CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 20070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento R.G.N. 20580/2023 vertente tra [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; e Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura della Provincia di Torino in persona del Questore pro tempore; avente ad oggetto l’Ordinanza n. 4855/2023 di questa Corte Suprema di cassazione, Sezione Prima Civile, pubblicata il 16/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] - con atto depositato il 25/10/2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato, quale errore materiale suscettibile di essere corretto d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c., la circostanza che due distinti ricorsi per cassazione dallo stesso presentati contro due diversi provvedimenti di proroga del trattenimento presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, assunti rispettivamente in data 15/03/2021 e in data 14/04/2021, erano stati iscritti all’interno dello stesso procedimento R.G.N. 26584/2021, ma, poi, con l’Ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha statuito solo sull’impugnazione del primo provvedimento, adottato il 15/03/2021; [OSCURATO:PERSONA] - nel procedimento iscritto al N.R.G. 26584/2021 risultano effettivamente inseriti due ricorsi proposti avverso due diversi provvedimenti del Giudice di pace di Torino di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, adottati rispettivamente il 15/03/2021 e il 14/04/2021; [OSCURATO:PERSONA] -la segnalazione non prospetta un errore materiale nella redazione di un provvedimento, suscettibile di essere corretto anche d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c., fermo restando che i due ricorsi, proposti avverso due distinte ordinanze del Giudice di pace di Torino, avrebbero dovuto essere registrati separatamente, di modo da far emergere anche al Registro Generale la pluralità dei provvedimenti impugnati; - il primo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 15/03/2021, risulta essere stato trattato e definito con Ordinanza n. 4855/2023 di questa Corte, mentre, invece, per il secondo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 14/04/2021, occorre disporre che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale che contenga il ricorso e gli atti ad esso relativi; P.Q.M. dispone che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al ricorso per cassazione, proposto contro il provvedimento di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, adottato dal Giudice di pace di Torino il 14/04/2021 ed agli atti ad esso relativi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prim