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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18170/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17577/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] LUCINA,26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 412/2015 depositata il 01/06/2015.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 Numero sezionale 1859/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18170/202205/05/2022Data pubblicazione 06/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] spa per l’importo complessivo di € 128.050,31, in privilegio ex art. 2751 bis. nr. 1 cc o in subordine ex art 2751 bis nr. 2 cc, per prestazioni effettuate in favore della società, nel periodo settembre-dicembre 2009, di assistenza, consulenza, supporto al management al fine della realizzazione del progetto volto ad agevolare la conoscenza da parte dei nuovi organi amministrativi del Gruppo delle procedure gestionali ed operative delle singole società del Gruppo e di introdurre gli stessi alla rete, al personale, alle banche cessionarie e/o finanziatrici , ai fornitori e, in generale, a tutti i soggetti con i quali dette società intrattenevano un rilevante rapporto commerciale e/o di collaborazione. 2.[OSCURATO:PERSONA], recependo le conclusioni del curatore, non ammise il credito, poiché non vi era documentazione sufficiente, mancava la data certa ed il credito non risultava dalle scritture contabili; sull’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, il Tribunale di Roma, con decreto nr. 415/2015 del 28/5/2015, ha rigettato il ricorso osservando: a) che non avevano alcun valore probatorio né il contratto a progetto, privo di sottoscrizione e non avente data certa, nè il decreto ingiuntivo, emesso dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento e quindi inopponibile alla procedura; b) che dagli altri elementi probatori (certificazione Inail, accordo transattivo del 30/6/2009, testimonianze dei dipendenti) era emersa una qualche attività da parte del Mafodda, che sino al 30 giugno 2009 aveva ricoperto la carica di amministratore e consigliere di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 Numero sezionale 1859/2022 Eudea, finalizzata al passaggio di consegne in favore dei nuovi Numero di raccolta generale 18170/2022Data pubblicazione 06/06/2022 amministratori delle società del gruppo guidato da Eudea ; c) che non vi era prova di un accordo espresso sul compenso per tale attività, ed in ogni caso, anche a voler dar rilievo alla scrittura privata anonima, le somme percepite dal Mafodda di € 191.666 nei mesi di luglio ed agosto 2009, come risultante dalle certificazioni Inail, corrispondevano esattamente al compenso pattuito con la scrittura del 15/7/2009. 4 [OSCURATO:PERSONA] ricorre in Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 101 2° comma cpc , 111 2° comma e 24 Cost , 115 cpc in relazione all’art 360 nr 3 e 4 cpc ; si sostiene che il Tribunale, nel ritenere il contratto a progetto, stipulato in data 15/7/2009, anonimo per difetto di sottoscrizione, in mancanza di una espressa contestazione sul punto da parte della Curatela, che anzi aveva svolto difese incompatibili con la invalidità formale della scrittura, avrebbe violato il contraddittorio emettendo la cosiddetta «sentenza della terza via». 1.2 Con il secondo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art 360 1° comma nr 5 cpc, in subordine violazione e/o falsa applicazione degli artt 115 e 116 cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc , in via di ulteriore subordine, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 1° comma cpc nr. 4 cpc per impossibilità di controllo dell’iter logico seguito per pervenire alla decisione; si argomenta che le somme corrisposte da [OSCURATO:SOCIETA] al ricorrente, risultanti dalle certificazioni dell’Inail prodotte in giudizio ed oggetto di esame da parte del giudicante, ammontavano ad un F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 Numero sezionale 1859/2022 importo complessivo di € 111.667,34 sicchè illogicamente, o Numero di raccolta generale 18170/2022Data pubblicazione 06/06/2022 quanto meno pretermettendo il dato numerico in atti e comunque in violazione degli artt 115 e 116 cpc, il Tribunale ha affermato che il Mafodda aveva percepito la somma di € 191.666,80. 1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 2704 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art 360 1 comma nr 5 cpc e in subordine nullità del decreto per motivazione assente o meramente apparente.

Deduce che il Tribunale di Roma non avrebbe preso in considerazione fatti costituiti dall’allegazione della scrittura privata nella richiesta di decreto ingiuntivo e nella menzione della stessa con la lettera raccomandata, che provavano in maniera inconfutabile l’anteriorità, rispetto all’apertura della procedura, del contratto a progetto.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] non ha ammesso il credito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA] con la domanda di insinuazione sulla base della seguente motivazione «poiché non vi è sufficiente documentazione giustificativa , manca la data certa e il debito non risulta dalle scritture contabili». 2.2 Con l’ opposizione il Mafodda ha allegato all’atto introduttivo tutta la documentazione, tra cui la scrittura del 15 luglio 2009, e la curatela convenuta nel richiedere il rigetto della domanda ha dedotto che nessun compenso era dovuto « in virtù della scrittura privata denominata “contratto a progetto del 15 luglio 2009” , prodotto da parte attrice in quanto priva di sottoscrizione e di data certa anteriore al fallimento».( cfr. pagina 2 del decreto). 2.3 Dunque, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la questione di fatto e di diritto della inopponibilità al fallimento della scrittura privata per mancanza di sottoscrizione è stata introdotta in giudizio dalla curatela con possibilità per la controparte di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 Numero sezionale 1859/2022 formulare rilievi ed osservazioni e, pertanto, nessuna violazione del Numero di raccolta generale 18170/2022Data pubblicazione 06/06/2022 contraddittorio può predicarsi. 3 Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 La decisione impugnata si fonda anche sulla ratio decidendi costituita dalla inidoneità probatoria della pretesa scrittura contrattuale in quanto priva di sottoscrizione, ratio -idonea a sostenere autonomamente la decisione- infondatamente censurata con il primo motivo, con la conseguenza che il rigetto della censura relativa ad una di esse rende il ricorrente carente di interesse ad impugnare le altre rationes decidendi. 3.2 Difatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.

Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass.n.12372/2006, n.2108/2012, S.U.n.7931/2013, n.11493/2018). 4 Per le stesse ragioni è inammissibile anche il terzo motivo che è, inoltre, privo di autosufficienza. 4.1 Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass n.29093/2018, n.19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi degli artt. 366 comma 1 nr. 6 e 369 comma 2 nr. 4 cod.proc.civ., produrlo in atti o trascriverlo nel ricorso.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 4.3 [OSCURATO:PERSONA] si è sottratto a tali incombenti in quanto, Numero sezionale 1859/2022Numero di raccolta generale 18170/2022 pur avendo indicato la sede in cui il decreto ingiuntivo e la diffida di Data pubblicazione 06/06/2022 pagamento sono stati prodotti nel giudizio di merito non ha riportato nel ricorso, per estratto, il loro contenuto nella parte funzionale al motivo, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza della censura. 5 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto attività difensiva.

PQM Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17577/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] LUCINA,26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 412/2015 depositata il 01/06/2015. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 Numero sezionale 1859/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18170/202205/05/2022Data pubblicazione 06/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] spa per l’importo complessivo di € 128.050,31, in privilegio ex art. 2751 bis. nr. 1 cc o in subordine ex art 2751 bis nr. 2 cc, per prestazioni effettuate in favore della società, nel periodo settembre-dicembre 2009, di assistenza, consulenza, supporto al management al fine della realizzazione del progetto volto ad agevolare la conoscenza da parte dei nuovi organi amministrativi del Gruppo delle procedure gestionali ed operative delle singole società del Gruppo e di introdurre gli stessi alla rete, al personale, alle banche cessionarie e/o finanziatrici , ai fornitori e, in generale, a tutti i soggetti con i quali dette società intrattenevano un rilevante rapporto commerciale e/o di collaborazione. 2.[OSCURATO:PERSONA], recependo le conclusioni del curatore, non ammise il credito, poiché non vi era documentazione sufficiente, mancava la data certa ed il credito non risultava dalle scritture contabili; sull’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, il Tribunale di Roma, con decreto nr. 415/2015 del 28/5/2015, ha rigettato il ricorso osservando: a) che non avevano alcun valore probatorio né il contratto a progetto, privo di sottoscrizione e non avente data certa, nè il decreto ingiuntivo, emesso dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento e quindi inopponibile alla procedura; b) che dagli altri elementi probatori (certificazione Inail, accordo transattivo del 30/6/2009, testimonianze dei dipendenti) era emersa una qualche attività da parte del Mafodda, che sino al 30 giugno 2009 aveva ricoperto la carica di amministratore e consigliere di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 Numero sezionale 1859/2022 Eudea, finalizzata al passaggio di consegne in favore dei nuovi Numero di raccolta generale 18170/2022Data pubblicazione 06/06/2022 amministratori delle società del gruppo guidato da Eudea ; c) che non vi era prova di un accordo espresso sul compenso per tale attività, ed in ogni caso, anche a voler dar rilievo alla scrittura privata anonima, le somme percepite dal Mafodda di € 191.666 nei mesi di luglio ed agosto 2009, come risultante dalle certificazioni Inail, corrispondevano esattamente al compenso pattuito con la scrittura del 15/7/2009. 