CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39021/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITrO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i due motivi proposti col ricorso in esame, che lamentano la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui agli artt. 624, 582 cod. pen. (primo motivo) oppure in quello di cui agli artt. 56, 628, comma secondo, cod. pen. (secondo motivo) sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 4 e 5 in ordine rispettivamente alla prima e alla seconda doglianza) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co