CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 17.4.2018 il Tribunale di Vicenza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 900 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato quanto ai fatti commessi prima del 29.8.2012 perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena per i residui in quella di anni 2 e mesi 5 di reclusione ed Euro 850 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando: 3.1 violazione di legge in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione a giudizio per genericità dell'addebito: rileva che la Corte territoriale non ha valutato la doglianza difensiva articolata con l'atto di appello in ordine alla indeterminatezza del capo di imputazione sia per quanto concerne l'entità della somma oggetto della truffa che quanto al luogo o ai luoghi ed alle occasioni in cui si sarebbero consumate le condotte ascritte all'imputato in danno dello Scalco; segnala l'erroneità della affermazione con cui l'eccezione è stata respinta dal primo giudice che ha segnalato come i fatti fossero compiutamente e specificamente esposti nell'atto di querela e sottolinea come la incertezza sull'imputazione abbia comportato che il Tribunale avesse considerato l'esistenza di una truffa a consumazione prolungata mentre la Corte di Appello ha ritenuto l'esistenza di più condotte di truffa; 3.2 violazione di legge con riferimento alle modalità di acquisizione e conservazione dei dati informatici e con riferimento alla legge 48 del 2008: rileva che la responsabilità del ricorrente è stata affermata sulla scorta di dati informatici della cui genuinità ha dubitato lo stesso tecnico incaricato; richiama, a tal proposito, i principi cui deve essere ispirata la acquisizione di dati informatici alla luce della legge 48 del 2008 e della Convenzione de Consiglio di Europa del 23.11.2001; sottolinea come, nel caso di specie, la colpevolezza del ricorrente è stata fondata sull'assunto secondo cui l'agente di investimenti "[OSCURATO:PERSONA]" si identificasse proprio nello stesso Dardar e ciò sulla base del rilievo di "impronte informatiche" sui file esaminati la cui corretta conservazione era perciò il presupposto per poter formulare un giudizio di certezza; sottolinea come i dubbi sulla autenticità della prova digitale siano tali da riflettersi anche sulle altre fonti di prova; osserva che la Corte ha motivato la conferma della condanna segnalando che il ricorrente non ha fornito prova della causale dei versamenti eseguiti a suo favore sottolineando che non è onere della difesa fornire la prova dell'innocenza ma, semmai, dell'accusa dimostrare e fornire la prova della colpevolezza; eccepisce, inoltre, la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite senza previa indicazione delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere il loro esame; 3.3 violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla esistenza del delitto di truffa, alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. ed alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; sulla ingiustizia della provvisionale: segnala come elemento costitutivo del delitto di truffa sia l'errore causato da artifizi e raggiri e che non può essere integrato da una situazione di dubbio quale quella evocata dalla persona offesa; rileva ancora come il giudizio di bilanciamento abbia finito per escludere la fruibilità dei benefici di legge e sottolinea infine l'errore circa il "quantum" della condanna provvisionale; 3.4 prescrizione: chiede che, laddove intervenuta nelle more del giudizio, la Corte voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato anche per quanto concerne gli episodi successivi a quelli già dichiarati tali dalla Corte di Appello con la sentenza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 4.1 In particolare, manifestamente infondato è il primo motivo avendo la Corte di Appello correttamente motivato segnalando che la completezza e specificità della imputazione è funzionale a consentire all'imputato di articolare una adeguata difesa e ben può essere affermata anche sulla scorta di elementi contenuti in atti ad essa "esterni" ed è perciò legittimo il rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà ed altro, Rv. 269455; Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 2, Sentenza n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta ed altri, Rv. 264772; Sez. 5, Sentenza n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741). 4.2 Quanto al secondo motivo, va ribadito, anche in questa sede, che il carattere programmatico della normativa invocata comporta, quale conseguenza in punto di diritto, che l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito (cfr., Cass. Pen., 5, 16.1,1.2015 n. 11.905, Branchi; Cass. Pen., 2, 1.7.2015 n. 29.061, P.C. in proc. Posanzini secondo cui l'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 3.3.2017 n. 22.695, [OSCURATO:PERSONA] e, infine, Cass. Pen., 2, 21.10.2020 n. 35447, [OSCURATO:PERSONA] ed altro). Fatta questa premessa, si deve convenire nel senso che la Corte territoriale ha correttamente evaso le doglianze difensive articolate in ordine alla adeguatezza degli elementi di prova a carico del ricorrente e che hanno condotto alla conferma della sentenza di primo grado; in particolare, i giudici del gravame di merito hanno richiamato le dichiarazioni della persona offesa anche con riguardo al riconoscimento della voce dell'imputato con il quale lo Scalco conversava telefonicamente alla presenza di un ufficiale di PG (cfr., pag. 8 della sentenza impugnata); il rinvenimento del bancomat della vittima a casa dell'imputato; i numerosi bonifici disposti dallo Scalco in favore del Dardar e, ancora, la deposizione del tecnico incaricato di esaminare i messaggi di posta elettronica il quale aveva riferito di avere avuto a disposizione una copia integrale del materiale sequestrato. In altri termini, perciò, le perplessità segnalate dalla difesa circa il grado di autenticità dei dati estratti dal sistema informatico non tengono conto della circostanza, correttamente evidenziata dalla Corte territoriale, della loro coerenza con elementi di diversa natura e di diversa origine comunque convergenti nel senso della ricostruzione dei fatti operata dalla pubblica accusa e validata nei due gradi di merito. Quanto, infine, alla dedotta inammissibilità della prova testimoniale, è sufficiente richiamare l'orientamento, risalente ma non smentito, secondo cui la sanzione di inammissibilità di una prova testimoniale, ai sensi dell'art. 468 comma primo cod. proc. pen., è da ricollegare esclusivamente alla tempestività della presentazione della lista nel termine di legge e non invece alla inadeguata o incompleta capitolazione della stessa (cfr.,Sez. 6, Sentenza n. 4067 del 03/02/1994, PM in proc. Romoli, Rv. 197981). 4.3 Altrettanto correttamente, in diritto, la Corte ha inoltre ben evidenziato come il dubbio ad un certo punto insorto nello Scalco non valesse ad escludere la configurabilità della truffa a suo danno (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 - , Sentenza n. 55180 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274299); per altro verso, come fosse del tutto inconferente il riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. certamente non ravvisabile nella condotta della vittima "bramosa di un guadagno elevato". 4.4 Inammissibile, ancora, è il motivo articolato sul riconoscimento della provvisionale in favore della costituita parte civile essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr., Cass. Pen., 6, 14.10.2014 n. 50.746, PC e G.; Cass. Pen., 2, 6.11.2014 n. 49.016, Patricola; Cass. Pen., 3, 27.1.2015 n. 18.663, D.G.; Cass. pen., 5, 25.5.2011 n. 32.899, Mapelli; Cass. Pen., 23.6.2010 n. 34.791, Mazzamurro). 4.5 La manifesta infondatezza delle doglianze difensive e, dunque, la inammissibilità del ricorso, comporta la impossibilità di far valere o di rilevare, in questa sede, la intervenuta prescrizione del reato perfezionatasi in data successiva alla sentenza impugnata (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 [OSCURATO:PERSONA]