Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15615/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043NG9I) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 61 n. 5, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., riducendo, però, l'entità della pena inflitta; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico, perché si esaurisce in generiche affermazioni in fatto prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (cfr. pag. 5 appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043NG9I) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 61 n. 5, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., riducendo, però, l'entità della pena inflitta; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico, perché si esaurisce in generiche affermazioni in fatto prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (cfr. pag. 5 appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/
Sentenza Cassazione n. 15615/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris