamento della permanente validità dell'ipoteca iscritta sull'immobile confiscato "con il riconoscimento quindi della facoltà di promuovere l'esecuzione su detto immobile" ovvero ancora - in ulteriore subordine - la vendita dell'immobile e la distribuzione del ricavato secondo l'ordine delle cause di prelazione. 1.2. Nel provvedimento di rigetto, il G.i.p. ha osservato, quanto alla richiesta principale, che la confisca anche per equivalente del profitto del reato aveva carattere obbligatorio, e che non era incompatibile con il diritto dei terzi creditori ipotecari, pur essendo tale posizione tutelabile solo in caso di buona fede di questi ultimi. Sulla richiesta subordinata di riconoscimento della persistenza del diritto reale di garanzia, il G.i.p. ha osservato che i [OSCURATO:PERSONA] avevano acquisito il credito ipotecario già nel 2010, mentre i reati erano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] Dario nel 2012: tuttavia essi erano i figli del debitore, e l'immobile ipotecato era stato utilizzato dalla famiglia e assegnato alla loro madre in sede di separazione: sicchè doveva ritenersi "ipotizzabile che [gli odierni ricorrenti] si siano interposti al duplice fine di impedire l'esecuzione forzata da parte dell'originario creditore e di mantenere contestualmente a loro nome il vincolo ipotecario, da far valere quale titolo prioritario nei confronti di eventuali futuri nuovi creditori del debitore ceduto". A sostegno di tale assunto, il G.i.p. ha richiamato: l'inerzia dei [OSCURATO:PERSONA], protrattasi per alcuni anni, quanto all'esecuzione del credito acquistato; il loro attivarsi solo in coincidenza con il processo a carico del padre (dapprima con un atto di "ripetizione e conferma di cessione del credito", stipulato con l'originario creditore tre mesi prima della sentenza di condanna, e annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria; successivamente, dopo la condanna, con un atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare intentata da altro creditore, e dichiarata improcedibile per effetto della confisca definitiva).2 In tale contesto, il G.i.p. ha ritenuto che i [OSCURATO:PERSONA], pur estranei al reato commesso dal padre, non potessero essere considerati effettivamente dei terzi, essendosi essi "interposti quali fittizi creditori del padre e al solo fine di impedire successive esecuzioni sul bene, e quindi anche per impedire la confisca in sede penale". In buona sostanza, ad avviso del G.i.p., gli odierni ricorrenti si erano "presentati quali simulati creditori, mantenendo il titolo ipotecario anteriore, solo in vista di ulteriori azioni esecutive e per bloccarne l'efficacia, per cui non hanno avuto interesse a recuperare il loro credito, solo apparente e per tali motivi mantenuto in essere per diversi anni senza alcuna iniziativa per ottenerne il pagamento" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marco, premettendo di rinunciare alla domanda "principale" di revoca della confisca in adesione ai principi, richiamati anche nel provvedimento impugnato, regolatori del conflitto tra creditore assistito da ipoteca anteriormente iscritta e l'avente causa dal debitore: principi che, ad avviso dei ricorrenti, consentivano di ritenere formatosi il giudicato interno quanto alla opponibilità all'Erario, ai sensi dell'art. 2843 cod. civ., della garanzia ipotecaria dei ricorrenti. In tale prospettiva, e con riferimento alle ulteriori considerazioni svolte nell'ordinanza del G.i.p., si deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un'interposizione fittizia da parte dei [OSCURATO:PERSONA], dal momento che il loro diritto di garanzia non impediva la circolazione del bene, né la sua sottoposizione a procedure esecutive da parte di altri creditori (nella quali il creditore ipotecario ha diritto di intervenire per far valere la sua posizione). Si evidenzia, inoltre, l'incongruità del riferimento all'utilizzo dell'immobile da parte dei familiari; sotto altro profilo, i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che l'interposizione dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inteso impedire l'efficacia della confisca. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento al ritenuto carattere apparente del credito vantato dai [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del padre, essendo tale credito - acquistato nel 2010 dall'istituto di credito a seguito di cessione pro soluto) - stato accertato in forza di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo: allo stesso modo, la definizione di "simulati creditori" doveva ritenersi frutto di un travisamento dei documenti acquisiti (comprovanti una cessione a titolo oneroso, avente data certa e con prezzo versato con strumenti tracciabili). Allo stesso modo, il riferimento alla assegnazione della casa coniugale ex art. 337-sexies cod. civ. doveva ritenersi erroneo (essendosi trattato di una mera occupazione di fatto). In definitiva, la decisione del G.i.p. 3 risultava viziata per aver "fatto dire" ai documenti qualcosa che non era invece evincibile dagli stessi. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, avendo il Tribunale compiutamente motivato sulle varie questioni prospettate, in termini incensurabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei sensi di cui in motivazione. 2. Come già esposto in narrativa, gli odierni ricorrenti avevano chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca della confisca disposta ex art. 12-bis d.l.vo n. 74 del 2000 sull'immobile di proprietà del loro padre [OSCURATO:PERSONA] Dario, ovvero, in subordine, il riconoscimento della persistente opponibilità alla confisca della preesistente garanzia ipotecaria gravante sullo stesso immobile, della quale erano titolari per avere acquistato il credito bancario in relazione al quale era stata iscritta l'ipoteca. Nel proporre ricorso avverso il provvedimento che, in sede di opposizione, ha ribadito la decisione di rigetto emessa de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., i ricorrenti hanno peraltro concentrato le proprie doglianze sulla sola reiezione della domanda subordinata, condividendo in sostanza il principio, affermato dalle Sezioni Unite in una risalente pronuncia e fatto proprio dal G.i.p. del Tribunale di Pordenone, secondo cui «l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole» (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511 - 01). 3. Va peraltro immediatamente evidenziato che le due ordinanze del giudice dell'esecuzione, pur giungendo a conclusioni analoghe, hanno tracciato linee argomentative del tutto diverse, nella valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marco. 3.1. Nell'ordinanza emessa de plano, il G.i.p. ha premesso di condividere l'orientamento secondo cui il trasferimento di ipoteca è opponibile alle ragioni pubblicistiche (procedura fallimentare ovvero, come nella specie, confisca per equivalente) anche qualora la relativa annotazione sia effettuata successivamente alla dichiarazione di fallimento o alla confisca, dal momento che con il trasferimento non muta il diritto di credito ipotecario né il suo grado, ma solo la titolarità del diritto (nella fattispecie in esame, i [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato il credito ipotecario nel 2010, il sequestro preventivo era stato trascritto nel 2017, 4 mentre nel 2018 si era proceduto all'annotazione della titolarità dell'iscrizione ipotecaria in capo ai [OSCURATO:PERSONA], previa stipula di una scrittura privata autenticata confermativa della loro posizione di cessionari del credito). Peraltro, il G.i.p. aveva escluso di poter considerare estranei al reato gli odierni ricorrenti, avendo la sentenza irrevocabile di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Dario chiarito che quest'ultimo aveva posto in essere le operazioni illecite utilizzando i conti correnti intestati ai figli, sui quali egli aveva la delega ad operare (cfr. pag. 3 dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.2. Del tutto diverso, come già accennato, è stato il percorso motivazionale utilizzato dal G.i.p. nell'ordinanza emessa a seguito di opposizione. È stata infatti con chiarezza affermata, con riferimento al titolo vantato, la posizione di estraneità dei [OSCURATO:PERSONA] ai reati commessi dal padre a partire dal 27/09/2012, ovvero due anni dopo la loro acquisizione del credito ipotecario, avvenuta il 23/04/2010. Il G.i.p. ha anzi inteso sottolineare che i ricorrenti non potevano aver ricavato alcun vantaggio o utilità dal reato, sia per l'assenza di legami tra quest'ultimo e la posizione creditoria (alla luce dei due anni trascorsi dall'acquisito alla commissione degli illeciti), sia perché la garanzia ipotecaria aveva "attinto un bene immobile che non è derivato dal reato, nemmeno indirettamente, perché è stato sequestrato e poi confiscato per equivalente" (pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Tuttavia il G.i.p., pur ribadendo l'impossibilità di affermare che i [OSCURATO:PERSONA] avessero acquisito il credito per impedire la confisca penale nei confronti del padre ("ancora di là da venire quando è avvenuta la cessione"), ha valorizzato il fatto che essi fossero i figli del debitore e che l'immobile ipotecato, utilizzato dalla famiglia, era stato assegnato alla moglie del [OSCURATO:PERSONA] "in sede di separazione/divorzio". In tale prospettiva, è stato ritenuto "ipotizzabile" che gli odierni ricorrenti si fossero "interposti", sia per impedire l'esecuzione forzata da parte dell'originario creditore, sia per mantenere a loro nome il vincolo ipotecario, da far valere prioritariamente nei confronti di eventuali futuri creditori del debitore ceduto. In tale prospettiva, è stato valorizzato il fatto che i [OSCURATO:PERSONA], dopo la trascrizione del sequestro preventivo e durante il processo a carico del padre, avessero stipulato con l'originario creditore un atto di "ripetizione e conferma di cessione del credito", funzionale alla annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria (in effetti eseguita subito dopo tale stipula), e fossero poi intervenuti nella procedura esecutiva avviata da altro creditore (dichiarata improcedibile, come già in precedenza accennato, a seguito della intervenuta confisca). Sulla scorta di tali scansioni temporali, il G.i.p. ha escluso che ai [OSCURATO:PERSONA] potesse essere attribuita una posizione di terzietà, essendosi essi "interposti quali fittizi creditori del padre e al solo fine di impedire successive esecuzioni sul bene, 5 e quindi anche per impedire la confisca in sede penale" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). 4. La struttura argomentativa qui sintetizzata non resiste alle censure formulate dai ricorrenti. 4.1. Anche a voler prescindere dal fatto che lo stesso G.i.p. si è limitato a definire "ipotizzabile" la propria interpretazione della vicenda, sembra anzitutto cogliere nel segno il rilievo concernente l'attribuzione della qualifica di "interposti" ai soggetti ricorrenti: muovendo infatti dall'esclusione di qualsiasi legame tra l'acquisizione del credito ipotecario e la commissione del reato da parte di [OSCURATO:PERSONA] Dario, attraverso una marcata valorizzazione dell'ampio arco temporale decorso tra le due vicende, il richiamo all'istituto dell'interposizione appare privo di un adeguato supporto motivazionale, dato che, nell'apprezzamento della buona fede dei [OSCURATO:PERSONA], deve necessariamente aversi riguardo al momento dell'acquisizione del credito. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, si è invero chiarito - con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniale, ma in un'ottica ricostruttiva certamente applicabile anche alla materia che qui rileva - che «ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, la verifica della buona fede del terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata» (Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 263281 - 01). In tale prospettiva, nessun rilievo sembra potersi attribuire al fatto che i ricorrenti - se in buona fede al momento dell'acquisizione del credito ipotecario - abbiano inteso avvalersi di tale posizione per ostacolare la perdita dell'abitazione familiare, utilizzata dalla madre dopo la separazione coniugale (ferme restando, ovviamente, le ulteriori considerazioni difensive in ordine al fatto che la garanzia ipotecaria non impedisce la circolazione del bene, né il promovimento di procedure esecutive da parte di altri creditori). 4.2. A rilievi per certi versi analoghi si espone l'altro cardine argomentativo dell'ordinanza impugnata, secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero "presentati quali simulati creditori". Anche tale affermazione appare per un verso in contrasto con le premesse argomentative da cui il G.i.p. ha preso le mosse, imperniate - come già più volte ricordato - sull'assenza di legami apprezzabili tra l'acquisizione del credito da parte dei ricorrenti, avvenuta nell'aprile 2010 (e "confermata" formalmente nel 2018, onde consentirne l'annotazione) e i reati tributari di [OSCURATO:PERSONA] Dario, posti in essere nel 2012.6 Per altro verso, la conclusione secondo cui la cessione di credito in favore dei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe frutto di mera simulazione appare apodittica, in quanto priva di adeguato confronto sia con la definitività dell'accertamento del credito acquistato, sia con la documentazione di supporto relativa alla cessione del credito medesimo (cfr. gli accordi, le fotocopie degli assegni ecc., allegati all'odierno ricorso). 5. Le conclusioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone in diversa persona fisica. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 44458/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris