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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02303/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13172/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., -intimata- per la correzione del l ’ordinanza della Corte di cassazione n. 13635/2024, depositata il 16 maggio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 13635/2024, nel proc.to n. 22378/2020 R.G., depositata il 16 maggio 2024, nella parte in cui, nel condannarla alla rifusione delle spese di giudizio di Oggetto: correzione errore materiale legittimità, ha liquidato le medesime in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, evidenziando che tale importo non era coerente con i parametri di cui al d.m 10 marzo 2014, n. 55, cosi come aggiornati con il d.m. 13 agosto 2002, n.147, avuto riguardo al valore del procedimento, dichiarato nel ricorso, di euro 8.967,21; [OSCURATO:PERSONA]: - nel caso in esame l’errore denunciato non è riconducibile a una svista del giudice ovvero alla erronea applicazione di regole matematiche sulla base di presupposti numerici delle operazioni da compiere esattamente determinati nella sentenza , in quanto tal i emendabili con la procedura di cui all’art. 287 cod. proc. civ., lamentandosi l’erronea individuazione d e l parametro normativo di riferimento da utilizzare per la liquidazione delle spese processuali , che, involgendo l’interpretazione della pertinente regola di diritto, non può essere sindacata con il rimedio azionato; - d’altra parte, anche l ’ erronea valutazione del valore della causa , incidente sulla determinazione delle spese di lite, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio (cfr. Cass. 19 maggio 2023, n. 13810) e, in quanto tale, non può essere corretto ai sensi dell’art.287 cod. proc. civ.; -può, comunque, aggiungersi che l’indicazione del valore della causa indicato nel ricorso non è vincolante per il giudice che è tenuto a un autonomo accertamento di tale dato ai fini della liquidazione delle spese processuali; - inoltre, si rileva che, da quanto emerge dalla ordinanza di cui si chiede la correzione, la domanda introduttiva del giudizio aveva a oggetto l’accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente e la condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente riscosso a tale titolo; - pertanto, il valore della controversia va individuato non già , come ritenuto dalla ricorrente, nell’importo restitutorio liquidato dal giudice di primo grado, con pronuncia riformata integralmente in appello con sentenza confermata in questa sede di legittimità , bensì con riferimento al valore complessivo delle domand e originari e , da ritenersi indeterminato, atteso che l’impugnazione della sentenza di appello in cassazione investiva una questione comune a tutte le domande; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Così deciso in Roma, nell’ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13172/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., -intimata- per la correzione del l ’ordinanza della Corte di cassazione n. 13635/2024, depositata il 16 maggio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 13635/2024, nel proc.to n. 22378/2020 R.G., depositata il 16 maggio 2024, nella parte in cui, nel condannarla alla rifusione delle spese di giudizio di Oggetto: correzione errore materiale legittimità, ha liquidato le medesime in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, evidenziando che tale importo non era coerente con i parametri di cui al d.m 10 marzo 2014, n. 55, cosi come aggiornati con il d.m. 13 agosto 2002, n.147, avuto riguardo al valore del procedimento, dichiarato nel ricorso, di euro 8.967,21; [OSCURATO:PERSONA]: - nel caso in esame l’errore denunciato non è riconducibile a una svista del giudice ovvero alla erronea applicazione di regole matematiche sulla base di presupposti numerici delle operazioni da compiere esattamente determinati nella sentenza , in quanto tal i emendabili con la procedura di cui all’art. 287 cod. proc. civ., lamentandosi l’erronea individuazione d e l parametro normativo di riferimento da utilizzare per la liquidazione delle spese processuali , che, involgendo l’interpretazione della pertinente regola di diritto, non può essere sindacata con il rimedio azionato; - d’altra parte, anche l ’ erronea valutazione del valore della causa , incidente sulla determinazione delle spese di lite, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio (cfr. Cass. 19 maggio 2023, n. 13810) e, in quanto tale, non può essere corretto ai sensi dell’art.287 cod. proc. civ.; -può, comunque, aggiungersi che l’indicazione del valore della causa indicato nel ricorso non è vincolante per il giudice che è tenuto a un autonomo accertamento di tale dato ai fini della liquidazione delle spese processuali; - inoltre, si rileva che, da quanto emerge dalla ordinanza di cui si chiede la correzione, la domanda introduttiva del giudizio aveva a oggetto l’accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente e la condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente riscosso a tale titolo; - pertanto, il valore della controversia va individuato non già , come ritenuto dalla ricorrente, nell’importo restitutorio liquidato dal giudice di primo grado, con pronuncia riformata integralmente in appello con sentenza confermata in questa sede di legittimità , bensì con riferimento al valore complessivo delle domand e originari e , da ritenersi indeterminato, atteso che l’impugnazione della sentenza di appello in cassazione investiva una questione comune a tutte le domande; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Così deciso in Roma, nell’ad
Sentenza Cassazione n. 02303/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris