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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 33924/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, e per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva depositato conclusioni scritte e nota spese) la quale si è associata alle conclusioni del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 gennaio 2021 (dep. il 25 febbraio 2021) la Corte di appello di Roma - all'esito del gravame interposto da Dario [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 3 dicembre 2018 con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di minaccia grave (art. 612, comma 2, cod. pen.) e di lesioni personali (art. 582, comma 1, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] CIURLEO e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di sette mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso CIURLEO.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la nullità della sentenza «per lesione del contraddittorio», a cagione della violazione degli artt. 111 Cost. e 178 cod. proc. pen., del punto 4) del Protocollo di intesa sottoscritto fra la Corte di appello di Roma, la Procura generale presso la stessa Corte e la Camera penale di Roma e degli artt. 23 D.L. 149/2020 e 23 -bis L. 176/2020, poiché nel caso di specie non è stata consentita la trattazione orale del procedimento.

2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata l'assenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine al rigetto della richiesta di acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen. della trascrizione di deposizioni assunte in altro procedimento penale pendente tra le stesse parti.

2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione «risultant[i] dal confronto tra il testo del provvedimento impugnato e la sentenza di primo grado», nella parte in cui si è assunta «la linearità della tesi prospettata dalla persona offesa» (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.); la violazione degli art. 582, 52, 55 e 590 cod. pen. e la conseguente erronea qualificazione del fatto (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata, in quanto erroneamente la Corte di appello non avrebbe consentito la trattazione orale del procedimento ritenendo tardiva la richiesta del difensore dell'imputato (perché avanzata il 15 gennaio 2021 e quindi oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza).

Tuttavia, nel caso in esame l'udienza doveva intendersi «incardinata in forma pubblica» e gli artt. 23 D.L. 149/2020 e 23 -bis L. 176/2020 non potevano trovare applicazione, in quanto in primo grado si era proceduto con rito ordinario.

In tal senso deporrebbe la previsione del punto 4) del Protocollo di intesa sottoscritto fra la Corte di appello di Roma, la Procura generale presso la stessa Corte e la Camera penale di Roma (secondo cui «l'art. 23 non trova applicazione ai processi già incardinati con rito ordinario») da riferirsi non, come ritenuto dalla Corte di appello, ai giudizi di secondo grado bensì - per l'appunto - a quello di primo grado; tanto che, nel caso di specie, l'avviso di fissazione dell'udienza è stato reso ai sensi dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. (a mente del quale esso deve essere notificato ai difensori almeno venti giorni prima dell'udienza).

Dunque, solo per scrupolo il difensore aveva presentato la richiesta di trattazione orale, ritenuta tardiva.

1.1. Si rileva, anzitutto, che le censure appena riportate non attengono alla violazione della legge penale, invocata dal difensore: invero, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta; Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

Nella specie, invece, è stata assunta la violazione di norme processuali, da cui - nella prospettazione difensiva - sarebbe conseguita una nullità, deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

1.2. Ciò posto, risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. ( 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - a seguito del gravame proposto nell'interesse dell'imputato, con decreto in data 18 dicembre 2020 è stata disposta la citazione delle parti per la celebrazione del giudizio di appello (art. 601 cod. proc. pen.) per l'udienza del 27 gennaio 2021; - il difensore dell'imputato in data 15 gennaio 2021 ha avanzato richiesta di discussione orale; - in data 27 gennaio 2021 le parti (Pubblico ministero, difensore dell'imputato e difensore della parte civile) sono comparse innanzi alla Corte di appello; il difensore dell'imputato ha chiesto procedersi in pubblica udienza, richiamando il disposto del punto 4 del Protocollo sopra citato, ma la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, rilevando la tardività della richiesta di trattazione orale avanzata il 15 gennaio 2021 e ritenendo che il Protocollo di intesa escluderebbe l'applicazione dell'art. 23 cit. (dapprima) e dell'art. 23-bis cit. (all'atto dell'udienza) ai procedimenti celebrati con rito ordinario innanzi alla stessa Corte e non in primo grado.1.3.

Il decreto di fissazione dell'udienza è stato emesso nella vigenza del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (entrato in vigore lo stesso giorno), recante all'art. 23 disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e vigente fino al 24 dicembre 2020.

Esso è stato abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ed ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza del medesimo dl. 149 (cfr. art. 1, comma 2,

I. 176 cit.); nonché - per quel che qui rileva - ha posto all'art. 23-bis la medesima disciplina per i giudizi di appello nel periodo di emergenziale, vigente dunque allorché è stata pronunciata la sentenza (il 27 gennaio 2021).

Ebbene, in forza della predetta normativa, proprio a cagione dell'emergenza epidemiologica, nel periodo successivo al 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di legge (da ultimo prorogato al 31 dicembre 2022 ex art. 16 decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, quel che più rileva, non spirato il 27 gennaio 2021: cfr. art. 1, comma 1, decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, da formularsi per iscritto e da trasmettersi (quando avanzata dall'imputato, a mezzo del difensore) nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

In mancanza di richiesta di discussione orale è previsto un contraddittorio cartolare (in particolare, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati; la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente all'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica), cui segue la deliberazione (cfr. Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021 - dep. 2022, N., Rv. 282897 - 01).

A mente della normativa emergenziale, dunque, non hanno alcun rilievo rispetto alla celebrazione del giudizio di appello le modalità di trattazione del procedimento in primo grado.

Ragion per cui, in ossequio alla detta disciplina, ritualmente la Corte ha deliberato in camera di consiglio senza l'intervento delle parti.

Né in senso contrario potrebbe rilevare il richiamato Protocollo che, anche qualora l'interpretazione corretta fosse quella perorata dalla difesa, non potrebbe derogare alla disciplina appena compendiata posta da norme primarie.

Tanto meno rileva quanto indicato nel decreto di fissazione udienza.

La normativa emergenziale non ha modificato il testo dell'art. 601 cod. proc. pen. e le modalità della vocatio in iudicium sono sempre rimaste regolate da esso (cfr. Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01), senza che la citazione possa incidere ex se sulle modalità di celebrazione del giudizio previste dalla legge e segnatamente dalla normativa emergenziale, che attribuisce, per quel che qui interessa, alle parti la facoltà di chiedere nei termini e con le modalità predette la discussione orale (cfr. Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01).

Non occorre, infine, dilungarsi per rilevare che «è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione [...], poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279059 - 01), nella specie neppure ipotizzata dal ricorrente né ravvisabile ex officio.

2. Con il secondo motivo è stata prospettata l'assenza di motivazione del diniego della richiesta, avanzata con l'atto di appello, di acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen. della trascrizione delle deposizioni rese in un altro procedimento penale pendente tra le stesse parti «e scaturente dal medesimo fatto storico».

In particolare, la difesa ha dedotto di aver chiesto la riunione tra i due procedimenti ovvero l'acquisizione delle dette deposizioni, al fine di valutare compiutamente l'attendibilità delle parti e ricostruire correttamente la vicenda; e che la Corte di appello avrebbe argomentato solo sulla richiesta di riunione (negando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17 cod. proc. pen., poiché il procedimento da riunire - pendente allorché è stato interposto il gravame - era stato nelle more definito con l'assoluzione del CIURLE0); e nulla avrebbe esposto sulla richiesta istruttoria, così omettendo di motivare su un elemento decisivo («attinente alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa e alla sussistenza di elementi esterni di riscontro e, dunque, alla ricostruzione della reale dinamica degli eventi, segnatamente sotto il profilo del corretto inquadramento giuridico della fattispecie»).

2.1. Il motivo in esame è inammissibile perché generico.Esso, infatti, non in alcun modo ha indicato in che termini gli elementi probatori in discorso avrebbero potuto incidere, inficiandolo, sull'iter argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi ad assumere che i verbali in discorso sono relativi alle dichiarazioni rese in un altro procedimento penale «a parti invertite» e originato «dal medesimo fatto storico»; dunque, la prospettazione difensiva non ha consentito a questa Corte di apprezzare resistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione delle prove medesime (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01 cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01).

3. Con il terzo motivo - sub specie della contraddittorietà e illogicità della motivazione che emergerebbe dal confronto tra la sentenza impugnata e quella di primo grado» e della violazione della legge penale - il ricorrente ha dedotto che la Corte distrettuale avrebbe aderito alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo Giudice senza argomentare sulle puntuali osservazioni sollevate dalla difesa.

In particolare, toriale avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato sulla testimonianza della persona offesa, corroborata da quelle di Giuliana BONETTI, Lucia MASTROGIACOMO (erroneamente indicata come testimone oculare, nonostante la stessa MASTROGIACOMO lo abbia negato) e del teste di polizia giudiziaria Domenico MARTINIELLO; ma nulla avrebbe esposto a proposito delle dichiarazioni rese dalla teste OMERO, unica testimone oculare, che la Corte ha escluso dalla scena del fatto (nonostante quanto dichiarato dalla stessa persona offesa) e di cui il Tribunale aveva disposto l'esame ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (a dimostrazione dell'insufficienza del compendio probatorio acquisito in precedenza), così erroneamente ritenendo la sussistenza dei delitti in contestazione ed escludendo i presupposti di cui agli artt. 52 e 55 cod. pen. o la sussumibilità del fatto nel disposto dell'art. 590 cod. pen. 3.1.

Con il motivo in esame è stata addotta «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» e, dunque, unicamente un vizio di motivazione e non anche la violazione di legge pure assunta (Sez. 5, n. 47575/2016, cit.).

Ciò posto esso è inammissibile, poiché - al di là del fatto che la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve essere interna alla sentenza impugnata (Sez. 3, n.13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034 - 01) - ha mosso censure generiche alla decisione di secondo grado, in quanto: - è stato allegato un contrasto tra le risultanze istruttorie senza denunciare puntualmente il travisamento della prova bensì mediante richiami generici, estremamente sintetici e parziali nonché meri rimandi agli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) e mediante il mero rinvio alle doglianze esposte con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - la difesa non si è neppure confrontata in toto con l'impianto argomentativo posto a sostegno della statuizione di condanna (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), la quale oltre al narrato della persona offesa, ha richiamato a riscontro di esso anche la documentazione medica in atti; - parimenti in maniera del tutto apodittica si è doluta della esclusione dei presupposti di cui agli artt. 52 e 55 cod. pen. e della mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 590 cod. pen. 4.

L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione dei reati (commessi il 19 ottobre 2013) che, non constando sospensioni, sarebbe maturata il 19 aprile 2021 (cfr. art. 157 e 161 cod. pen.), ossia successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, e per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva depositato conclusioni scritte e nota spese) la quale si è associata alle conclusioni del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2021 (dep. il 25 febbraio 2021) la Corte di appello di Roma - all'esito del gravame interposto da Dario [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 3 dicembre 2018 con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di minaccia grave (art. 612, comma 2, cod. pen.) e di lesioni personali (art. 582, comma 1, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] CIURLEO e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di sette mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso CIURLEO. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la nullità della sentenza «per lesione del contraddittorio», a cagione della violazione degli artt. 111 Cost. e 178 cod. proc. pen., del punto 4) del Protocollo di intesa sottoscritto fra la Corte di appello di Roma, la Procura generale presso la stessa Corte e la Camera penale di Roma e degli artt. 23 D.L. 149/2020 e 23 -bis L. 176/2020, poiché nel caso di specie non è stata consentita la trattazione orale del procedimento. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata l'assenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine al rigetto della richiesta di acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen. della trascrizione di deposizioni assunte in altro procedimento penale pendente tra le stesse parti. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione «risultant[i] dal confronto tra il testo del provvedimento impugnato e la sentenza di primo grado», nella parte in cui si è assunta «la linearità della tesi prospettata dalla persona offesa» (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.); la violazione degli art. 582, 52, 55 e 590 cod. pen. e la conseguente erronea qualificazione del fatto (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata, in quanto erroneamente la Corte di appello non avrebbe consentito la trattazione orale del procedimento ritenendo tardiva la richiesta del difensore dell'imputato (perché avanzata il 15 gennaio 2021 e quindi oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza). Tuttavia, nel caso in esame l'udienza doveva intendersi «incardinata in forma pubblica» e gli artt. 23 D.L. 149/2020 e 23 -bis L. 176/2020 non potevano trovare applicazione, in quanto in primo grado si era proceduto con rito ordinario. In tal senso deporrebbe la previsione del punto 4) del Protocollo di intesa sottoscritto fra la Corte di appello di Roma, la Procura generale presso la stessa Corte e la Camera penale di Roma (secondo cui «l'art. 23 non trova applicazione ai processi già incardinati con rito ordinario») da riferirsi non, come ritenuto dalla Corte di appello, ai giudizi di secondo grado bensì - per l'appunto - a quello di primo grado; tanto che, nel caso di specie, l'avviso di fissazione dell'udienza è stato reso ai sensi dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. (a mente del quale esso deve essere notificato ai difensori almeno venti giorni prima dell'udienza). Dunque, solo per scrupolo il difensore aveva presentato la richiesta di trattazione orale, ritenuta tardiva. 1.1. Si rileva, anzitutto, che le censure appena riportate non attengono alla violazione della legge penale, invocata dal difensore: invero, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta; Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Nella specie, invece, è stata assunta la violazione di norme processuali, da cui - nella prospettazione difensiva - sarebbe conseguita una nullità, deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. 1.2. Ciò posto, risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. ( 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - a seguito del gravame proposto nell'interesse dell'imputato, con decreto in data 18 dicembre 2020 è stata disposta la citazione delle parti per la celebrazione del giudizio di appello (art. 601 cod. proc. pen.) per l'udienza del 27 gennaio 2021; - il difensore dell'imputato in data 15 gennaio 2021 ha avanzato richiesta di discussione orale; - in data 27 gennaio 2021 le parti (Pubblico ministero, difensore dell'imputato e difensore della parte civile) sono comparse innanzi alla Corte di appello; il difensore dell'imputato ha chiesto procedersi in pubblica udienza, richiamando il disposto del punto 4 del Protocollo sopra citato, ma la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, rilevando la tardività della richiesta di trattazione orale avanzata il 15 gennaio 2021 e ritenendo che il Protocollo di intesa escluderebbe l'applicazione dell'art. 23 cit. (dapprima) e dell'art. 23-bis cit. (all'atto dell'udienza) ai procedimenti celebrati con rito ordinario innanzi alla stessa Corte e non in primo grado.1.3. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato emesso nella vigenza del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (entrato in vigore lo stesso giorno), recante all'art. 23 disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e vigente fino al 24 dicembre 2020. Esso è stato abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ed ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza del medesimo dl. 149 (cfr. art. 1, comma 2, I. 176 cit.); nonché - per quel che qui rileva - ha posto all'art. 23-bis la medesima disciplina per i giudizi di appello nel periodo di emergenziale, vigente dunque allorché è stata pronunciata la sentenza (il 27 gennaio 2021). Ebbene, in forza della predetta normativa, proprio a cagione dell'emergenza epidemiologica, nel periodo successivo al 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di legge (da ultimo prorogato al 31 dicembre 2022 ex art. 16 decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, quel che più rileva, non spirato il 27 gennaio 2021: cfr. art. 1, comma 1, decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, da formularsi per iscritto e da trasmettersi (quando avanzata dall'imputato, a mezzo del difensore) nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. In mancanza di richiesta di discussione orale è previsto un contraddittorio cartolare (in particolare, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati; la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente all'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica), cui segue la deliberazione (cfr. Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021 - dep. 2022, N., Rv. 282897 - 01). A mente della normativa emergenziale, dunque, non hanno alcun rilievo rispetto alla celebrazione del giudizio di appello le modalità di trattazione del procedimento in primo grado. Ragion per cui, in ossequio alla detta disciplina, ritualmente la Corte ha deliberato in camera di consiglio senza l'intervento delle parti. Né in senso contrario potrebbe rilevare il richiamato Protocollo che, anche qualora l'interpretazione corretta fosse quella perorata dalla difesa, non potrebbe derogare alla disciplina appena compendiata posta da norme primarie. Tanto meno rileva quanto indicato nel decreto di fissazione udienza. La normativa emergenziale non ha modificato il testo dell'art. 601 cod. proc. pen. e le modalità della vocatio in iudicium sono sempre rimaste regolate da esso (cfr. Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01), senza che la citazione possa incidere ex se sulle modalità di celebrazione del giudizio previste dalla legge e segnatamente dalla normativa emergenziale, che attribuisce, per quel che qui interessa, alle parti la facoltà di chiedere nei termini e con le modalità predette la discussione orale (cfr. Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01). Non occorre, infine, dilungarsi per rilevare che «è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione [...], poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279059 - 01), nella specie neppure ipotizzata dal ricorrente né ravvisabile ex officio. 2. Con il secondo motivo è stata prospettata l'assenza di motivazione del diniego della richiesta, avanzata con l'atto di appello, di acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen. della trascrizione delle deposizioni rese in un altro procedimento penale pendente tra le stesse parti «e scaturente dal medesimo fatto storico». In particolare, la difesa ha dedotto di aver chiesto la riunione tra i due procedimenti ovvero l'acquisizione delle dette deposizioni, al fine di valutare compiutamente l'attendibilità delle parti e ricostruire correttamente la vicenda; e che la Corte di appello avrebbe argomentato solo sulla richiesta di riunione (negando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17 cod. proc. pen., poiché il procedimento da riunire - pendente allorché è stato interposto il gravame - era stato nelle more definito con l'assoluzione del CIURLE0); e nulla avrebbe esposto sulla richiesta istruttoria, così omettendo di motivare su un elemento decisivo («attinente alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa e alla sussistenza di elementi esterni di riscontro e, dunque, alla ricostruzione della reale dinamica degli eventi, segnatamente sotto il profilo del corretto inquadramento giuridico della fattispecie»). 2.1. Il motivo in esame è inammissibile perché generico.Esso, infatti, non in alcun modo ha indicato in che termini gli elementi probatori in discorso avrebbero potuto incidere, inficiandolo, sull'iter argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi ad assumere che i verbali in discorso sono relativi alle dichiarazioni rese in un altro procedimento penale «a parti invertite» e originato «dal medesimo fatto storico»; dunque, la prospettazione difensiva non ha consentito a questa Corte di apprezzare resistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione delle prove medesime (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01 cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01). 3. Con il terzo motivo - sub specie della contraddittorietà e illogicità della motivazione che emergerebbe dal confronto tra la sentenza impugnata e quella di primo grado» e della violazione della legge penale - il ricorrente ha dedotto che la Corte distrettuale avrebbe aderito alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo Giudice senza argomentare sulle puntuali osservazioni sollevate dalla difesa. In particolare, toriale avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato sulla testimonianza della persona offesa, corroborata da quelle di Giuliana BONETTI, Lucia MASTROGIACOMO (erroneamente indicata come testimone oculare, nonostante la stessa MASTROGIACOMO lo abbia negato) e del teste di polizia giudiziaria Domenico MARTINIELLO; ma nulla avrebbe esposto a proposito delle dichiarazioni rese dalla teste OMERO, unica testimone oculare, che la Corte ha escluso dalla scena del fatto (nonostante quanto dichiarato dalla stessa persona offesa) e di cui il Tribunale aveva disposto l'esame ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (a dimostrazione dell'insufficienza del compendio probatorio acquisito in precedenza), così erroneamente ritenendo la sussistenza dei delitti in contestazione ed escludendo i presupposti di cui agli artt. 52 e 55 cod. pen. o la sussumibilità del fatto nel disposto dell'art. 590 cod. pen. 3.1. Con il motivo in esame è stata addotta «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» e, dunque, unicamente un vizio di motivazione e non anche la violazione di legge pure assunta (Sez. 5, n. 47575/2016, cit.). Ciò posto esso è inammissibile, poiché - al di là del fatto che la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve essere interna alla sentenza impugnata (Sez. 3, n.13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034 - 01) - ha mosso censure generiche alla decisione di secondo grado, in quanto: - è stato allegato un contrasto tra le risultanze istruttorie senza denunciare puntualmente il travisamento della prova bensì mediante richiami generici, estremamente sintetici e parziali nonché meri rimandi agli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) e mediante il mero rinvio alle doglianze esposte con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - la difesa non si è neppure confrontata in toto con l'impianto argomentativo posto a sostegno della statuizione di condanna (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), la quale oltre al narrato della persona offesa, ha richiamato a riscontro di esso anche la documentazione medica in atti; - parimenti in maniera del tutto apodittica si è doluta della esclusione dei presupposti di cui agli artt. 52 e 55 cod. pen. e della mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 590 cod. pen. 4. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione dei reati (commessi il 19 ottobre 2013) che, non constando sospensioni, sarebbe maturata il 19 aprile 2021 (cfr. art. 157 e 161 cod. pen.), ossia successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'
Sentenza Cassazione n. 33924/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris