CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020 la Corte di appello di Firenze - per quanto qui rileva - confermava integralmente, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la decisione con la quale il giudice di primo grado lo aveva condannato alla pena di sei anni di reclusione e 1.500 euro di multa per il reato di rapina aggravata in concorso.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio. 2.1. Quanto al primo aspetto, sostiene la difesa che la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in tema di valutazione della chiamata in correità, innanzitutto ritenendo intrinsecamente attendibili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la stessa Corte non ha considerato la mancanza di riscontri esterni individualizzanti, tale non potendo essere considerato quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] sulla confessione ricevuta da Lombardo, erroneamente valutato alla stregua di dichiarazioni fatte da un normale testimone, soggette al limite ordinario di attendibilità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. 5. La Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa con un motivo del tutto generico, ha spiegato le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia nell'ambito di complesse indagini di criminalità organizzata, è soggetto credibile e sulla base di quali elementi le sue dichiarazioni sono risultate assolutamente genuine, spontanee e disinteressate (pag. 7) nonché riscontrate dagli accertamenti svolti circa le modalità della rapina (con l'utilizzo di una pistola e di una certa autovettura) e dalle dichiarazioni dell'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che raccolse la confessione stragiudiziale dell'imputato, la cui valutazione è stata correttamente compiuta nella sentenza impugnata (pag. 8) I giudici di merito, infatti, si sono attenuti al principio costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale le confidenze autoaccusatorie ( dell'imputato a un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata la "chiamata" ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (cfr., ad es., Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281603; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503). La Corte territoriale ha positivamente valutato l'attendibilità di Napoletano, estraneo al fatto contestato, avvalorata dalla coincidenza fra le caratteristiche somatiche di Lombardo, come descritte dal collaboratore, e quelle descritte dai coniugi vittime della rapina (pag. 9). 6. Incensurabile è la conferma da parte del giudice di appello del diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di "elementi a tal fine positivamente valutabili" e sulla presenza di "plurimi precedenti penali" (pag. 9). Va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Inoltre, anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Per contrastare la valutazione della Corte di appello, la difesa ha fatto riferimento alle modalità della condotta, evocando tuttavia una fattispecie concreta (in tema di detenzione di sostanza stupefacente) evidentemente non riferibile al processo di cui si tratta. 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.(.1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo