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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 settembre 1976

Cassazione n. 06590/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/09/1976 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; létteTsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere per 145 giorni, e poi agli arresti domiciliari per 60 giorni, impostagli nella ritenuta ricorrenza dei reati in concorso di detenzione illegale di armi, detenzione di arma clandestina e ricettazione.

Con sentenza del Tribunale di Tivoli del 30 gennaio 2019, irrevocabile il 2 maggio 2019, il Fufi era stato, quindi, assolto dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto - di cui era stato ritenuto responsabile il coimputato Demiri

1.1. Per la Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza delle contestate ipotesi criminose, ha comunque consentito di acclarare, in esito alle emergenze probatorie acquisite, come il Fufi, in occasione del suo arresto, fosse stato trovato presso l'abitazione del Demiri, in compagnia di quest'ultimo, e come ivi fossero state rinvenute due pistole (una di provenienza furtiva e l'altra con matricola abrasa, con proiettili nei tamburi), collocate all'interno di due comodini, di cui l'odierno istante aveva affermato di non conoscere l'esistenza.

Era stato, altresì, accertato che: l'abitazione constava di un solo locale; il Fufi, affacciatosi dalla mansarda, era subito rientrato in casa alla vista degli operanti, chiudendo la porta a chiave (poi aperta dal Demiri); l'istante era in tenuta intima; il Fufi soggiornava già da alcuni giorni presso il monolocale del suo coimputato.

Su tali presupposti il giudice della riparazione 'ha, quindi, pronunciato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la presenza del Fufi presso l'abitazione del Demiri, in quel contesto e con quelle modalità, fosse tale da qualificarsi - in uno con quanto ritenuto dal giudice di merito - come condotta, quanto meno, connivente.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e illogicità e carenza di motivazione in ordine ai presupposti del dolo e della colpa grave.

Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione non avrebbe offerto adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa a lui innputabile, ostativa all'accoglimento dell'avanzata istanza, essendo, a tal fine, insufficienti i riferimenti effettuati alla sua presenza, in qualità di ospite, presso l'abitazione del Demiri, nonché al fatto che costui avesse chiuso la porta a chiave una volta avvedutosi della presenza dei Carabinieri.

In senso contrario, infatti, rileverebbero le circostanze per cui il Fufi non avrebbe avuto consapevolezza della illecita presenza delle armi, in quanto occultate alla sua vista, e che il ricorrente non avrebbe mai operato nessuna chiusura a chiave della porta di ingresso, come comprovato dal fatto che non era stato effettuato il sequestro di nessuna chiave.

D'altro canto, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine la condotta del Fufi era stata meramente passiva, non avendo posto in essere nessun comportamento finalizzato a disfarsi delle armi, di cui non conosceva l'esistenza, così escludendo ogni possibile ipotesi di dolo o colpa grave, a lui ascrivibile, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. 3.

L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01).

Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indidati principi al caso di specie, risulta palese la legittimità della decisione impugnata.

Per come chiarito dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizio alcuno, infatti, risulta giudizialmente accertato che, in occasione del subito arresto, il Fufi fosse già da qualche giorno ospite del Demiri, in un'abitazione dalle dimensioni particolarmente ridotte.

In ossequio, allora, a quanto logicamente considerato dai giudici della riparazione, deve essere ritenuto che, a prescindere dal luogo in cui effettivamente dormisse il ricorrente, «l'ambiente era talmente piccolo che i pochi mobili erano necessariamente visibili con un contenuto a sua volta subito avvistato dai CC e, non a caso, Fufi, alla vista dei CC, rientrava in casa e si chiudeva dentro, comportamento di chi ha qualcosa da nascondere o è consapevole di qualche situazione rischiosa».

Trattavasi, peraltro, di una presenza poco chiara e non adeguatamente giustificata dal Fufi, tanto da far ritenere che essa fosse in atto, «in quei tempi, in quel contesto e con quelle modalità (quanto meno conniventi, dice il giudice della cognizione, non meramente passive, dice il Riesame) per ben altre ragioni, molto più inquietanti in relazione anche alla personalità del connazionale che lo ospitava».

Ciò ha, pertanto, indotto la Corte territoriale a configurare la condotta del Fufi, con motivazione priva di vizi, in termini - quanto meno - di connivenza e quindi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo.

Le doglianze in antitesi dedotte dal ricorrente, d'altro canto, ineriscono solo ad una rivalutazione nel merito della decisione impugnata, all'evidenza interdetta alla cognizione di questo Collegio.

4.1. Del resto, con riferimento alla natura del comportamento ostativo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (così, in particolare, Sez. 4, n. 7596 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547-01; Sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218-01).

La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può, pertanto, ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (cfr. Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970-02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01; Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725-01).

5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini di piena conformità rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.

