Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26448/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 luglio 1971, avverso la sentenza del 30 settembre 2025 della Corte d'appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2025 la Corte d'appello di Bari, ritenuta un'unica condotta delittuosa (con esclusione dell'aumento ex art. 81 cod. pen.), ha rideterminato la pena che il Tribunale di Foggia, in esito al giudizio abbreviato, aveva inflitto a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, per uso non personale, sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).a

2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge processuale penale, in relazione all'art. 448 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, evidenziando che la richiesta di applicazione della pena fu rigettata per l'impossibilità di escludere la circostanza aggravante dell'ingente quantità, inizialmente contestata.

Circostanza poi effettivamente esclusa all'esito del giudizio abbreviato, condizionato allo svolgimento di un accertamento peritale sulla sostanza sottoposta a sequestro.

Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe errato nel non pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e vizio della motivazione: il ricorrente lamenta l'applicazione di una pena significativamente superiore rispetto al minimo edittale senza alcuna congrua giustificazione, valutando due volte uno stesso elemento in fatto (il dato ponderale), con violazione del divieto di bis in idem sostanziale.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché fondato sull'esercizio del diritto al silenzio, e quindi sull'esercizio di una facoltà difensiva.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al riconoscimento della recidiva, che i giudici di merito hanno applicato senza alcuno sforzo motivazionale.

Il riconoscimento della recidiva, osserva il ricorrente, richiede che si dia conto non soltanto dell'esistenza di precedenti penali ma anche del giudizio relativo all'accresciuta pericolosità manifestata attraverso la commissione del nuovo fatto di reato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Va preliminarmente osservato chei in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, sollecitato dal ricorrente, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle duesentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01).

Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico - giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

2.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta che la richiesta di applicazione della pena erroneamente rigettata per l'impossibilità di escludere la circostanza aggravante dell'ingente quantità, poi effettivamente esclusa all'esito del giudizio abbreviato, condizionato allo svolgimento di un accertamento peritale.

Osserva il Collegio che, secondo un consolidato insegnamento di legittimità, una volta ammesso il rito abbreviato è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena (Sez. 5, n. 17014 del 16/02/2024, Caliri, Rv. 286332 - 03; Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Cicciarelli, Rv. 255943 - 01, proprio in relazione a un'ipotesi di rigetto della richiesta di applicazione della pena da parte del giudice; Sez. 6, n. 1940 del 10/12/2009, dep. 2010, Testa, Rv. 245705 - 01).

La conclusione, con la quale il ricorrente non si confronta, costituisce espressione del più generale principio di incompatibilità tra i riti speciali, affermato anche dalle Sezioni Unite: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternativita e invece evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento (Sez.

U, n. 12752 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Abaz, Rv. 199397 - 01, conf., più di recente, in motivazione, Sez.

U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, non mass. sul punto; cfr., in ordine al rapporto tra i riti, anche Corte cost., 24 giugno 2003, n. 225, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli art. 3, 24, 97 e 111 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all'applicazione della.. pena e pronunciare sentenza a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., anche all'esito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato).

2.2. Anche il secondo motivo, che riguarda il trattamento sanzionatorio, è inammissibile.

Il motivo non è consentito in sede di legittimità, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

D'altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Ciò posto, il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui l'obbligo di una motivazione rafforzata in tema di trattamento sanzionatorio sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01, anche sui criteri per determinare il medio edittale; conf., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).

Osserva il Collegio, inoltre, che i giudici di merito hanno richiamato l'attenzione sugli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. (p. 3 sentenza impugnata; pp. 7 e 8 sentenza del Tribunale): lo scostamento dal minimo edittale risulta quindi sorretto da congrua motivazione, poiché fondata su indici di disvalore di tipo oggettivo in quanto inerenti alla gravità del fatto, come la detenzione di diverse sostanze e l'assai significativo dato ponderale (dalla sostanza detenuta era infatti estraibile 1,82 kg di THC puro).

Va infine esclusa ogni lesione del principio del ne bis in idem (p. 7 ricorso): ai fini della determinazione della pena il giudice può infatti tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini (Sez. 2, n. 16058 del 14/03/2025, 3erinò, non mass.; Sez. 4, n. 49491 del 08/11/2023, Giuliani, non mass.; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 - 01).

2.3. Il terzo motivo, col quale la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, è nel complesso infondato.

Come correttamente rilevato in ricorso (pp. 8 e ss.), l'esercizio da parte dell'imputato di facoltà processuali non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286870 - 06; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189 - 01; Sez. 3, n. 3396 del23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927 - 01; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592 - 01; Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963 - 01).

Nel caso in esame la motivazione della Corte d'appello (p. 3) va dunque corretta ex art. 619 cod. proc. pen., nella parte in cui valorizza, in senso sfavorevole per il ricorrente, la scelta di rimanere in silenzio o comunque di non collaborare con l'autorità giudiziaria.

Il diniego delle attenuanti generiche resta tuttavia giuridicamente fondato: in giurisprudenza è infatti ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione in punto di attenuanti generiche, non deve prendere in esame tutte le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni non menzionate.

Questa valutazione può avvenire anche attraverso l'esame esplicito dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o attraverso il motivato rigetto della richiesta di mitigazione della pena (cfr., Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01).

Nel caso in esame, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è implicitamente motivato, ove si consideri che le conformi decisioni di merito hanno sottolineato la diversa tipologia di sostanze, l'elevato numero di dosi ricavabili, l'esistenza di un precedente penale e, più in generale, l'assenza di elementi positivamente valutabili (p. 3 sentenza impugnata; p. 7 sentenza del Tribunale).

La decisione impugnata, quindi, si rivela aderente al consolidato orientamento secondo cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra /v,. t, a nell'ambito di un giudizio di ratp rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 3, n. 1226 del 18/11/2024, dep. 2025, Rizzo, non mass.; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01).

2.4. Il quarto e ultimo motivo è inammissibile, per difetto di interesse.

Pur essendo contestata la recidiva (poi qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. pen.), il Tribunale non solo ha escluso ogni aumento di pena - ritenendo, sul piano formale, l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 99 cod. pen. - ma ha altresì escluso l'idoneità della nuova condotta a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (p. 7 sentenza di primo grado).

Poiché sul piano formale è stata ritenuta la recidiva semplice, in assenza di un aumento di pena o di un giudizio di comparazione con altre circostanze non si 5può parlare di un interesse a ricorrere neppure con riguardo all'eventuale fruizione di benefici penitenziari o alla estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (su cui Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, G., Rv. 287671 - 01) o alle condizioni per accedere alla riabilitazione (su cui, Sez. 6, n. 30706 del 14/05/2024, Giuffrida, Rv. 287116 - 01, in relazione alla recidiva qualificata).

D'altra parte, la Corte d'appello ha ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare la sentenza di primo grado proprio per tali ragioni (p. 3), ed un simile interesse concreto il ricorrente non lo ha dedotto nemmeno con il ricorso per cassazione, facendo soltanto riferimento al trattamento sanzionatorio, che però è stato comminato senza alcun riferimento alla recidiva.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] EmanOe al o i i t DEPOSITATO M pA 2:6- oggi, -115/12 ..

I lonarlI udiziario anfra nazzo 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 luglio 1971, avverso la sentenza del 30 settembre 2025 della Corte d'appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2025 la Corte d'appello di Bari, ritenuta un'unica condotta delittuosa (con esclusione dell'aumento ex art. 81 cod. pen.), ha rideterminato la pena che il Tribunale di Foggia, in esito al giudizio abbreviato, aveva inflitto a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, per uso non personale, sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).a 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge processuale penale, in relazione all'art. 448 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, evidenziando che la richiesta di applicazione della pena fu rigettata per l'impossibilità di escludere la circostanza aggravante dell'ingente quantità, inizialmente contestata. Circostanza poi effettivamente esclusa all'esito del giudizio abbreviato, condizionato allo svolgimento di un accertamento peritale sulla sostanza sottoposta a sequestro. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe errato nel non pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e vizio della motivazione: il ricorrente lamenta l'applicazione di una pena significativamente superiore rispetto al minimo edittale senza alcuna congrua giustificazione, valutando due volte uno stesso elemento in fatto (il dato ponderale), con violazione del divieto di bis in idem sostanziale. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché fondato sull'esercizio del diritto al silenzio, e quindi sull'esercizio di una facoltà difensiva. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al riconoscimento della recidiva, che i giudici di merito hanno applicato senza alcuno sforzo motivazionale. Il riconoscimento della recidiva, osserva il ricorrente, richiede che si dia conto non soltanto dell'esistenza di precedenti penali ma anche del giudizio relativo all'accresciuta pericolosità manifestata attraverso la commissione del nuovo fatto di reato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Va preliminarmente osservato chei in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, sollecitato dal ricorrente, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle duesentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01). Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico - giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che la richiesta di applicazione della pena erroneamente rigettata per l'impossibilità di escludere la circostanza aggravante dell'ingente quantità, poi effettivamente esclusa all'esito del giudizio abbreviato, condizionato allo svolgimento di un accertamento peritale. Osserva il Collegio che, secondo un consolidato insegnamento di legittimità, una volta ammesso il rito abbreviato è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena (Sez. 5, n. 17014 del 16/02/2024, Caliri, Rv. 286332 - 03; Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Cicciarelli, Rv. 255943 - 01, proprio in relazione a un'ipotesi di rigetto della richiesta di applicazione della pena da parte del giudice; Sez. 6, n. 1940 del 10/12/2009, dep. 2010, Testa, Rv. 245705 - 01). La conclusione, con la quale il ricorrente non si confronta, costituisce espressione del più generale principio di incompatibilità tra i riti speciali, affermato anche dalle Sezioni Unite: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternativita e invece evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento (Sez. U, n. 12752 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Abaz, Rv. 199397 - 01, conf., più di recente, in motivazione, Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, non mass. sul punto; cfr., in ordine al rapporto tra i riti, anche Corte cost., 24 giugno 2003, n. 225, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli art. 3, 24, 97 e 111 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all'applicazione della.. pena e pronunciare sentenza a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., anche all'esito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato). 2.2. Anche il secondo motivo, che riguarda il trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Il motivo non è consentito in sede di legittimità, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01). D'altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ciò posto, il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui l'obbligo di una motivazione rafforzata in tema di trattamento sanzionatorio sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01, anche sui criteri per determinare il medio edittale; conf., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Osserva il Collegio, inoltre, che i giudici di merito hanno richiamato l'attenzione sugli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. (p. 3 sentenza impugnata; pp. 7 e 8 sentenza del Tribunale): lo scostamento dal minimo edittale risulta quindi sorretto da congrua motivazione, poiché fondata su indici di disvalore di tipo oggettivo in quanto inerenti alla gravità del fatto, come la detenzione di diverse sostanze e l'assai significativo dato ponderale (dalla sostanza detenuta era infatti estraibile 1,82 kg di THC puro). Va infine esclusa ogni lesione del principio del ne bis in idem (p. 7 ricorso): ai fini della determinazione della pena il giudice può infatti tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini (Sez. 2, n. 16058 del 14/03/2025, 3erinò, non mass.; Sez. 4, n. 49491 del 08/11/2023, Giuliani, non mass.; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 - 01). 2.3. Il terzo motivo, col quale la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, è nel complesso infondato. Come correttamente rilevato in ricorso (pp. 8 e ss.), l'esercizio da parte dell'imputato di facoltà processuali non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286870 - 06; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189 - 01; Sez. 3, n. 3396 del23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927 - 01; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592 - 01; Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963 - 01). Nel caso in esame la motivazione della Corte d'appello (p. 3) va dunque corretta ex art. 619 cod. proc. pen., nella parte in cui valorizza, in senso sfavorevole per il ricorrente, la scelta di rimanere in silenzio o comunque di non collaborare con l'autorità giudiziaria. Il diniego delle attenuanti generiche resta tuttavia giuridicamente fondato: in giurisprudenza è infatti ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione in punto di attenuanti generiche, non deve prendere in esame tutte le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni non menzionate. Questa valutazione può avvenire anche attraverso l'esame esplicito dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o attraverso il motivato rigetto della richiesta di mitigazione della pena (cfr., Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01). Nel caso in esame, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è implicitamente motivato, ove si consideri che le conformi decisioni di merito hanno sottolineato la diversa tipologia di sostanze, l'elevato numero di dosi ricavabili, l'esistenza di un precedente penale e, più in generale, l'assenza di elementi positivamente valutabili (p. 3 sentenza impugnata; p. 7 sentenza del Tribunale). La decisione impugnata, quindi, si rivela aderente al consolidato orientamento secondo cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra /v,. t, a nell'ambito di un giudizio di ratp rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 3, n. 1226 del 18/11/2024, dep. 2025, Rizzo, non mass.; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01). 2.4. Il quarto e ultimo motivo è inammissibile, per difetto di interesse. Pur essendo contestata la recidiva (poi qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. pen.), il Tribunale non solo ha escluso ogni aumento di pena - ritenendo, sul piano formale, l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 99 cod. pen. - ma ha altresì escluso l'idoneità della nuova condotta a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (p. 7 sentenza di primo grado). Poiché sul piano formale è stata ritenuta la recidiva semplice, in assenza di un aumento di pena o di un giudizio di comparazione con altre circostanze non si 5può parlare di un interesse a ricorrere neppure con riguardo all'eventuale fruizione di benefici penitenziari o alla estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (su cui Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, G., Rv. 287671 - 01) o alle condizioni per accedere alla riabilitazione (su cui, Sez. 6, n. 30706 del 14/05/2024, Giuffrida, Rv. 287116 - 01, in relazione alla recidiva qualificata). D'altra parte, la Corte d'appello ha ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare la sentenza di primo grado proprio per tali ragioni (p. 3), ed un simile interesse concreto il ricorrente non lo ha dedotto nemmeno con il ricorso per cassazione, facendo soltanto riferimento al trattamento sanzionatorio, che però è stato comminato senza alcun riferimento alla recidiva. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] EmanOe al o i i t DEPOSITATO M pA 2:6- oggi, -115/12 .. I lonarlI udiziario anfra nazzo 6
Sentenza Cassazione n. 26448/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris