CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38027/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 36131/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 975/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2019 n. 36131 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 23/4/2019 (n. 975/2019), la Corte d'ap- pello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in accoglimento per quanto di ragione della domanda dalla stessa originariamente proposta, ha condannato l'Istituto di Vigi- lanza Metronotte - Città di Bisceglie al risarcimento, in favore della La- manuzzi, dei dan i da quest'ultima subiti a causa dell'inadempimento f contestato a caric Istituto di Vigilanza convenuto, siccome responsa- bile del mancato intervento (allo stesso contrattualmente imposto) in occasione di un furto perpetrato ai danni dell'appartamento dell'attrice; con la medesima decisione, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Lamanuzzi nei confronti della ditta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] (autrice dell'installazione di un sistema di allarme presso l'appartamento dell'attrice), attesa l'inesi- stenza di alcun inadempimento imputabile a carico della stessa; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo aver accertato la responsabilità dell'Istituto di Vigilanza per il mancato intervento denunciato dalla Lamanuzzi - ha rilevato come nessun ap- prezzabile inadempimento poteva viceversa essere ascritto a carico della ditta [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto che il sistema di allarme installato dalla stessa ditta sull'appartamento dell'attrice era comunque entrato in funzione in occasione dell'esecuzione del furto, avendo detto sistema di allarme regolarmente trasmesso, alla centrale operativa delnistituto di Vigilanza, un segnale di anomalia non specifica procurata all'im- pianto, e un segnale di 'rapina in corso'; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso; l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] - Città di Bisceglie non ha svolto difese in questa sede;Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 36131/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo d'impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1218 c.c., per avere la corte territoriale trascurato di rilevare l'inadempimento della ditta Se- curallarm consistito nel mancato funzionamento, al momento dell'ese- cuzione del furto perpetrato ai danni dell'appartamento della Lama- nuzzi, dei sistemi di allarme 'perimetrale' e 'volumetrico', destinati a entrare in funzione in caso di eventuale effrazione dei punti di entrata nell'immobile protetto e, comunque, in caso di circolazione al suo in- terno; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia escluso alcuna forma di responsabilità per inadempimento della ditta [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti della Lamanuzzi poiché, in occasione del furto perpetrato ai danni dell'im- mobile di quest'ultima (avvenuto tra le 21.45 e le 23.00 del 25.8.2004), "è stato provato che il dispositivo di 'prova automatica di sopravvivenza', così come gli altri dispositivi di sicurezza forniti dalla ditta appellata in esecuzione del contratto hanno correttamente fun- zionato", avendo il dispositivo in esame, "alle ore 21.53 [...] trasmesso alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza il segnale di 'mancata sopravvivenza', così indicando un'anomalia non specifica procurata all'impianto", nonché avendo correttamente trasmesso il "segnale di 'rapina in corso" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ciò posto, varrà rilevare come sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la corte territoriale abbia (sia pure implicitamente) rite- nuto che il mancato funzionamento dei restanti dispositivi di allarme installati dalla [OSCURATO:SOCIETA] (quello 'perimetrale' e quello 'volumetrico') Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 36131/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri non avessero svolto alcuna apprezzabile rilevanza in relazione alla tu- tela degli interessi della committente creditrice della prestazione di si- curezza, attesa, in ogni caso, l'avvenuta corretta trasmissione, alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza, della tempestiva segnala- zione del 'furto in corso' dal sistema di allarme considerato nella sua complessiva articolazione, oltreché una tempestiva segnalazione di malfunzionamento di detto sistema derivante da una causa non speci- fica; la doglianza in esame, nella misura in cui pone in contestazione questa specifica valutazione dei fatti di causa operata dal giudice d'ap- pello, si traduce nella rivendicazione, in questa sede, di una sostanziale rilettura nel merito della vicenda controversa, come tale non consentita dinanzi al giudice di legittimità; con il motivo in esame, infatti, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla ti- pica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coin- volgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione della norma richiamata sotto il profilo dell'erronea sussun- zione giuridica di fattet'in sé incontroversi, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa interpretazione e ricostru- zione della rilevanza contrattuale dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; in particolare, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa ap- plicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 36131/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'inter- pretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice d'ap- pello omesso di tener conto del comprovato difetto di funzionamento dell'impianto di allarme installato dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA]; circostanza emersa in modo inequivocabile dalla rilevata mancata entrata in fun- zione dei dispositivi di allarme 'perimetrale' e 'volumetrico', cronologi- camente precedenti l'eventuale attivazione del dispositivo di segnala- zione di malfunzionamenti o del dispositivo antirapina; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula- zione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti";Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 36131/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motiva- zione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- mente incomprensibile), dall'altro chiama la corte di cassazione a veri- ficare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discus- sione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe de- terminato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fatti- specie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); ciò posto, occorre rilevare l'inammissibilità della censura in esame, avendo la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate (ossia della circostanza di fatto consistita nel man- cato funzionamento del dispositivo di allarme 'perimetrale' e di quello 'volumetrico'), e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia, a fronte della deci- siva rilevanza accordata dal giudice a quo al corretto e tempestivo fun- zionamento delle altre forme di segnalazione del furto in corso; osserva pertanto il Collegio come, attraverso l'odierna censura, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 36131/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utrt di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente rilevata l'inam- missibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'at- testazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 3/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]