CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI018ICDH), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 25.2.2025 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 13.5.2024 del Tribunale di Firenze di condanna alla pena di nove mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato che il ricorso è meramente reiterativo dei motivi di appello, che la Corte d’appello di Firenze ha già disatteso con motivazione congrua con cui il ricorso non si confronta, in difetto di nuovi elementi di fatto o di diritto che possano inficiare la precedente decisione, con particolare riguardo alla responsabilità, che il ricorso pretenderebbe di escludere in ragione dello stato di necessità motivatamente ritenuto insussistente, e alla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., che è stata esclusa dai giudici di di merito con ampia motivazione che il ricorso si limita a non condividere; [OSCURATO:PERSONA], quanto alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche, che i motivi di ricorso sono del tutto assertivi a fronte della puntuale motivazione dei giudici di merito; Considerato, pertanto, che debba trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardi, Rv. 254584 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01); [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/1