CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15061/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],n. 10, presso lo studio dell’Avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 8486/2016 depositata il 14/12/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.t.p.di Roma che , a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborsodi parte dell’Irpef corrisposta per il 2008. 2. Il contribuente, lavoratore autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativo all’annualità 2007 ([OSCURATO:PERSONA] 2008), indicava e scomputava ritenute d’acconto relative alle prestazioni rese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per le quali aveva emesso fattura. L’Ufficio, rilevato che alcune delle dette fatture non erano state pagate nell’anno di imposta 2007, ma solo nel 2008, disconosceva le ritenuteper l’importo di euro 3.700,00, ritenendole di competenza del 2008, ed emetteva cartel la d i pagamento per il recupero della maggiore Irpef, oltre sanzioni ed interessi. Il ricorrente definiva la lite fiscale pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011,n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,versando il 30 per cento del solo tributo. Successivamente, sul presupposto che le dette ritenute fossero di competenza dell’anno 2008 ma che non erano state utilizzate in diminuzione nella relativa dichiarazione in quanto la rettifica dell’Ufficio era avvenuta in un termineincompatibile, avanzava istanza di rimborso e, formatosi il silenzio-rifiuto, ricorreva avverso quest’ultimo. 3. La C.t.p. rigettava il ricorso e la C.t.r. confermava la sentenza rilevando che il contribuente e l’Agenzia delle entrate avevano definito il contenzioso relativo alle imposte del 2007 ai sensi dell’art. 39, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 comma 12, cit.; che vi era stata, pertanto, una definizione transattiva della controversia cui conseguiva il componimento delle opposte pretese, ivi compresa quella del rimborso di imposte asseritamente non dovute. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111e dell’art. 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto che il ricorso al condono fosse ostativo alla domanda di rimborso. Assume, in proposito, che l’istanza volta al recupero delle ritenute d’acconto subite non si riferiva all’anno di imposta 2007, in relazione al quale era stata emessa la cartella esattoriale per la quale si era avvalso delle disposizioni premiali, bensì all’anno successivo. 2. Il motivo non è fondato. 2.1. Per giurisprudenza consolidata della Corte il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (cfr. Cass. Sez. U., 27/01/2016, n. 1518, Cass. Sez. U. 05/06/2008, n. 14828; Cass.17/07/2014, n. 16339, Cass. 13/04/2012 n. 584 ). Si è precisato sul punto chetali effetti trovano la causa nella natura stessa del condono, istituto che risponde al fine di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, senza sottendere finalità di accertamento tributario ed esaurendo i suoi effetti con il raggiungimento di tali obiettivi. Ed invero, sebbene, a stretto rigore, non si tratta di un c.d. regime fiscale sostitutivo, perché opera a posteriori e non a priori , né di una Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 transazione– pure talvolta ritenuta in giur isprudenza (cfr. Cass. Sez. U.05/06/2008 n. 14828, Cass. del 03/06/2015 n. 11427) – o di una novazione perché, in entrambe le ipotesi, manca l'origine bilaterale volontaria tipica dei contratti, il condono fiscale costituisce la forma procedimentale atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi della varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria ed immediata, nella prospettiva – che ne costituisce la ratio – di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell'esatto accertamento dell'imponibile. Il condono, dunque, non ha, e non può avere, effetti che vadano oltre il proprio ambito: esso comporta l'effetto di elidere in tutto o in parte il debito fiscale, senza precludere l'accertamento su altre imposte. Si è chiarito, inoltre, che tale principio comune in materia di condono fiscale trova applicazione indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, in quanto l'intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed astratto, ma con l'adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso dei requisiti da parte dell'Amministrazione, costituisce infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese, azzerando le richieste di rimborso del contribuente così come le ulteriori pretese del Fisco, proprio in conseguenza del fatto che il primo in parte versa, ed in parte si obbliga a corrispondere, quelle somme di denaro che il secondo esige in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti precedentemente eseguita dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile apprezzamento (Cass.15/02/2019 n. 4573,Cass. 25/09/2006, n. 20741). 2.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Ladiversa annualità d’imposta a cui si riferisce l’istanza di rimborso non fa venire meno il collegamento con l’oggetto della contestazione– ovvero l’erroneaimputazione al 2007 delle ritenute che per il principio di competenza si riferivano al 2008 – e non interferisce, pertanto, sull’elemento che , invece , deve ritenersi dirimente ai fini dell’applicazione del principio sopra esposto,ovvero che la controversia è stataoggetto del la definizione agevolata , restando così preclusa ogni istanza di rimborso connessa alla stessa. 3. Il ricorso, pertanto, va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif