CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 43519/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 25/09/2019 dalla CORTE di APPELLO di LECCE. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Svolgimento del processo e motivi della decisione Rossana BIANCHI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la sua condanna per il reato di furto e per uno soltanto degli episodi di ricettazione ritenuti in primo grado, riducendo conseguentemente la pena irrogata dal Tribunale, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle residue affermazioni di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, 62, primo comma, n. 4 e 62-bis cod. pen., alla mancata esclusione della recidiva ed alla conclusiva entità della pena irrogata, giudicata troppo elevata. Il ricorso, presentato per motivi in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, o comunque manifestamente infondati, in parte non consentiti ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., è integralmente inammissibile. I motivi riguardanti le affermazioni di responsabilità possono essere esaminati congiuntamente: essi sono tutti privi della necessaria specificità, nonché manifestamente infondati. La Corte di appello (f. 3 s. della sentenza impugnata), premessa l'estrema genericità dei motivi di gravame, ha incensurabilmente indicato le ragioni della piena valenza probatoria da riconoscere ai fotogrammi estratti dalla telecamera allocata all'esterno dell'abitazione dell'imputata, valorizzando inoltre, come già il primo giudice, le dichiarazioni dell'appuntato Tafuro, ed i successivi accertamenti svolti dagli operanti. Tra gli ulteriori motivi, quelli riguardantyi causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. non sono consentiti, perché dedotti per la prima volta in questa sede; gli altri motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni, valorizzando i precedenti penali dell'imputata, numerosi, gravi e specifici, che legittimano, ad un tempo, tenuto anche conto dell'assenza di elementi sintomatici di una particolare meritevolezza, che il ricorso non indica convincentennente, il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, e 62 -bis cod. pen., la mancata esclusione della recidiva (a fronte della commissione di reati espressivi della medesima propensione al delitto in tempi non particolarmente dilatati) ed alla conclusiva entità della pena irrogata, peraltro quantificata in misura prossima ai limiti edittali minimi più che a quelli massimi. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo í.....,_ evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa 2-- (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 19/10/2021 Il Consigliere es