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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 03773/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3731/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 597/2021 depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso il decreto n. 596/2021 della Corte d’appello di Potenza, pubblicato l’8 luglio 2021.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

3. La Corte d’appello di Potenza ha accolto l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione avanzata dalla medesima società per la durata non ragionevole di un giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Potenza (citazione del 4 settembre 1993, sentenza del 22 giugno 2004), alla Corte d’appello di Potenza (citazione del 19 settembre 2005 e sentenza del 6 marzo 2013) ed alla Corte di cassazione (ricorso del 16 aprile 2014 e sentenza di cassazione con rinvio del 20 novembre 2019). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato riconosciuto dai giudici dell’opposizione un indennizzo pari ad € 1.600,00, oltre interessi, avendo la Corte d’appello stimato in quattro anni la durata non ragionevole, dopo aver detratto: il periodo in cui la società convenuta era rimasta contumace nel giudizio di primo grado (pari a dieci anni e nove mesi); il periodo di dieci mesi e nove giorni dal 27 marzo 2012 al 5 febbraio 2013, a seguito di richiesta di rinvio avanzata nel giudizio di appello dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ed infine, i periodi intercorsi tra la pubblicazione delle sentenze e la proposizione delle impugnazioni.

4. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2-sexies L. 89/2001, inrelazione all’art.6, paragrafo 1 della CEDU, agli artt. 111 e 117 della Costituzione, per avere la Corte d’appello di Potenza erroneamente applicato l’art. 2 c.2-sexies l. n. 89/01, escludendo dal periodo indennizzabile l’intera durata del primo grado di giudizio, pari ad anni 10 e mesi 9, poiché la società era restata contumace, sino a ritenere indennizzabile per soli 4 anni un procedimento civile durato 23 anni e 10 mesi.

La ricorrente espone che nel caso specifico si era trattato di una scelta difensivadi non costituirsi in giudizio , valutando l’irritualità della notificazione dell’atto introduttivo (non l’inesistenza) e riservandosi, in caso di esito negativo del procedimento, di far valere lanullità dell’intero processo e del provvedimento decisorio in sede diimpugnazione.

4.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Nel decreto impugnato, la Corte d'appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo dalla contumacia della stessa nel giudizio di primo grado per un periodo pari a dieci anni e nove mesi.

È vero che, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, questa Corte (Cass. Sez.

Unite n. 585 del 2014)aveva affermato che la parte rimasta contumace avesse diritto all'indennizzo di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

4.2. Si rivela però decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera b, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «[...] contumacia della parte».

L’art. 2, comma 2-sexies, lettera b), della legge n. 89 del 2001, non ha negato, peraltro, al contumace l’azionabilità del diritto all’equa riparazione, ma ha inciso sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di sua mancata costituzione.

È stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

4.3. Contenendo l’art. 2, comma 2-sexies, lettera b), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo.

Proprio perché l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione.

L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimitàai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019).

4.4. Nel caso in esame, affermata l’applicabilità ratione temporis dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera b), della legge n. 89 del 2001, l’impugnato decreto ha ritenuto che l’opponente, essendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, avesse con ciò confermato di non nutrire interesse agli effetti del giudizio presupposto.

4.5. L’allegazione che la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel primo grado del giudizio presupposto non costituiva affatto indice di disinteresse dell'imputato per la pendenza del processo e per il suo esito, e rispondeva, piuttosto, ad una precisa e legittima scelta difensiva, per “l’irritualità della notificazione dell’atto introduttivo”, introduce nel giudizio di legittimità un fatto nuovo, che non risulta esaminato nel provvedimento impugnato, e la ricorrente non indica specificamente, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quando tale fatto fosse stato utilmente dedotto e sottoposto a discussione nel pregresso grado di merito.Se tale strategia difensiva viene addotta come fatto costituente prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera b), si tratta, invero, comunque di apprezzamento spettante ai giudici del merito e non sindacabile in cassazione per violazione di norme di diritto, quanto, semmai, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 12026 del 2022).

A sostenere, invece, che la contumacia risponde sempre ad una legittima scelta difensiva del tutto coerente con la maturazione del diritto all’equa riparazione, si dovrebbe pervenire ad interrogarsi sulla ragionevolezza dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera b), in quanto la presunzione legale ivi dettata, così argomentando, risulterebbe in sostanza non rispondente a dati di esperienza generalizzata, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit; sarebbe cioè agevole, ed anzi automatico, formulare l’ipotesi (in pratica abrogante della norma) che il pregiudizio da irragionevole durata è in re ipsa perché la contumacia volontaria, supponendo l'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, ben può essere espressione di una strategia difensiva rivelatrice di interesse alla lite, ovvero di un accadimento reale contrario alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis L. 89/2001, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della CEDU, agli artt.111 e 117 della Costituzione: il provvedimento impugnato recherebbe un’evidente erronea applicazione normativa, in quanto, dopo aver scomputato dalla durata complessiva del giudizio il termine di durata di sei anni prescritto dall’art.2, comma 2- bis L. 89/2001, tre anni per il primo grado, due anni per il secondo e un ano per il terzo, ha provveduto a decurtare dal termine così ottenuto di eccessiva durata del processo la durata intera del processo di primo grado.

5.1. Questo motivo è fondato.

Allorché la parte, inizialmente rimasta contumace, si sia poi costituita nel giudizio presupposto, che abbia già violato il termine ragionevole di durata, ai sensi dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, essa ha da tale momento diritto all’equa riparazione in relazione all’ulteriore corso della medesima procedura, in quanto la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua oggettiva irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale in cui essa aveva scelto di essere contumace e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione della parte costituita (arg. da Cass. n. 17685 del 2021).

Essendosi, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] costituita soltanto nel giudizio di appello, intrapreso nel 2005, in processo che era iniziato nel 1993 ed aveva perciò già violatoil termine ragionevole di durata, essa poteva vantare il diritto all’equa riparazione da tale momento.

Ha errato la Corte d’appello di Potenza a determinare dapprima in 23 anni e 10 mesi la durata complessiva del giudizio presupposto, e dunque in 17 anni e 10 mesi il segmento di durata non ragionevole, per poi sottrarre a detto segmento il periodo di 10 anni e 9 mesi di contumacia della parte in primo grado.

6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2 L. 89/2001, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della CEDU, agli artt. 111 e 117 comma 1 della Costituzione ed all’art.175 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato la durata irragionevole da indennizzare in quattro anni, addebitando alla parte il periodo relativo al rinvio di udienza chiesto dalla stessa, senza tener conto che tale rinvio era addebitabile nella sua eccessività all'inefficienza dell'apparato giudiziario.

6.1. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’appello ha detratto dalla durata irragionevole indennizzabile il periodo di dieci mesi e nove giorni dal 27 marzo 2012 al 5 febbraio 2013, intercorso a seguito di richiesta di rinvio avanzata nel giudizio di appello dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur dovendosi tener conto, in detrazione della durata complessiva, dei ritardi imputabili alle richieste delle parti di rinvio delle udienze non funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo, in quanto rientranti nel comportamento delle stesse da valutare ai sensi dell’art. 2, comma 2, occorre altresì considerare in quale misura abbia concorso l'eccessiva dilazione di tempo dei rinvii tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria (Cass. n. 23743 del 2014; n. 14750 del 2015; n. 25606 del 2017).

7. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-quater, L. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione, per avere la Corte di Potenza esclude per due volte dal computo complessivo dell’irragionevole durata del procedimento presupposto il periodo intercorrente tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.

7.1. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’appello di Potenza ha dapprima determinato la durata del processo presupposto sommando i periodi decorrenti dalla notifica degli atti introduttivi alla pubblicazione delle sentenze dei rispettivi gradi, senza dunque già tener conto del tempointercorso tra il giorno in cui iniziava a decorrere il termine per proporre le impugnazioni e la proposizione delle stesse, e poi ha sottratto da quella determinata durata tali intervalli a norma dell’art. 2, comma 2-quater, legge n. 89 del 2001.

Ai fini del computo, la Corte d’appello neppure avrebbe dovuto calcolare in sottrazione il tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e la notificazione dell’appello, in quanto antecedente a quello della costituzione della [OSCURATO:PERSONA], individuato quale dies a quo per la maturazione del diritto all’equa riparazione.

8. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art.4, d.m. n. 55 del 2014, in quanto il decreto impugnato nella liquidazione delle spese legali avrebbe espunto illegittimamente il compenso dovuto per la fase istruttoria del procedimento.

8.1. L’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del motivo sulla liquidazione delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dal decreto impugnata, a seguito del quale la determinazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

9. Conseguono l’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, il rigetto del primo motivo e l’assorbimento del quinto motivo, nonché la cassazione del decreto impugnato nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi ai richiamati principi e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il quinto motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti delle censure acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3731/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 597/2021 depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso il decreto n. 596/2021 della Corte d’appello di Potenza, pubblicato l’8 luglio 2021. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. 3. La Corte d’appello di Potenza ha accolto l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione avanzata dalla medesima società per la durata non ragionevole di un giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Potenza (citazione del 4 settembre 1993, sentenza del 22 giugno 2004), alla Corte d’appello di Potenza (citazione del 19 settembre 2005 e sentenza del 6 marzo 2013) ed alla Corte di cassazione (ricorso del 16 aprile 2014 e sentenza di cassazione con rinvio del 20 novembre 2019). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato riconosciuto dai giudici dell’opposizione un indennizzo pari ad € 1.600,00, oltre interessi, avendo la Corte d’appello stimato in quattro anni la durata non ragionevole, dopo aver detratto: il periodo in cui la società convenuta era rimasta contumace nel giudizio di primo grado (pari a dieci anni e nove mesi); il periodo di dieci mesi e nove giorni dal 27 marzo 2012 al 5 febbraio 2013, a seguito di richiesta di rinvio avanzata nel giudizio di appello dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ed infine, i periodi intercorsi tra la pubblicazione delle sentenze e la proposizione delle impugnazioni. 4. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2-sexies L. 89/2001, inrelazione all’art.6, paragrafo 1 della CEDU, agli artt. 111 e 117 della Costituzione, per avere la Corte d’appello di Potenza erroneamente applicato l’art. 2 c.2-sexies l. n. 89/01, escludendo dal periodo indennizzabile l’intera durata del primo grado di giudizio, pari ad anni 10 e mesi 9, poiché la società era restata contumace, sino a ritenere indennizzabile per soli 4 anni un procedimento civile durato 23 anni e 10 mesi. La ricorrente espone che nel caso specifico si era trattato di una scelta difensivadi non costituirsi in giudizio , valutando l’irritualità della notificazione dell’atto introduttivo (non l’inesistenza) e riservandosi, in caso di esito negativo del procedimento, di far valere lanullità dell’intero processo e del provvedimento decisorio in sede diimpugnazione. 4.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nel decreto impugnato, la Corte d'appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo dalla contumacia della stessa nel giudizio di primo grado per un periodo pari a dieci anni e nove mesi. È vero che, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, questa Corte (Cass. Sez. Unite n. 585 del 2014)aveva affermato che la parte rimasta contumace avesse diritto all'indennizzo di equa riparazione per irragionevole durata del processo. 4.2. Si rivela però decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera b, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «[...] contumacia della parte». L’art. 2, comma 2-sexies, lettera b), della legge n. 89 del 2001, non ha negato, peraltro, al contumace l’azionabilità del diritto all’equa riparazione, ma ha inciso sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di sua mancata costituzione. È stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione. 4.3. Contenendo l’art. 2, comma 2-sexies, lettera b), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. Proprio perché l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimitàai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019). 4.4. Nel caso in esame, affermata l’applicabilità ratione temporis dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera b), della legge n. 89 del 2001, l’impugnato decreto ha ritenuto che l’opponente, essendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, avesse con ciò confermato di non nutrire interesse agli effetti del giudizio presupposto. 4.5. L’allegazione che la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel primo grado del giudizio presupposto non costituiva affatto indice di disinteresse dell'imputato per la pendenza del processo e per il suo esito, e rispondeva, piuttosto, ad una precisa e legittima scelta difensiva, per “l’irritualità della notificazione dell’atto introduttivo”, introduce nel giudizio di legittimità un fatto nuovo, che non risulta esaminato nel provvedimento impugnato, e la ricorrente non indica specificamente, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quando tale fatto fosse stato utilmente dedotto e sottoposto a discussione nel pregresso grado di merito.Se tale strategia difensiva viene addotta come fatto costituente prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera b), si tratta, invero, comunque di apprezzamento spettante ai giudici del merito e non sindacabile in cassazione per violazione di norme di diritto, quanto, semmai, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 12026 del 2022). A sostenere, invece, che la contumacia risponde sempre ad una legittima scelta difensiva del tutto coerente con la maturazione del diritto all’equa riparazione, si dovrebbe pervenire ad interrogarsi sulla ragionevolezza dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera b), in quanto la presunzione legale ivi dettata, così argomentando, risulterebbe in sostanza non rispondente a dati di esperienza generalizzata, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit; sarebbe cioè agevole, ed anzi automatico, formulare l’ipotesi (in pratica abrogante della norma) che il pregiudizio da irragionevole durata è in re ipsa perché la contumacia volontaria, supponendo l'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, ben può essere espressione di una strategia difensiva rivelatrice di interesse alla lite, ovvero di un accadimento reale contrario alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. 