CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2020
Cassazione n. 42433/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione di voler dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; voglia inoltre, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], annullare senza rinvio la sentenza impugnata, rideterminando la pena [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 settembre 2020 la Corte di Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la pena di anni cinque mesi dieci di reclusione ed euro ventimila di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, siccome determinata dal Tribunale di Modena con sentenza del 27 marzo 2017 in esito a giudizio abbreviato e già confermata dalla Corte bolognese con sentenza del 20 settembre 2018, annullata da questo Giudice di legittimità limitatamente al trattamento sanzionatorio a seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. Con la stessa decisione del 25 settembre 2020, a conclusione del medesimo iter processuale, è stata rideterminata in anni quattro mesi uno di reclusione ed euro diciottomila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per gli stessi reati. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati 534 episodi di cessione ovvero di illecita detenzione di stupefacente, al Karrati trentuno. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con unico motivo il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio motivazionale. In particolare, tenuto conto dell'intervento del Giudice delle leggi in relazione all'illegittimità della pena minima edittale già fissata in anni otto di reclusione quanto al reato di cui all'art. 73, comma 1 cit., il ricorrente ha lamentato che la pena base di anni otto di reclusione era stata determinata in misura ben superiore al minimo edittale, mantenendo inalterato l'aumento per continuazione e non motivando per quali ragioni la pena base fosse stata quantificata in precedenza nel minimo edittale all'epoca vigente. La nuova determinazione doveva pertanto considerarsi imposta anche in ragione del principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. 4. Ricorso Karrati 4.1. Il ricorrente ha lamentato la mancata motivazione circa l'aumento per continuazione di quarantacinque giorni, relativamente ai trenta reati posti in continuazione. 5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di richiedere alla Corte di Cassazione di voler dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, rideterminando la pena. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va accolto nei termini che seguono, mentre deve dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione formulata da Karrati. 7. [OSCURATO:PERSONA] 7.1. In ordine al motivo di censura, la sentenza del 20 settembre 2018 della Corte d'Appello di Bologna, annullata in parte qua dalla pronuncia n. 33807 del 12 giugno 2019 di questa Corte di legittimità, aveva espressamente dato atto che il trattamento sanzionatorio era partito dal minimo edittale (p. 17), all'epoca invero fissato in anni otto di reclusione quanto alla pena detentiva. 7.1.1. In proposito, come è stato correttamente ricordato anche dal Procuratore generale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede la pena minima edittale di anni otto anziché di anni sei di reclusione per la detenzione delle droghe pesanti, la Corte di cassazione può rideterminare, così annullando senza rinvio la sentenza ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la pena base irrogata nella nuova legittima misura minima in luogo di quella minima di anni otto già individuata dal giudice di merito, e disporre l'aumento Per la continuazione nella medesima misura sempre già stabilita dallo stesso giudice in relazione alla detenzione delle droghe leggere, non oggetto della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 3, n. 13097 del 09/01/2020, Palma, Rv. 279231), non occorrendo procedere ad attività valutative o che implichino poteri discrezionali (Sez. 3, n. 43103 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277175). 7.2. Alla stregua dei principi che precedono, pertanto, tenuto conto della precisa individuazione del minimo edittale come parametro di riferimento, va altresì ricordato - per completezza - che non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, in applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in materia di stupefacenti conseguente alla sentenza della Corte cost., n. 40 del 2019, riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, a condizione che non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (in specie era stata confermata la sentenza di appello con cui, a differenza della sentenza impugnata, la pena era stata motivatamente rideterminata senza partire dal nuovo limite, ciononostante pervenendo ad una quantificazione inferiore rispetto a quella inflitta in primo grado)(Sez. 6, n. 51130 del 15/11/2019, Barrui, Rv. 278184). In specie, al contrario, il Giudice del rinvio non aveva affatto tenuto conto dell'espresso precedente riferimento al minimo edittale, invero confermando altresì il trattamento sanzionatorio già inflitto senza alcuna riduzione. 7.2.1. Ciò posto, e ferma la pena pecuniaria di euro ventimila non interessata dalla pronuncia di costituzionalità, la pena detentiva - previo annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio - va determinata in anni quattro mesi undici giorni dieci di reclusione (anni sei pena base corrispondente al nuovo minimo edittale di cui all'art. 73, comma 1, cit.; meno un terzo per le attenuanti generiche e quindi anni quattro di reclusione; più anni tre mesi cinque di reclusione quale aumento per continuazione a norma dell'art. 73, comma 5 cit. - non toccato dal Giudice delle leggi - e quindi anni sette mesi cinque di reclusione; meno un terzo per la scelta del rito). 8. Ricorso Karrati 8.1. Il ricorso è manifestamente infondato. Vero è, infatti, che la pena base detentiva - in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 cit. - è stata ridotta ad anni sei di reclusione, previo giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, rispetto alla corrispondente pena base di anni otto di reclusione siccome determinata - col medesimo giudizio di bilanciamento - anteriormente all'intervento del Giudice costituzionale. In proposito null'altro doveva essere rivisto, dal momento che la sentenza n. 40 del 2019 non è intervenuta sulle restanti previsioni sanzionatorie di cui all'art. 73 cit., e che la pregressa sentenza di annullamento, pronunciata dalla Quarta Sezione penale, espressamente disattendeva le questioni circa l'eccessività della pena, osservando "che il Tribunale è partito dal minimo edittale, aumentando la pena di soli due giorni per ogni reato in continuazione" (pag. 12). Nonostante ciò, il Giudice del rinvio ha provveduto ad ulteriore riduzione anche della sanzione prevista per i reati posti in continuazione, fissando il relativo aumento (al lordo della riduzione per la scelta del rito) in complessivi giorni quarantacinque di reclusione per trenta episodi di cessione. Va da sé che, nel difetto di qualsivoglia doglianza da parte del Pubblico ministero, la pena così complessivamente determinata (pena base contenuta nel minimo edittale costituzionalmente indicato, e già ridotta in tal senso da parte della sentenza impugnata; modestissimo aumento per continuazione, ancor più alleggerito dalla Corte del rinvio e già in precedenza ritenuto esente da censura da parte del Giudice di legittimità, anche nella misura lievemente più cospicua fissata dalla prima sentenza della Corte territoriale) non può essere soggetta ad alcuna ulteriore rivisitazione. 8.2. La manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dal Karrati, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 8.2.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil