CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1977
Cassazione n. 30479/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/10/1977 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; , e. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Prato che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta alla applicazione della recidiva. La sentenza impugnata considera come la condotta contestata sia espressione di una maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464), osservando che l'imputato, con l'ulteriore commissione del reato per cui si procede, aveva rivelato una indubbia maggiore pericolosità, dimostrando di essere stabilmente inserito in un contesto criminale, tanto da essere stato sorpreso mentre era intento al confezionamento della droga presso l'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in una attività di ampio traffico di stupefacenti. Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte territoriale , facendo riferimento ai precedenti specifici dell'imputato, ha quindi reso motivazione congrua e rispettosa dei principi anzidetti, considerando altresì che l'imputato aveva commesso il reato mentre era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. LI 4 •n• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2