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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 16476/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05BRM8X nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe , la Corte di appello di Roma in riforma della sentenza emessa in data 10 giugno 2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Civitavecchia, previa riqualificazione del reato sub capo b) ai sensi dell'art. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena in un anno mesi quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa, confermando la condanna per il capo a).

Nei confronti dell'imputato oltre al capo b) relativo alla cessione in circa 30 occasioni di sostanza stupefacente del tipo eroina a [OSCURATO:PERSONA], del peso di g.0,30 ciascuno e per il corrispettivo di 30 euro, si contesta anche il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, ascritto al capo a), per avere ceduto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di g. 0,44 e con principio attivo di g.0,2 per il corrispettivo di euro 30,00, sempre a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione al capo b), per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini, in date diverse e tra loro contrastanti, non essendovi altri elementi di prova a supporto della condanna.

Si rappresenta che il giorno dell'arresto dell'imputato, il Valletti non aveva fatto il nome del suo spacciatore ed aveva negato di conoscerne il recapito telefonico. 2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per l'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sul rilievo che il profitto conseguito dallo spaccio accertato è solo quello relativo alla cessione di cui al capo a) pari a 30 euro, non essendovi prova che anche la somma residua di 185 euro rinvenuta abbia la stessa provenienza delittuosa.

Quindi la Corte ha escluso l'attenuante sulla base della ritenuta continuità dell'attività di spaccio svolta dall'imputato, non desunta da prove certe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente sostiene la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 26 e del 27 novembre 2019 e, quindi, l'errore dei giudici di merito nel valutarle quale unico elemento probatorio.

Tale assunto è erroneo in quanto la sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi al riguardo, non solo evidenzia la coerenza delle dichiarazioni, ma anche gli elementi che vanno a corroborarle, ossia, da un lato, il riscontro visivo dei militari e, dall'altro, gli esiti della consulenza tossicologica sullo stupefacente sequestrato.

2. Il secondo motivo è infondato.

Premesso che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è compatibile con la fattispecie prevista all'art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309 del 1990, come riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, il riconoscimento dell'attenuante non opera automaticamente qualora si riconosca la lieve entità del fatto complessivo, trattandosi di due valutazioni ben distinte.Invero, la valutazione relativa alla lieve entità del fatto che integra il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 attiene alla condotta e all'oggetto materiale del reato.

La verifica della lieve entità in riferimento all'attenuante, invece, riguarda il lucro perseguito o conseguito (il profitto) nonchè l'evento dannoso o pericoloso del reato (Sez.

U., Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, rv. 279499 — 02).

Ai fini, dunque, della concessione della predetta attenuante si richiede, rispetto al "fatto lieve", l'elemento specializzante dell'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità.

Il giudice di merito è chiamato, conseguentemente, a verificare la sussistenza di tali elementi e a motivare sul punto.

Inoltre, nell'ipotesi di reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti, la predetta circostanza attenuante è applicabile solamente qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ogni singolo episodio di cessione comporti un evento dannoso e pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017 rv. 270571 - 01).

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma ha escluso la sussistenza dell'attenuante non sulla base del danno del reato, avendolo invero riqualificato nella fattispecie di lieve entità, bensì sulla base del profitto conseguito, non risultato complessivamente irrilevante.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. -) Roma, così deciso il 26 gennaio 2022 Il C sigliere estensore il Prg pi te Ft' Amoro9 Pierlu i Dì.-5tefano V Motivazione redatta con la collaborazione delle dr.sse Carol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05BRM8X nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe , la Corte di appello di Roma in riforma della sentenza emessa in data 10 giugno 2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Civitavecchia, previa riqualificazione del reato sub capo b) ai sensi dell'art. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena in un anno mesi quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa, confermando la condanna per il capo a). Nei confronti dell'imputato oltre al capo b) relativo alla cessione in circa 30 occasioni di sostanza stupefacente del tipo eroina a [OSCURATO:PERSONA], del peso di g.0,30 ciascuno e per il corrispettivo di 30 euro, si contesta anche il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, ascritto al capo a), per avere ceduto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di g. 0,44 e con principio attivo di g.0,2 per il corrispettivo di euro 30,00, sempre a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione al capo b), per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini, in date diverse e tra loro contrastanti, non essendovi altri elementi di prova a supporto della condanna. Si rappresenta che il giorno dell'arresto dell'imputato, il Valletti non aveva fatto il nome del suo spacciatore ed aveva negato di conoscerne il recapito telefonico. 2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per l'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sul rilievo che il profitto conseguito dallo spaccio accertato è solo quello relativo alla cessione di cui al capo a) pari a 30 euro, non essendovi prova che anche la somma residua di 185 euro rinvenuta abbia la stessa provenienza delittuosa. Quindi la Corte ha escluso l'attenuante sulla base della ritenuta continuità dell'attività di spaccio svolta dall'imputato, non desunta da prove certe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 26 e del 27 novembre 2019 e, quindi, l'errore dei giudici di merito nel valutarle quale unico elemento probatorio. Tale assunto è erroneo in quanto la sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi al riguardo, non solo evidenzia la coerenza delle dichiarazioni, ma anche gli elementi che vanno a corroborarle, ossia, da un lato, il riscontro visivo dei militari e, dall'altro, gli esiti della consulenza tossicologica sullo stupefacente sequestrato. 2. Il secondo motivo è infondato. Premesso che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è compatibile con la fattispecie prevista all'art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309 del 1990, come riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, il riconoscimento dell'attenuante non opera automaticamente qualora si riconosca la lieve entità del fatto complessivo, trattandosi di due valutazioni ben distinte.Invero, la valutazione relativa alla lieve entità del fatto che integra il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 attiene alla condotta e all'oggetto materiale del reato. La verifica della lieve entità in riferimento all'attenuante, invece, riguarda il lucro perseguito o conseguito (il profitto) nonchè l'evento dannoso o pericoloso del reato (Sez. U., Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, rv. 279499 — 02). Ai fini, dunque, della concessione della predetta attenuante si richiede, rispetto al "fatto lieve", l'elemento specializzante dell'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità. Il giudice di merito è chiamato, conseguentemente, a verificare la sussistenza di tali elementi e a motivare sul punto. Inoltre, nell'ipotesi di reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti, la predetta circostanza attenuante è applicabile solamente qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ogni singolo episodio di cessione comporti un evento dannoso e pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017 rv. 270571 - 01). Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma ha escluso la sussistenza dell'attenuante non sulla base del danno del reato, avendolo invero riqualificato nella fattispecie di lieve entità, bensì sulla base del profitto conseguito, non risultato complessivamente irrilevante. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. -) Roma, così deciso il 26 gennaio 2022 Il C sigliere estensore il Prg pi te Ft' Amoro9 Pierlu i Dì.-5tefano V Motivazione redatta con la collaborazione delle dr.sse Carol
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