CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 25116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2017 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti alla Corte 4appello di [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per rescissione del giudicato nei confronti della sentenza del 16 gennaio 2017 del Tribunale di Bergamo, deducendo l'incolpevole mancata conoscenza del processo, conclusosi con l'indicata sentenza della quale il primo era venuto a conoscenza solo in data 16 gennaio 2023. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia. Considerato in diritto Secondo l'ormai ferma giurisprudenza di questa Corte, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891 - 01; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528 - 01). Ne consegue che è competente la corte d'appello ex art. 629-bis cod. proc. pen. a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato, presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, per effetto di una conoscenza del provvedimento da parte del condannato in epoca successiva a quest'ultimo momento. Nella specie, si deduce appunto che la conoscenza è stata acquisita nel dicembre 2022. Ne segue che va disposta la trasmissione degli atti per il giudizio alla competente Corte di appello di Brescia. P.Q.M. Dispone la trasmissione degli atti per il giudizio alla competente Corte di appello di Brescia.