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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 luglio 1981

Cassazione n. 43090/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il 30/07/1981 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA]), per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa per fattispecie in materia di stupefacenti, in ordine alla quale è stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza di primo grado passata in giudicato.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali La Corte territoriale, in particolare, avrebbe ritenuto sussistente la condizione ostativa della colpa grave in capo al richiedente argomentando sostanzialmente dal solo dato quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, in assenza cioè di elementi ulteriori tali da indurre a ritenere che si sia trattata di attività finalizzata non solo al consumo personale, non potendosi considerare, a detta del ricorrente, le circostanze valorizzate dal giudice di merito circa le ulteriori modalità della condotta.

A ciò si aggiungerebbe la mancata considerazione ai fini della persistenza dell'intervento dell'autorità della condotta procedimentale del richiedente, il quale, in sede di interrogatorio, avrebbe invece evidenziato la destinazione dei 41 gr di cocaina per uso esclusivamente personale.

3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, oltre che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando una pronuncia d'inammissibilità o, in subordine, di rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimís: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurímis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, D., in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione, in quanto gravemente colposa e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento, all'esito di apprezzamenti di fatto basati su elementi accertati nel processo penale e insindacabili in questa sede.

In primo luogo, è stata valutata la quantità di cocaina in oggeto, suddivisa in due involucri e del peso complessivo di 41 gr e superiore al valore massimo tabellarmente detenibile (per un totale di 173 dosi).

Il dato di cui innanzi, già di per sé non privo di consistenza ai fini di cui al procedimento ex art. 314 cod. proc. pen., diversamente da quanto sostenuto del ricorrente è stato altresì letto in uno con le dichiarazioni rese dall'indagato innanzi al G.i.p., circa l'intervenuto acquisto della cocaina per uso esclusivamente personale (al prezzo di 2.000,00 euro) ed in merito alla detenzione della stessa a bordo della nave di linea ove prestava servizio e poi, dopo lo sbarco a Lipari, sulla propria persona in ragione dell'assenza di un idoneo nascondiglio presente sull'imbarcazione.

Le dette dichiarazioni, in particolare, sono state valutate e sostanzialmente ritenute ambigue, sempre ai fini dell'accertamento della colpa grave e del collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità ed il suo mantenimento, in considerazione delle altre circostanze caratterizzanti la condotta.

Il giudice di merito ha difatti a tale proposito valorizzato, in termini negativi, la circostanza per cui il richiedente sia sbarcato recando con sé la detta quantità di cocaina in occasione di una pausa di lavoro e l'ambiguità del riferimento all'impossibilità di nasconderla a bordo della nave.

Egli, difatti, conclude la Corte territoriale, proprio in ragione di quanto dallo stesso evidenziato, proprio in ragione dell'impossibilità da lui dichiarata di custodire la cocaina sulla nave una volta sbarcato, avrebbe potuto e dovuto rimanere a bordo dell'imbarcazione invece di aggirarsi per i locali di Lipari (per la rilevanza, ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art 314 cod. proc. pen., delle dichiarazioni ambigue, false o reticenti, anche successivamente alla modifica del detto articolo ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 188 del 2021, si veda Sez. 4, n 30056 del 30/06/2022, D., cit., in motivazione).

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il 30/07/1981 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA]), per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa per fattispecie in materia di stupefacenti, in ordine alla quale è stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza di primo grado passata in giudicato. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali La Corte territoriale, in particolare, avrebbe ritenuto sussistente la condizione ostativa della colpa grave in capo al richiedente argomentando sostanzialmente dal solo dato quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, in assenza cioè di elementi ulteriori tali da indurre a ritenere che si sia trattata di attività finalizzata non solo al consumo personale, non potendosi considerare, a detta del ricorrente, le circostanze valorizzate dal giudice di merito circa le ulteriori modalità della condotta. A ciò si aggiungerebbe la mancata considerazione ai fini della persistenza dell'intervento dell'autorità della condotta procedimentale del richiedente, il quale, in sede di interrogatorio, avrebbe invece evidenziato la destinazione dei 41 gr di cocaina per uso esclusivamente personale. 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, oltre che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando una pronuncia d'inammissibilità o, in subordine, di rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimís: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurímis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, D., in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione, in quanto gravemente colposa e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento, all'esito di apprezzamenti di fatto basati su elementi accertati nel processo penale e insindacabili in questa sede. In primo luogo, è stata valutata la quantità di cocaina in oggeto, suddivisa in due involucri e del peso complessivo di 41 gr e superiore al valore massimo tabellarmente detenibile (per un totale di 173 dosi). Il dato di cui innanzi, già di per sé non privo di consistenza ai fini di cui al procedimento ex art. 314 cod. proc. pen., diversamente da quanto sostenuto del ricorrente è stato altresì letto in uno con le dichiarazioni rese dall'indagato innanzi al G.i.p., circa l'intervenuto acquisto della cocaina per uso esclusivamente personale (al prezzo di 2.000,00 euro) ed in merito alla detenzione della stessa a bordo della nave di linea ove prestava servizio e poi, dopo lo sbarco a Lipari, sulla propria persona in ragione dell'assenza di un idoneo nascondiglio presente sull'imbarcazione. Le dette dichiarazioni, in particolare, sono state valutate e sostanzialmente ritenute ambigue, sempre ai fini dell'accertamento della colpa grave e del collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità ed il suo mantenimento, in considerazione delle altre circostanze caratterizzanti la condotta. Il giudice di merito ha difatti a tale proposito valorizzato, in termini negativi, la circostanza per cui il richiedente sia sbarcato recando con sé la detta quantità di cocaina in occasione di una pausa di lavoro e l'ambiguità del riferimento all'impossibilità di nasconderla a bordo della nave. Egli, difatti, conclude la Corte territoriale, proprio in ragione di quanto dallo stesso evidenziato, proprio in ragione dell'impossibilità da lui dichiarata di custodire la cocaina sulla nave una volta sbarcato, avrebbe potuto e dovuto rimanere a bordo dell'imbarcazione invece di aggirarsi per i locali di Lipari (per la rilevanza, ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art 314 cod. proc. pen., delle dichiarazioni ambigue, false o reticenti, anche successivamente alla modifica del detto articolo ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 188 del 2021, si veda Sez. 4, n 30056 del 30/06/2022, D., cit., in motivazione). 4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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