CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 46092/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza del 18/11/2020 della Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova ha confermato quella del Tribunale di Imperia in data Bari in data 20/2/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 336 e 340 cod. pen., risalenti al 24/3/2012. 2. Ha proposto ricorso Othmen tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.157 e 161 cod. pen. in quanto era decorso per entrambi i reati il termine massimo di prescrizione, a fronte della disapplicazione della recidiva. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., non essendo emerso con certezza che fosse carente l'autorizzazione ad effettuare telefonate da parte del detenuto, non potendosi dunque parlare di condotta volta a costringere al compimento di atto contrario ai doveri di ufficio. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 340 cod. pen., non essendovi prova della turbativa del pubblico servizio anche in ragione della non eccessiva durata del tempo resosi necessario per il trasporto del detenuto. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi sono inammissibili, perché si risolvono in una generica contestazione degli assunti accusatori, ma non individuano vizi della motivazione, con la quale è stata posta in luce l'azione del ricorrente, volta a coartare gli operanti, al fine di indurli a consentirgli di effettuare una telefonata, ed è stata sottolineata nel contempo la turbativa arrecata alla regolarità del servizio di vigilanza all'interno del carcere, a fronte del tempo occorrente per organizzare il trasporto del detenuto in ospedale. 2. Altrettanto inammissibile, perché manifestamente infondato, risulta anche il primo motivo. Al termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei, decorrente dal 24/3/2012, devono aggiungersi plurimi periodi di sospensione, dovuti ai rinvii per impedimento del difensore, disposti alle udienze del 18 marzo 2014, del 10/6/2015 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sospensioni da computarsi nei limiti di giorni 60 ciascuna, al rinvio su richiesta del difensore disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 10/6/2015, per un totale di mesi 7 e giorni 26, alla previsione legislativa conseguente all'emergenza pandemica, che ha interessato il presente procedimento nella fase successiva alla sentenza di primo grado, incidendo sul decorso dei termini di impugnazione, dal 9 marzo all'il maggio 2020: la sospensione risulta dunque pari ad anni 1, mesi 1 e giorni 26, cui devono aggiungersi i menzionati 64 giorni, cosicché deve escludersi che il termine di prescrizione fosse decorso alla data della sentenza di appello, risultando irrilevante, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, l'ulteriore periodo trascorso. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/11/2021 I