CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2025
Cassazione n. 14041/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14757/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 406/2020 depositata il 20/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza dellocale Tribunale, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] . La causa fu promossa dalla Pantaleo nei confronti della Grieco, di cui fu chiesta la condanna alla demolizione del gazebo realizzato sulla terrazza a livello della abitazione della convenuta, in Salerno. A sostegno della domanda l’attrice, proprietaria dell’appartamento posto al piano superiore, dedusse il difetto di autorizzazione da parte del condominio e la realizzazione del manufatto a distanza inferiore rispetto a quella prevista dall’art.873 c.c. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda e contro la decisione la Grieco ha proposto appello, che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile perché proposto oltre il termine di trenta giornidalla notifica. La Corte di merito ha accertato che la sentenza di primo grado era stata notificata a mezzo pec il 16 febbraio 2017 e che l’ultimo giorno coincideva con il 18 marzo 2017, mentre l’impugnazione era stata notificata il 20 marzo, mediante consegna all’ufficiale giudiziario e contestuale consegna al destinatario nel domicilio eletto. Contro la sentenza la Grieco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, il primo dei quali denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., come modificati dall’art. 2 della legge n 263 del 2005. La ricorrente sostiene che il trentesimo giornodalla notificazione della sentenza, correttamente identificato dalla Corte d’appello nel 18 marzo 2017, cadeva di sabato, essendo conseguentemente prorogato di diritto al lunedì 20 marzo. Conseguentemente, l’appello, notificato il 20 marzo 2017, era tempestivo. Gli altri motivi ripropongono le censure mosse con l’appello contro la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo èfondato. Il termine per proporreappello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata disabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005. (tra le varie, Cass. n. 6728/2012). Nel caso in esame, accertato che la sentenza di primo grado era stata notificata il 16febbraio 2017, il termine breve di trenta giorni per proporre appello coincideva con il giorno 18 marzo 2017. Essendo il 18 marzo sabato, il termine era prorogato di diritto al primo giorno nonfestivo. Consegue che l’appello, notificato il lunedì 20 marzo 2017 presso il difensore costituito, è tempestivo. Gli altri motivi restano logicamente assorbiti. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, perché decida sull’impugnazione della sentenza di primo grado, nonché sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, a