CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 gennaio 1987
Cassazione n. 25294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1987 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 10/11/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bergamo con sentenza emessa in data 10 novembre 2022, nel condannare [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 337 e 651 cod. pen. (fatti commessi nel dicembre del 2018), ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso detta sentenza ricorre il Procuratore generale di Brescia denunciando violazione di legge. Deduce in particolare il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che la sospensione condizionale è stata accordata in violazione di quanto stabilito dall'art. 164 comma 1, n. 1 e 4, cod. pen. - ossia per la terza volta - in quanto in realtà Foresti ha riportato, prima della pronuncia in oggetto, due ulteriori condanne a pena sospesa: una del Gip del Tribunale di Como (relativa a decreto penale esecutivo il 12 dicembre 2017) e l'altra del Tribunale monocratico di Aosta (sentenza irrevocabile il giorno 11 marzo 2022). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo. 2. In primo luogo, il ricorrente Procuratore generale non ha allegato all'atto di ricorso copia del certificato penale del Foresti, elemento dal quale deduce la violazione di legge operata nella sentenza impugnata. In tal modo non è stato rispettato il principio della "autosufficienza del ricorso" che impone al ricorrente di fornire alla Corte l'atto procedimentale del quale si assume la mancata valutazione da parte del provvedimento impugnato; da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso 3. Peraltro, nel fascicolo del giudizio di primo grado, trasmesso a questa Corte unitamente al ricorso del Procuratore generale, è contenuto un certificato penale recante un'unica iscrizione a carico del Foresti, relativa a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., con il quale è stata irrogata la pena della multa e concessa la sospensione condizionale. Pertanto, sulla base degli atti valutabili da questa Corte non si rileva alcuna violazione dell'art. 164 cod. pen. e il ricorso risulta, nel merito, manifestamente infondato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2023 sigli