La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, ricorrano giusti motivi per compensare le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/09/1976 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; létteTsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere per 145 giorni, e poi agli arresti domiciliari per 60 giorni, impostagli nella ritenuta ricorrenza dei reati in concorso di detenzione illegale di armi, detenzione di arma clandestina e ricettazione. Con sentenza del Tribunale di Tivoli del 30 gennaio 2019, irrevocabile il 2 maggio 2019, il Fufi era stato, quindi, assolto dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto - di cui era stato ritenuto responsabile il coimputato Demiri 1.1. Per la Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza delle contestate ipotesi criminose, ha comunque consentito di acclarare, in esito alle emergenze probatorie acquisite, come il Fufi, in occasione del suo arresto, fosse stato trovato presso l'abitazione del Demiri, in compagnia di quest'ultimo, e come ivi fossero state rinvenute due pistole (una di provenienza furtiva e l'altra con matricola abrasa, con proiettili nei tamburi), collocate all'interno di due comodini, di cui l'odierno istante aveva affermato di non conoscere l'esistenza. Era stato, altresì, accertato che: l'abitazione constava di un solo locale; il Fufi, affacciatosi dalla mansarda, era subito rientrato in casa alla vista degli operanti, chiudendo la porta a chiave (poi aperta dal Demiri); l'istante era in tenuta intima; il Fufi soggiornava già da alcuni giorni presso il monolocale del suo coimputato. Su tali presupposti il giudice della riparazione 'ha, quindi, pronunciato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la presenza del Fufi presso l'abitazione del Demiri, in quel contesto e con quelle modalità, fosse tale da qualificarsi - in uno con quanto ritenuto dal giudice di merito - come condotta, quanto meno, connivente. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e illogicità e carenza di motivazione in ordine ai presupposti del dolo e della colpa grave. Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione non avrebbe offerto adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa a lui innputabile, ostativa all'accoglimento dell'avanzata istanza, essendo, a tal fine, insufficienti i riferimenti effettuati alla sua presenza, in qualità di ospite, presso l'abitazione del Demiri, nonché al fatto che costui avesse chiuso la porta a chiave una volta avvedutosi della presenza dei Carabinieri. In senso contrario, infatti, rileverebbero le circostanze per cui il Fufi non avrebbe avuto consapevolezza della illecita presenza delle armi, in quanto occultate alla sua vista, e che il ricorrente non avrebbe mai operato nessuna chiusura a chiave della porta di ingresso, come comprovato dal fatto che non era stato effettuato il sequestro di nessuna chiave. D'altro canto, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine la condotta del Fufi era stata meramente passiva, non avendo posto in essere nessun comportamento finalizzato a disfarsi delle armi, di cui non conosceva l'esistenza, così escludendo ogni possibile ipotesi di dolo o colpa grave, a lui ascrivibile, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. 3. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indidati principi al caso di specie, risulta palese la legittimità della decisione impugnata. Per come chiarito dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizio alcuno, infatti, risulta giudizialmente accertato che, in occasione del subito arresto, il Fufi fosse già da qualche giorno ospite del Demiri, in un'abitazione dalle dimensioni particolarmente ridotte. In ossequio, allora, a quanto logicamente considerato dai giudici della riparazione, deve essere ritenuto che, a prescindere dal luogo in cui effettivamente dormisse il ricorrente, «l'ambiente era talmente piccolo che i pochi mobili erano necessariamente visibili con un contenuto a sua volta subito avvistato dai CC e, non a caso, Fufi, alla vista dei CC, rientrava in casa e si chiudeva dentro, comportamento di chi ha qualcosa da nascondere o è consapevole di qualche situazione rischiosa». Trattavasi, peraltro, di una presenza poco chiara e non adeguatamente giustificata dal Fufi, tanto da far ritenere che essa fosse in atto, «in quei tempi, in quel contesto e con quelle modalità (quanto meno conniventi, dice il giudice della cognizione, non meramente passive, dice il Riesame) per ben altre ragioni, molto più inquietanti in relazione anche alla personalità del connazionale che lo ospitava». Ciò ha, pertanto, indotto la Corte territoriale a configurare la condotta del Fufi, con motivazione priva di vizi, in termini - quanto meno - di connivenza e quindi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo. Le doglianze in antitesi dedotte dal ricorrente, d'altro canto, ineriscono solo ad una rivalutazione nel merito della decisione impugnata, all'evidenza interdetta alla cognizione di questo Collegio. 4.1. Del resto, con riferimento alla natura del comportamento ostativo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (così, in particolare, Sez. 4, n. 7596 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547-01; Sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218-01). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può, pertanto, ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (cfr. Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970-02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01; Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725-01). 5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini di piena conformità rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, ricorrano giusti motivi per compensare le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 06590/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris