CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Trastevere n. 244, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 80, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Napoli n. 7260/2016pubblicata il 24 novembre 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 15 aprile 2011presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto che: era dipendente a tempo indeterminato del Comune di Torre del Greco, con la qualifica di istruttore di categoria C, posizione economica C1, con contratto sottoscritto il 30 dicembre 2008; era stato immesso in servizio a seguito di maturata pregressa anzianità lavorativa continuativa presso la P.A. (nell’esercito italiano dal 26 marzo 2001 al 6 ottobre 2004 e nell’Arma dei Carabinieri dal 7 ottobre 2004 al 18 gennaio 2009); il Comune di Torre del Greco aveva dato corso, con delibere del 18 settembre 2009 e del 28 dicembre 2010, alle procedure di progressione economica per gli anni 2008, 2009 e 2010 anche per la sua categoria di appartenenza; aveva diritto al riconoscimento, sulla base della pregressa anzianità maturata, della progressione economica dalla categoria iniziale C1 a quella successiva C5; tale progressione gli era stata negata; aveva subito delle sanzioni; non aveva potuto conseguire, in ragione del mancato riconoscimento della progressione economica, il trasferimento presso il Comune di Pompei. Egli ha chiesto il diritto di mantenere l’anzianità maturata presso altre amministrazioni al fine di ottenere la progressione economica dalla categoria C1 alla successiva C5a decorrere dal 26 marzo 2009, con accertamento delle somme spettanti in virtù delle mansioni effettivamente svolte e condanna del Comune di Torre del Greco a corrispondere dette somme o a pagare le differenze retributive, contributive e di TFR, e a risarcire il danno da lui patito. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.7260/2016, ha rigettato il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7260/2016, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Torre del Greco si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 CCNL del 31 marzo 1999 e dell’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001, deld.lgs. n. 215 del 2003 e d.lgs. n. 216 del 2003, dell’art. 20 della legge n. 958 del 1986, dell’art. 7 della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 34 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, nonché la mancata valutazione della documentazione rilevante. Egli contesta il fatto che non si sia tenuto conto dell’anzianità di servizio da lui maturata presso altre amministrazioni in passato in quanto: -nel contratto sottoscritto da ultimo non erano emersi elementi di novazione del rapporto; -l’art. 20 della legge n. 958 del 1986, l’art. 7 della legge n. 412 del 1991 e l’art. 34 del contratto collettivo del 2008 avevano ammesso il riconoscimento economico del servizio militare e civile prestato ai fini della progressione di qualifica o di livello retributivo. Si duole, altresì, del mancato esame del suo foglio matricolare e del fatto che l’assenza di una sua scheda valutativa rappresentava una violazione dei principi di correttezza e buona fede. Ad avviso del ricorrente, sarebbe stata violata pure la decisione della Corte di cassazione n. 20074 del 2010, dovendosi ritenere la vigenza di un precetto generale che imponeva la dedotta equiparazione. In quest’ottica, non sarebbe stato possibile prescindere dalla concreta anzianità di servizio maturata, come si sarebbe potuto ricavare, altresì,dalla pronuncia della S.C. n. 19938 del 21 settembre 2010. Il ricorrente lamenta, infine, di essere stato vittima di un comportamento discriminatorio in suo danno, attuato anche a mezzo di provvedimenti disciplinari. La doglianza è infondata. L’art. 20 della legge n. 958 del 1986 prescrive che il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l ’ inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianitàlavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e, quindi, non concerne la presente controversia. Allo stesso modo, l’art. 7 della legge n. 412 del 1991 stabilisce che il “servizio militare valutabile ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quell o prestato successivamente”. Al riguardo,l a Corte costituzionale, con la sentenza n. 455 del 1992, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 7,comma 1 , della legge n. 412 del 1991, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 52, 53, 101, 104 della Costituzione, ha affermato, al paragrafo 6 del Considerato in diritto, che per i dipendenti statali il servizio militare di leva svolto prima della instaurazione del rapporto di impiego rientrava già nel computo della anzianità utile ai fini del trattamento di quiescenza (artt. nn. 8, terzo comma, e 145 del d.P.R. n. 1092 del 1973); non produceva effetti ai fini del trattamento previdenziale, ma il dipendente aveva facoltà di riscattarlo a domanda e a propriototale carico (art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973). Se era svolto durante il rapporto di impiego, il dipendente era collocato in aspettativa e il tempo trascorso era computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza (art. 67 del d.P.R. n. 3 del 1957). Ilservizio prestato era utile ai fini della buonuscita. L’art. 20 della legge n. 958 del 1986 ha consentito ai dipendenti pubblici di ottenere il riconoscimento del servizio militare ai fini della anzianità di servizio con il conseguente trattamento economico e dell’incremento dell’anzianità utile ai fini del trattamento di previdenza (buonuscita) senza oneri di riscatto. L’art. 7, primo comma, della legge n. 412 del 1991 ha solo fissato i limiti temporali, cioè la decorrenza del beneficio accordato(cfr., in motivazione, Cass., Sez.L, n. 24428 del 1 ° dicembre 2015 , non massimata sul punto). La normativa in questione, quindi, non ha alcuna attinenza con la vicenda in esame. Quanto all’art. 34 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, si rileva che questo si limita, in ordine al riconoscimento economico del periodo di servizio militare, a richiamare la normativa statale. Allo stesso modo, per ciò che concerne la sentenza delle Sezioni unite n. 20074 del 23 settembre 2010, si osserva che questa riguarda la trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ed i l caso d ell’ assunzion e a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro. Pure la decisione della S.C., Sez. IV, n. 19938 del 21 settembre 2010non può trovare qui applicazione, vertendo in tema di mobilità esterna fra enti locali. Peraltro, essa afferma il principio così massimato: “La disciplina concernente il diritto del lavoratore a conservare l’anzianità maturata presso altro Comune al fine di ottenere la progressione economica nell’ambito della stessa categoria di inquadramento, è rimessa, dall’art. 16 del contratto collettivo nazionale per il personale del [OSCURATO:PERSONA] locali del 31 marzo 1999, alla contrattazione decentrata, senza che i limiti siano desumibili dagli artt. 30 e 45del d.lgs. n. 165 del 2001 o dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale, le quali non contengono alcuna regolamentazione al riguardo, dovendosi ritenere che, nell’attuale sistema delle progressioni economiche orizzontali, si sia inteso salvaguardare la specificità delle situazioni presenti nei singoli enti”. Il ricorrente non ha dedotto, però, l’esistenza di una disposizione della contrattazione decentrata a lui applicabile. Deve tenersi conto, altresì, che la S.C. ha chiarito come, in tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di dimissioni da un determinato ente pubblico e successiva assunzione ex nuncda parte di un altro ente, non compete al lavoratore alcun assegno ad personam, non essendo invocabile a fondamento della pretesa l’art. 3, comma 57, della leggen. 537 del 1993, che rinvia al caso previsto dall’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 o ad altre analoghe disposizioni, sia perché queste ultime riguardano le sole ipotesi di passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte di dipendenti statali, sia perché le norme generali e speciali del pubblico impiego sono inapplicabili a seguito della sottoscrizione del CCNL 1998 - 2001, sia perché, infine, nell’ipotesi di dimissioni e successiva assunzione, il passaggio avviene senza continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore (Cass., Sez. L, n. 31123 del 2 novembre 2021). Con specifico riferimento all’anzianità di servizio Cass., Sez. L., n. 5677 del 2 marzo 2020 ha affermato che il passaggio del dipendente pubblico da un comparto all’altro, a seguito di concorso pubblico, non è equiparabile alla mobilità.Per quel che interessa l’omesso esame del foglio matricolare e della documentazione depositata, il non riconoscimento del servizio svolto in precedenza, nonché la ritenuta non continuità dei rapporti di lavoro elencati, l’assenza di una sua scheda valutativa, la non comparazione, in termini di equivalenza, delle effettive mansioni svoltee la violazione del CCNL del 31 marzo 1999, si sottolinea che la corte territoriale ha messo in evidenza che il ricorrente si era dimesso dal precedente impiego una volta vinto il concorso presso il Comune di Torre del Greco e che egli non aveva dedotto il possesso dei requisiti imposti dall’art. 2, comma 4, lett. c), del CCNL 1998/2001 del 31 marzo 1999, atteso che il suo foglio matricolare non attestava la sussistenza di un percorso formativo specifico. Queste affermazioni della Corte d’appello di Napoli non sono state oggetto di specifica censura, nonostante rappresentassero autonome rationes decidendi della sentenza di appello, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia impugnata sui punti oggetto del presente ricorso. Le considerazioni esposte evidenziano l’insussistenza di qualsiasi tipo di discriminazione (soprattutto come dedotta, con l’indicazione, quali norme non rispettate,degli artt. 3 e 41 Cost., delle direttive 2000/78/CE, attuata con d.lgs. n. 216 del 2003, e 2002/14/CE, attuata con d.lgs. n. 25 del 2007, alle pagine da 27 in poi del ricorso) o violazione dei principi di correttezza e buona fede in danno del ricorrente. Privo di rilievo, pure per la sua genericità,è, poi, il riferimento operato da [OSCURATO:PERSONA] al procedimento disciplinare che lo ha interessato. 2)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.800,00 per compensoed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’ob