CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 30694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/09/1993avverso la sentenza del 09/02/2026 del TRIBUNALE DI TREVISOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di Treviso emetteva la sentenza indicatain epigrafe con la quale applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] lapena concordata, per delitti di furto aggravati, consumati e tentati.2. I motivi dei ricorsi per cassazione - proposti con atti separati -nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] saranno enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine allaapplicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., non avendo il [OSCURATO:PERSONA] valutato ipresupposti per il proscioglimento.4. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge penale quantoall’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto la pena risultavadeterminata in misura superiore al minimo senza alcuna motivazione e la riduzioneper le circostanze attenuanti generiche e per quella del risarcimento del dannorisultava inferiore a un terzo.5. Va premesso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso unasentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinatodisposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte,cod. proc. pen (in motivazione la Corte ha affermato che, con tale ultima norma,il legislatore ha voluto estendere la procedura senza formalità a tutte le sentenzeemesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere da quale sia la causa diinammissibilità da dichiararsi Sez. 5, n. 28578 del 06/03/2018, dep. 20/06/2018,Rv. 273323 – 01; mass. conf.: N. 3110 del 2018 Rv. 272145 – 01).5. Le censure dedotte risultano assolutamente generiche e solo formali edesorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento èproponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazionegiuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.6. Va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, avevaaffermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esonera l’accusadall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra leparti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizionedel fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso,con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delleipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini enei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).Quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA], vi è un richiamo in motivazione all’insussistenzadei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., né sono indicati dalricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o ilproscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv.261802).Quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA], lo stesso non lamenta l’illegalità della pena, bensìil vizio di motivazione quanto alla dosimetria della stessa, con il che il motivo nonè consentito.7. Ne consegue, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili,senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processualie della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente