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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 22201/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato limitatamente alla indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA 2013 per essere il reato prescritto, e confermato la condanna per il residui reati di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74 del 2000 in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 2014 al 2017, per aver l'imputato, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, utilizzato fatture false recanti l'intestazione della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Con un primo motivo il ricorrente lamenta travisamento della prova nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello affermato la penale responsabilità del ricorrente senza valutare gli elementi che avrebbero fornito una diversa ricostruzione dei fatti, avendo egli effettivamente fruito delle prestazioni oggetto delle fatture e pagato il corrispettivo.

Con un secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente ogni oltre ragionevole dubbio, nonostante l'errata valutazione degli elementi acquisiti in giudizio e l'omessa valutazione di altri elementi, emergenti dal materiale probatorio a disposizione.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto e del tutto generiche, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte ,fro di legittimità.

LtdoglianzAti, inoltre, trascura-clie la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile posto che la Corte ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe stato inconsapevole della falsità delle fatture, in quanto, a fronte degli accertamenti fiscali, il Caniglia giammai ha ritenuto di identificare compiutamente l'autore delle fatture e mai ha precisato sulla base di quale organizzazione imprenditoriale tale Ballarini - che avrebbe rilasciato le fatture facendole comparire come emesse da altra società - avrebbe potuto adempiere un così considerevole numero di prestazioni in un così prolungato arco di tempo, considerato che, nel solo 2014, risultavano essere state emesse n. 72 fatture di acquisto da [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di oltre ottantacinquennila euro.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Consigliere estensafe Il Presidente ice ni Liberati •Ardi #1,tuu ••••n DePer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato limitatamente alla indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA 2013 per essere il reato prescritto, e confermato la condanna per il residui reati di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74 del 2000 in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 2014 al 2017, per aver l'imputato, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, utilizzato fatture false recanti l'intestazione della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Con un primo motivo il ricorrente lamenta travisamento della prova nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello affermato la penale responsabilità del ricorrente senza valutare gli elementi che avrebbero fornito una diversa ricostruzione dei fatti, avendo egli effettivamente fruito delle prestazioni oggetto delle fatture e pagato il corrispettivo. Con un secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente ogni oltre ragionevole dubbio, nonostante l'errata valutazione degli elementi acquisiti in giudizio e l'omessa valutazione di altri elementi, emergenti dal materiale probatorio a disposizione. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto e del tutto generiche, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte ,fro di legittimità. LtdoglianzAti, inoltre, trascura-clie la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile posto che la Corte ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe stato inconsapevole della falsità delle fatture, in quanto, a fronte degli accertamenti fiscali, il Caniglia giammai ha ritenuto di identificare compiutamente l'autore delle fatture e mai ha precisato sulla base di quale organizzazione imprenditoriale tale Ballarini - che avrebbe rilasciato le fatture facendole comparire come emesse da altra società - avrebbe potuto adempiere un così considerevole numero di prestazioni in un così prolungato arco di tempo, considerato che, nel solo 2014, risultavano essere state emesse n. 72 fatture di acquisto da [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di oltre ottantacinquennila euro. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Consigliere estensafe Il Presidente ice ni Liberati •Ardi #1,tuu ••••n DePer