CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDURIA il 07/05/1979 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure che danno conto di una non consentita ricostruzione alternativa della vicenda in fatto non in grado di inficiare la puntuale e lineare valutazione probatoria resa dai giudici del merito con doppia valutazione conforme, coerentemente e correttamente posta a fondamento della ritenuta responsabilità per la condotta dio resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e con P.Q.M