4 [OSCURATO:PERSONA] ricorre in Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 101 2° comma cpc , 111 2° comma e 24 Cost , 115 cpc in relazione all’art 360 nr 3 e 4 cpc ; si sostiene che il Tribunale, nel ritenere il contratto a progetto, stipulato in data 15/7/2009, anonimo per difetto di sottoscrizione, in mancanza di una espressa contestazione sul punto da parte della Curatela, che anzi aveva svolto difese incompatibili con la invalidità formale della scrittura, avrebbe violato il contraddittorio emettendo la cosiddetta «sentenza della terza via». 1.2 Con il secondo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art 360 1° comma nr 5 cpc, in subordine violazione e/o falsa applicazione degli artt 115 e 116 cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc , in via di ulteriore subordine, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 1° comma cpc nr. 4 cpc per impossibilità di controllo dell’iter logico seguito per pervenire alla decisione; si argomenta che le somme corrisposte da [OSCURATO:SOCIETA] al ricorrente, risultanti dalle certificazioni dell’Inail prodotte in giudizio ed oggetto di esame da parte del giudicante, ammontavano ad un F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 Numero sezionale 1859/2022 importo complessivo di € 111.667,34 sicchè illogicamente, o Numero di raccolta generale 18170/2022Data pubblicazione 06/06/2022 quanto meno pretermettendo il dato numerico in atti e comunque in violazione degli artt 115 e 116 cpc, il Tribunale ha affermato che il Mafodda aveva percepito la somma di € 191.666,80. 1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 2704 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art 360 1 comma nr 5 cpc e in subordine nullità del decreto per motivazione assente o meramente apparente. Deduce che il Tribunale di Roma non avrebbe preso in considerazione fatti costituiti dall’allegazione della scrittura privata nella richiesta di decreto ingiuntivo e nella menzione della stessa con la lettera raccomandata, che provavano in maniera inconfutabile l’anteriorità, rispetto all’apertura della procedura, del contratto a progetto. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] non ha ammesso il credito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA] con la domanda di insinuazione sulla base della seguente motivazione «poiché non vi è sufficiente documentazione giustificativa , manca la data certa e il debito non risulta dalle scritture contabili». 2.2 Con l’ opposizione il Mafodda ha allegato all’atto introduttivo tutta la documentazione, tra cui la scrittura del 15 luglio 2009, e la curatela convenuta nel richiedere il rigetto della domanda ha dedotto che nessun compenso era dovuto « in virtù della scrittura privata denominata “contratto a progetto del 15 luglio 2009” , prodotto da parte attrice in quanto priva di sottoscrizione e di data certa anteriore al fallimento».( cfr. pagina 2 del decreto). 2.3 Dunque, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la questione di fatto e di diritto della inopponibilità al fallimento della scrittura privata per mancanza di sottoscrizione è stata introdotta in giudizio dalla curatela con possibilità per la controparte di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 Numero sezionale 1859/2022 formulare rilievi ed osservazioni e, pertanto, nessuna violazione del Numero di raccolta generale 18170/2022Data pubblicazione 06/06/2022 contraddittorio può predicarsi. 3 Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 La decisione impugnata si fonda anche sulla ratio decidendi costituita dalla inidoneità probatoria della pretesa scrittura contrattuale in quanto priva di sottoscrizione, ratio -idonea a sostenere autonomamente la decisione- infondatamente censurata con il primo motivo, con la conseguenza che il rigetto della censura relativa ad una di esse rende il ricorrente carente di interesse ad impugnare le altre rationes decidendi. 3.2 Difatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass.n.12372/2006, n.2108/2012, S.U.n.7931/2013, n.11493/2018). 4 Per le stesse ragioni è inammissibile anche il terzo motivo che è, inoltre, privo di autosufficienza. 4.1 Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass n.29093/2018, n.19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi degli artt. 366 comma 1 nr. 6 e 369 comma 2 nr. 4 cod.proc.civ., produrlo in atti o trascriverlo nel ricorso. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17577/2015 4.3 [OSCURATO:PERSONA] si è sottratto a tali incombenti in quanto, Numero sezionale 1859/2022Numero di raccolta generale 18170/2022 pur avendo indicato la sede in cui il decreto ingiuntivo e la diffida di Data pubblicazione 06/06/2022 pagamento sono stati prodotti nel giudizio di merito non ha riportato nel ricorso, per estratto, il loro contenuto nella parte funzionale al motivo, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza della censura. 5 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto attività difensiva. PQM Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R
Decreto Cassazione n. 18170/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris