CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 21909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28513/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via delle Milizie n. 1. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 72. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1101/2018, pubblicata in data 28.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Milano, es ponendo di aver intrattenuto un rapporto di agenzia in materia assicurativa per la zona di Roma, Oggetto:agenzia cessato nel corso del 2011 a seguito del recesso ad nutum della convenuta; che, in applicazione dell’art. 12, comma secondo, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] degli agenti di assicurazione del 23.12.2003, la ricorrente aveva optato, in luogo della percezione di un’indennità di risoluzione, per la liberalizzazione del portafoglio, in modo da ottenere il trasferimento di tutta la clientela presso una nuova compagnia assicuratrice; che le parti avevano perciò stipulato in data 25.5.2011 un accordo di liberalizzazione, conferendo alla ricorrente il compito di incassare i premi, trattenendo le provvigioni, e di gestire tutte le pratiche, specificando espressamente che: l’agente avrebbe dovuto acquisire, entro la scadenza delle rate di premio ( anche infra - annuali), successive alla stipula dell’accordo e fino alla sua scadenza, la richiesta di risoluzione scritta del contraente; l’impresa preponente avrebbe accettato le risoluzioni, potendo - in mancanza - intimare disdetta, dovendosi però astenere dall'inviare agli assicurati qualsiasi comunicazione che non fosse dovuta per legge o per contratto e alla quale non fosse legittimato o non potesse provvedere direttamente l'Agente, nonché dal porre in essere, direttamente o indirettamente, azioni di conservazione dei contratti oggetto della liberalizzazione e/o azioni di disturbo al trasferimento degli stessi presso altre Imprese; che tuttavia la Zurich aveva disdettato tutte le polizze del portafoglio della ricorrente senza attendere che la richiesta di risoluzione provenisse dagli assicurati, notiziando i clienti che la ricorrente poteva avanzare altra proposta contrattuale e che, in mancanza, il rapporto sarebbe regolarmenteproseguito come in passato . Ritenendo che tale condotta avesse violato il patto di liberalizzazione, provocando la perdita del 75% del portafoglio clienti, la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, da liquidare nell’importo di € 140.000 annui, per almeno tre annualità. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, deducendo la totale infondatezza della pretesa. All’esito il Tribunale, pur ritenendo sussistente l’inadempimento, ha respinto la domanda per carenza di prova dell’entità del danno. La pronuncia, impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA], è stata confermata in appello. Secondo la Corte distrettuale di Milano: - era provata la violazione da parte della Zurich dell’accordo di liberalizzazione, poiché le parti avevano espressamente previsto (articolo 9) che l’appellata non potesse inviare comunicazioni agli assicurati compresi nel portafoglio di [OSCURATO:SOCIETA]. per un periodo di 15 mesi (sino al 15.8.2012), mentre era documentato che tale invio era stato effettuato molto tempo prima della scadenza del termine indicato nel contratto; a) non erano stati acquisiti gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno, poiché la prova per testi e l’interrogatorio formale era generici o meramente valutativi; erano inoltre contestati la lamentata perdita del portafoglio clienti e il calcolo del mancato introito provigionale ragguagliato ad un triennio, nonché l’entità delle provvigioni spettanti all’agente , occorrendo, da parte dell’agente, “ la specificazione delle polizze di cui ZURICH aveva di fatto impedito il passaggio ad altro assicuratore grazie alla mediazione dell'agente e rendere disponibili gli estratti autentici dei registri contabili da cui potesse evincersi il preteso calo di fatturato di [OSCURATO:SOCIETA]. suscettibile di porsi in stretta relazione causale con la condotta imputata alla Compagnia”. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] PLT resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1218, 1226 e 2056 c.c., per aver la sentenza respinto la domanda di risarcimento pur essendovi prova dell’inadempimento del patto di liberalizzazione e della verificazione del danno , e per non aver proceduto alla liquidazione in via equitativa, data l’oggettiva difficoltà di dimostrare l’esatta entità della perdita dei guadagni, non potendo esigersi la prova negativa che la Zurich non si fosse astenuta dal contattare i clienti. Occorreva considerare che , alla cessazione del rapporto, l’agente aveva riconsegnato le pratiche assicurative, trovandosi nell’impossibilità di provare il danno, essendo comunque incontestata la co ntrazione dei ricavi medi mensili, passati da € 11000-12.000 mensili ad € 3000,00, ed essendo state acquisite oltre 30 disdette inviate dalla resistente in un brevissimo arco temporale. In ogni caso, la Corte di merito avrebbe dovuto ordinare l’esibizionedella documentazione contabile in possesso della Zurich e ammettere i mezzi istruttori formulati in giudizio. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la preponente aveva contestato in maniera assolutamente generica il quantum debeatur , pur avendo la disponibilità di tutti i dati contabili per porre in discussione in maniera a nalitica i fatti oggetto della domanda risarcitoria , riguardo, in particolare , alla circostanza che l’agente, prima del recesso, incassasse provvigioni pari ad € 140.000,00 annui, con un volume di affari di circa €. 1.200.000,00, non occorrendo alcuna ulteriore prova dell’entità del danno , che doveva considerarsi incontestata. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo il giudizioai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte distrettuale omesso di valutare gli elementi documentali che provavano il danno causato dalla violazione del patto di liberalizzazione, essendo agli atti trenta disdette inoltrate lo stesso giorno dalla preponente ed essendo state articolate prove orali a supporto delle richieste risarcitorie introdotte in causa. 3. Il primo motivo merita accoglimento. La Corte di merito, pur avendo accertato sia la violazione dell’accordo di liberalizzazione, sia la sussistenza del danno (avendo la Zurich disdettato le polizze facenti parte del portafoglio clienti prima della scadenza dell’accordo di liberalizzazione, non consentendo all’agente di formulare una propria proposta per la stipula di una nuova polizza con un diverso assicuratore, così da determinare la perdita dei clienti ed un sicuro calo di fatturato), ha respinto la domanda per carenza degli elementi necessari per la liquidazione equitativa del danno (cfr. sentenza, pag. 6). In virtù degli accordi nazionali regolanti i rapporti di agenzia, l’agente, all’atto del recesso ad nutum della controparte, poteva optare per il pagamento di un’indennità di un dato importo o chiedere la liberalizzazione del portafoglio, nel qual caso il vantaggio astrattamente conseguibile sarebbe dipeso dalla scelta dei clienti di recedere dal precedente rapporto assicurativo e di instaurarne uno nuovo presso altra compagnia di cui la [OSCURATO:SOCIETA] fosse divenuta mandataria. In tale contesto, l’aver la compagnia disdettato preventivamente i rapporti offrendo la prosecuzione dei contratti, aveva precluso a monte qualsivoglia possibilità di far transitare il portafogli dell’agente presso altra compagnia, rendendo il danno non esattamente quantificabile (non essendo possibile stabilire a priori quanti clienti avrebbero sicuramente acconsentito alla stipula di una nuova polizza con un diverso assicuratore). Il ricorso al metodo equitativo non era precluso per non aver la [OSCURATO:SOCIETA] fornito gli indispensabili elementi di quantificazione del pregiudizio causato dalla violazione del patto di liberalizzazione: occorre ribadire che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo, essendo sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. Quando tuttavia sia accertata la sussistenza del danno, non è consentita al giudice del merito una decisione di " non liquet ", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. 1196/1997; Cass. 13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass.13515/2022). Si è precisato, in situazioni analoghe, che anche ove la prova del preciso ammontare del danno manchi del tutto o sia comunque insufficiente a consentirne un'affidabile quantificazione, occorre procedere alla liquidazione con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 2056, comma 2, c.c. e con tutte le moderazioni che il caso concreto suggerisca(Cass. 16469/2002; Cass.1382 /1998), potendo avvalersi anche di una consulenza tecnica per acquisire utili elementi conoscitivi per calcolare la percentuale di clienti andata perduta e, quindi, la perdita di guadagno. E’ pertanto accolto, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per lespese di