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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 29718/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29780/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti -resistenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle Marche, SEZ.DIST.PESCARA,n. 333/2021 depositata i l 28/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dallaCons. [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 333 dep il 28/04/2021, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA], propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle maggiori somme versate negli dal 2014 al 2018, sulla pensione integrativa percepita dall’Inail, per effetto della mancata applicazione dell’aliquota agevolata del 15%. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara accolse la domanda, statuendo che la normativa agevolativa di cui al comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. n.252/2005 risultava applicabile al caso di specie.

Ha negato che tale conclusione trovasse ostacolo nell’art. 23, comma 6) del D.Lgs. 252/2005, sia perché non vi era stato alcun seguito alla delega legislativa, sia perché la norma si riferiva ad aspetti diversi dalla tassazione sulle prestazioni pensionistiche. [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo ha rigettato l’appello dell’Ufficio, statuendo che il fondo interno costituito dall’INAIL rientra tra le forme di previdenza costituite per l’erogazione di trattamenti pensionistici integrativi; tuttavia, allo stesso non si applicano i regimi impositivi stabiliti dalla l. 421/1992, e poi dal D.lgs 124/1993 (secondo cui la pensione integrativa avrebbe costituito reddito per l’87,50% del suo ammontare), posto che l’art. 11, comma 6, del D.lgs. 252/2005 accorda un regime di tassazione più favorevole.

Afferma inoltre che “pare utile ricordare che la Corte Costituzionale (con sent. 218/2019) ha dichiarato l’incostituzionalità del suddetto art. 23, comma 6, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera d ter) del DPR 917/1986, invece che ai sensi dell’artt. 14, commi 4 e 5, dello stesso D.Lgs. n. 252/2005”.

Inoltre, “ il Parlamento aveva delegato il governo a “...ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari..”. ; ma tale delega non è stata di seguito esercitata, fatta salva l’introduzione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005”.

Silvia, Serena e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coeredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 24.6.2020, si costituiscono con controricorso.

L’Agenzia delle entrate deposita memoria; i contribuenti depositano memoria.

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252/2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la sentenza della Corte cost. n. 218/2019 abbia esteso a tutto il settore del pubblico impiego l’intero regime fiscale di previdenza complementare, applicando alle prestazioni derivanti da previdenza integrativa la disciplina fiscale della previdenza complementare.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252 2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 1 comma 1 lett.

C) e 2 lett.

I) e P) l. 243/2004, per aver la CTR sostenuto che, poiché alcun decreto di attuazione era stato emanato per attuare la delega del Governo contenuta nella legge n. 243/2004, come invece previsto dall’art. 23, comma 6, del d.lgs. 252/2005, non poteva che concludersi il venir meno dell’operatività della disposizione, nella parte in cui aveva previsto l’ultrattività della previgente normativa.

3. I motivi sono fondati. 3.1.Va premesso che l'art. 11, comma 6, del d.lgs. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) prevede che: «Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili.

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.

La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.» 3.2.L’art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recita: «Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». 3.3.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2019, ha dichiarato illegittimo l’art. 23, comma 6) del D.Lgs. 252/2005, nella parte in cui prevede che il riscatto volontario della posizione individuale da parte dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti ai fondi di previdenza complementare, continui a rimanere assoggettato alla tassazione prevista dalla previgente normativa per la quota maturata nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2017, invece che al regime ordinariamente previsto dal decreto legislativo n. 252/2005. 3.4.Tuttavia successivamente, questa Corte ha affermato che in temadi fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entroil 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd.

"vecchi iscritti" a "vecchi fondi" (cfr. Cass.

V, n. 22665/2022, altresì n. 25933/2022 e n. 35254/2022).

3.5. Con ordinanza di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTR di Latina, il Giudicedelle leggi ha avallato il sopracitato orientamento diquesta Corte (cfr.

Corte cost. n. 257/2022, depositata il 20 dicembre 2022,§ 3.4). 3.6.Va pertanto dat o continuità al principio ( ex aliis , v.

Cass. n. 9116/2023, Cass. n. 14096 del 2023),rilevandosi che «[i]n tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratoriassunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regimetributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile “ratione temporis” ai cd.

“vecchi iscritti” a “vecchifondi”».

A tale orientamento intende uniformarsi il Collegio, ritenendo che i presupposti di fatto e di diritto -in disparte profili minimali non rilevanti- siano comuni alle fattispecie trattate nei precedenti citati e al giudizio in oggetto.

4. Alla luce del suindicato quadro normativo, come interpretato dal giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di questa Corte, emerge che la CTR non ha correttamente applicato il regime fiscale relativo alla pensione integrativa del contribuente, per cui il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia rinvio alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29780/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti -resistenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle Marche, SEZ.DIST.PESCARA,n. 333/2021 depositata i l 28/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dallaCons. [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 333 dep il 28/04/2021, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA], propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle maggiori somme versate negli dal 2014 al 2018, sulla pensione integrativa percepita dall’Inail, per effetto della mancata applicazione dell’aliquota agevolata del 15%. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara accolse la domanda, statuendo che la normativa agevolativa di cui al comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. n.252/2005 risultava applicabile al caso di specie. Ha negato che tale conclusione trovasse ostacolo nell’art. 23, comma 6) del D.Lgs. 252/2005, sia perché non vi era stato alcun seguito alla delega legislativa, sia perché la norma si riferiva ad aspetti diversi dalla tassazione sulle prestazioni pensionistiche. [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo ha rigettato l’appello dell’Ufficio, statuendo che il fondo interno costituito dall’INAIL rientra tra le forme di previdenza costituite per l’erogazione di trattamenti pensionistici integrativi; tuttavia, allo stesso non si applicano i regimi impositivi stabiliti dalla l. 421/1992, e poi dal D.lgs 124/1993 (secondo cui la pensione integrativa avrebbe costituito reddito per l’87,50% del suo ammontare), posto che l’art. 11, comma 6, del D.lgs. 252/2005 accorda un regime di tassazione più favorevole. Afferma inoltre che “pare utile ricordare che la Corte Costituzionale (con sent. 218/2019) ha dichiarato l’incostituzionalità del suddetto art. 23, comma 6, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera d ter) del DPR 917/1986, invece che ai sensi dell’artt. 14, commi 4 e 5, dello stesso D.Lgs. n. 252/2005”. Inoltre, “ il Parlamento aveva delegato il governo a “...ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari..”. ; ma tale delega non è stata di seguito esercitata, fatta salva l’introduzione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005”. Silvia, Serena e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coeredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 24.6.2020, si costituiscono con controricorso. L’Agenzia delle entrate deposita memoria; i contribuenti depositano memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252/2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la sentenza della Corte cost. n. 218/2019 abbia esteso a tutto il settore del pubblico impiego l’intero regime fiscale di previdenza complementare, applicando alle prestazioni derivanti da previdenza integrativa la disciplina fiscale della previdenza complementare. 2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252 2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 1 comma 1 lett. C) e 2 lett. I) e P) l. 243/2004, per aver la CTR sostenuto che, poiché alcun decreto di attuazione era stato emanato per attuare la delega del Governo contenuta nella legge n. 243/2004, come invece previsto dall’art. 23, comma 6, del d.lgs. 252/2005, non poteva che concludersi il venir meno dell’operatività della disposizione, nella parte in cui aveva previsto l’ultrattività della previgente normativa. 3. I motivi sono fondati. 3.1.Va premesso che l'art. 11, comma 6, del d.lgs. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) prevede che: «Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.» 3.2.L’art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recita: «Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». 3.3.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2019, ha dichiarato illegittimo l’art. 23, comma 6) del D.Lgs. 252/2005, nella parte in cui prevede che il riscatto volontario della posizione individuale da parte dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti ai fondi di previdenza complementare, continui a rimanere assoggettato alla tassazione prevista dalla previgente normativa per la quota maturata nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2017, invece che al regime ordinariamente previsto dal decreto legislativo n. 252/2005. 3.4.Tuttavia successivamente, questa Corte ha affermato che in temadi fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entroil 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" (cfr. Cass. V, n. 22665/2022, altresì n. 25933/2022 e n. 35254/2022). 3.5. Con ordinanza di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTR di Latina, il Giudicedelle leggi ha avallato il sopracitato orientamento diquesta Corte (cfr. Corte cost. n. 257/2022, depositata il 20 dicembre 2022,§ 3.4). 3.6.Va pertanto dat o continuità al principio ( ex aliis , v. Cass. n. 9116/2023, Cass. n. 14096 del 2023),rilevandosi che «[i]n tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratoriassunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regimetributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile “ratione temporis” ai cd. “vecchi iscritti” a “vecchifondi”». A tale orientamento intende uniformarsi il Collegio, ritenendo che i presupposti di fatto e di diritto -in disparte profili minimali non rilevanti- siano comuni alle fattispecie trattate nei precedenti citati e al giudizio in oggetto. 4. Alla luce del suindicato quadro normativo, come interpretato dal giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di questa Corte, emerge che la CTR non ha correttamente applicato il regime fiscale relativo alla pensione integrativa del contribuente, per cui il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia rinvio alla Corte di