CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente. SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Firenze, in sede di incidente di esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a [OSCURATO:PERSONA] con due distinte sentenze di condanna e ha contestualmente disposto il rinvio del procedimento per acquisire il parere del pubblico ministero sull'istanza del condannato di unificare sotto il vincolo della continuazione ex art. 671 cod.proc.pen. i fatti come sopra giudicati, riservando all'esito la decisione sulla predetta istanza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo, con due distinti motivi, vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge, sotto il profilo sia dell'omessa verifica da parte del giudice dell'esecuzione tanto della non imputabilità della concessione del secondo beneficio a un errore del giudice della cognizione sindacabile solo col mezzo di una tempestiva impugnazione, quanto dell'idoneità della seconda condanna a determinare la revoca del beneficio precedentemente concesso; sia, ancora, dell'illogica postergazione del giudizio sulla sussistenza dei presupposti di applicazione della disciplina del reato continuato, che invece avrebbe dovuto precedere quello sulla revocabilità del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto legittimamente provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare la sospensione condizionale della pena concessa in sede di cognizione in relazione a più sentenze di condanna, soltanto dopo aver provveduto sulla contestuale istanza del condannato di verificare la sussistenza dei presupposti per unificare - in executivis - i fatti giudicati con le predette sentenze sotto il vincolo della continuazione; è infatti evidente che il giudizio sulla operatività di eventuali cause di revoca di diritto del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. e sul superamento dei limiti di pena stabiliti dalla legge per la sua concessione costituisce un necessario posterius rispetto a quello sulla sussistenza del reato continuato, il cui riconoscimento sarebbe destinato a comportare - in ragione della concezione unitaria del reato ai fini del trattamento sanzionatorio - l'applicazione di un'unica pena sul cui risultato complessivo dovrà essere commisurata ogni successiva valutazione ex artt. 163 e segg. cod.pen. (Sez. 1 n. 17871 del 25/01/2017, Rv. 269844). L'art. 671 comma 3 cod.proc.pen. riconosce infatti al giudice dell'esecuzione il potere di concedere - o estendere - il beneficio della sospensione condizionale della pena contestualmente all'applicazione in executivis della disciplina del concorso formale o della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, « (W) allorché le condizioni per la relativa spettanza insorgano o si manifestino proprio per effetto dell'applicazione di tale disciplina e il beneficio non sia stato espressamente escluso dal giudice della cognizione (Sez. 1 n. 46146 del 12/04/2018, Rv. 273986); è stato di conseguenza affermato che, nel caso di riconoscimento della continuazione tra più fatti oggetto di più giudizi definitivi, l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto con la prima sentenza, alla pena complessivamente rideterminata ai sensi dell'art. 81 cod.pen., non viola la disposizione dell'articolo 164 cod.pen., in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile a un'unica condanna per un unico reato continuato (Sez. 3 n. 52644 del 25/10/2017, Rv. 272352). 5. La trama motivazionale dell'ordinanza impugnata è dunque incorsa nella manifesta incongruenza logica denunciata dal ricorrente, che ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio, libero negli esiti, ma da articolarsi secondo la sequenza logica e nel rispetto dei principi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.