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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 19089/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/06/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, "trattandosi di reclamo proposto da difensore sprovvisto di mandato".

2. Propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, articolando un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Evidenzia che, come emerge confrontando l'orario indicato nell'estratto dell'Ufficio matricola del carcere di Teramo e la PEC di invio, documenti entrambi allegati al ricorso, il difensore di fiducia che aveva proposto il reclamo era stato nominato circa due ore prima del deposito dell'atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Risulta, infatti, dalla certificazione del DAP in atti, che il ricorrente, in pendenza del presente giudizio, è stato ammesso alla misura denegata dal provvedimento impugnato ossia alla esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, in data 10 agosto 2022.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (cfr. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, "trattandosi di reclamo proposto da difensore sprovvisto di mandato". 2. Propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, articolando un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia che, come emerge confrontando l'orario indicato nell'estratto dell'Ufficio matricola del carcere di Teramo e la PEC di invio, documenti entrambi allegati al ricorso, il difensore di fiducia che aveva proposto il reclamo era stato nominato circa due ore prima del deposito dell'atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta, infatti, dalla certificazione del DAP in atti, che il ricorrente, in pendenza del presente giudizio, è stato ammesso alla misura denegata dal provvedimento impugnato ossia alla esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, in data 10 agosto 2022. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (cfr. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P
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