5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis L. 89/2001, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della CEDU, agli artt.111 e 117 della Costituzione: il provvedimento impugnato recherebbe un’evidente erronea applicazione normativa, in quanto, dopo aver scomputato dalla durata complessiva del giudizio il termine di durata di sei anni prescritto dall’art.2, comma 2- bis L. 89/2001, tre anni per il primo grado, due anni per il secondo e un ano per il terzo, ha provveduto a decurtare dal termine così ottenuto di eccessiva durata del processo la durata intera del processo di primo grado. 5.1. Questo motivo è fondato. Allorché la parte, inizialmente rimasta contumace, si sia poi costituita nel giudizio presupposto, che abbia già violato il termine ragionevole di durata, ai sensi dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, essa ha da tale momento diritto all’equa riparazione in relazione all’ulteriore corso della medesima procedura, in quanto la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua oggettiva irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale in cui essa aveva scelto di essere contumace e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione della parte costituita (arg. da Cass. n. 17685 del 2021). Essendosi, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] costituita soltanto nel giudizio di appello, intrapreso nel 2005, in processo che era iniziato nel 1993 ed aveva perciò già violatoil termine ragionevole di durata, essa poteva vantare il diritto all’equa riparazione da tale momento. Ha errato la Corte d’appello di Potenza a determinare dapprima in 23 anni e 10 mesi la durata complessiva del giudizio presupposto, e dunque in 17 anni e 10 mesi il segmento di durata non ragionevole, per poi sottrarre a detto segmento il periodo di 10 anni e 9 mesi di contumacia della parte in primo grado. 6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2 L. 89/2001, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della CEDU, agli artt. 111 e 117 comma 1 della Costituzione ed all’art.175 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato la durata irragionevole da indennizzare in quattro anni, addebitando alla parte il periodo relativo al rinvio di udienza chiesto dalla stessa, senza tener conto che tale rinvio era addebitabile nella sua eccessività all'inefficienza dell'apparato giudiziario. 6.1. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La Corte d’appello ha detratto dalla durata irragionevole indennizzabile il periodo di dieci mesi e nove giorni dal 27 marzo 2012 al 5 febbraio 2013, intercorso a seguito di richiesta di rinvio avanzata nel giudizio di appello dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur dovendosi tener conto, in detrazione della durata complessiva, dei ritardi imputabili alle richieste delle parti di rinvio delle udienze non funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo, in quanto rientranti nel comportamento delle stesse da valutare ai sensi dell’art. 2, comma 2, occorre altresì considerare in quale misura abbia concorso l'eccessiva dilazione di tempo dei rinvii tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria (Cass. n. 23743 del 2014; n. 14750 del 2015; n. 25606 del 2017). 7. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-quater, L. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione, per avere la Corte di Potenza esclude per due volte dal computo complessivo dell’irragionevole durata del procedimento presupposto il periodo intercorrente tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. 7.1. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato. La Corte d’appello di Potenza ha dapprima determinato la durata del processo presupposto sommando i periodi decorrenti dalla notifica degli atti introduttivi alla pubblicazione delle sentenze dei rispettivi gradi, senza dunque già tener conto del tempointercorso tra il giorno in cui iniziava a decorrere il termine per proporre le impugnazioni e la proposizione delle stesse, e poi ha sottratto da quella determinata durata tali intervalli a norma dell’art. 2, comma 2-quater, legge n. 89 del 2001. Ai fini del computo, la Corte d’appello neppure avrebbe dovuto calcolare in sottrazione il tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e la notificazione dell’appello, in quanto antecedente a quello della costituzione della [OSCURATO:PERSONA], individuato quale dies a quo per la maturazione del diritto all’equa riparazione. 8. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art.4, d.m. n. 55 del 2014, in quanto il decreto impugnato nella liquidazione delle spese legali avrebbe espunto illegittimamente il compenso dovuto per la fase istruttoria del procedimento. 8.1. L’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del motivo sulla liquidazione delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dal decreto impugnata, a seguito del quale la determinazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio. 9. Conseguono l’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, il rigetto del primo motivo e l’assorbimento del quinto motivo, nonché la cassazione del decreto impugnato nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi ai richiamati principi e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il quinto motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti delle censure acc
Decreto Cassazione n. 03773/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris