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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18976/2026

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empore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Co. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.51/2021 depositata il 07/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026La società Hi-[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha richiestoall’Agente della riscossione il rilascio di un estratto di ruolo, apprendendol’esistenza di undici cartelle di pagamento riferite a diversi tributi eannualità, che assumeva non esserle state ritualmente portate aconoscenza.

Sulla base di tale presupposto, la contribuente ha propostoricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso,impugnando l’estratto di ruolo e le cartelle ivi indicate e chiedendo diaccertare la mancata notifica, ovvero l’inesistenza o nullità, degli atti, conconseguente annullamento delle pretese; nel corso del giudizio, l’ADER siè costituita, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilitàdell’impugnazione dell’estratto di ruolo e, nel merito, sostenendo laregolare notificazione delle cartelle, anche mediante produzione didocumentazione notificatoria in copia.La società, a sua volta, ha contestato la documentazione prodotta,disconoscendone l’autenticità e la conformità.

Con sentenza n.102/01/2018, depositata il 16 febbraio 2018, la CTP di Treviso ha respintoil ricorso della contribuente e l’ha condannata alle spese di lite, liquidate ineuro 5.000, oltre accessori.La decisione è stata impugnata dalla società dinanzi alla Commissionetributaria regionale del Veneto che, con sentenza n. 51/2/2021,pronunciata il 22 ottobre 2019 e depositata il 7 gennaio 2021 (R.G. n.1465/2018), ha accolto l’appello e, in totale riforma della pronuncia diprimo grado, ha dichiarato nulle le cartelle di pagamento impugnate,ponendo le spese di entrambi i gradi a carico dell’Ufficio e liquidandolecomplessivamente in euro 7.000, oltre accessori.Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha propostoricorso per cassazione, iscritto al R.G. n. 19391/2021, affidato a un solomotivo.

La società si è costituita con controricorso, resistendoall’impugnazione; risultano, inoltre, depositate memorie illustrative dellacontroricorrente.Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione deducela violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto inidonea la documentazioneprodotta dall’agente della riscossione a provare la regolare notificazionedelle cartelle e ha conseguentemente dichiarato la nullità degli atti, senzaconsiderare, da un lato, che l’ente aveva depositato estratti di ruolo ereferti di notifica ritenuti sufficienti a dimostrare l’avvenuta notificazione e,dall’altro, che il disconoscimento operato dalla contribuente dovevareputarsi generico e, pertanto, inidoneo a privare di efficacia probatoria lecopie delle relate e degli avvisi di ricevimento versati in atti.

Lacontroricorrente ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso e insistendosulla correttezza della decisione impugnata.La censura proposta impone, tuttavia, di esaminare in via preliminare iltema della proponibilità stessa della domanda introduttiva, quale emergedalla natura dell’azione concretamente esercitata dalla contribuente e dalquadro normativo sopravvenuto applicabile alla presente controversia.Giova premettere che, in forza del principio iura novit curia, il giudice ètenuto ad attribuire alla domanda la corretta qualificazione giuridica sullabase del petitum sostanziale e della causa petendi effettivamentedesumibili dalle allegazioni di parte, senza che assuma rilievo decisivo ilnomen iuris formalmente adoperato, purché restino fermi i fatti storicidedotti e non sia alterato il thema decidendum devoluto al giudizio (Cass.n. 30607/2018; Cass. n. 11103/2020; Cass. n. 31561/2022).Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, neilimiti in cui essi sono richiamati in ricorso, emerge che la contribuente haagito dopo avere acquisito, tramite estratto di ruolo rilasciato dall’agentedella riscossione, conoscenza di undici cartelle di pagamento, assumendoche le stesse non le fossero state ritualmente notificate e chiedendone,Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026per tale ragione, l’annullamento.

La domanda introduttiva, al di là dellasua formale configurazione come impugnazione dell’estratto di ruolo edegli atti in esso menzionati, si sostanzia, pertanto, in un’azione rivolta acontestare l’esistenza e l’efficacia della pretesa tributaria emergente dalruolo per il tramite di un atto meramente riproduttivo della relativarisultanza contabile.A tale qualificazione consegue l’applicabilità dello ius superveniens di cuiall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 215 del 2021, che ha inserito nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 ilcomma 4-bis, successivamente modificato dall’art. 10, d.lgs. n. 110 del2024 stabilendo che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e lacartella che si assumano invalidamente notificati possono esseredirettamente impugnati solo ove il ricorrente dimostri la sussistenza di unpregiudizio per “a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) perla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) inrelazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f)nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la suddettadisposizione, incidendo sull’interesse ad agire quale condizione dell’azione,trova applicazione anche ai giudizi pendenti e si riflette immediatamentesulle controversie nelle quali il contribuente abbia agito avverso unestratto di ruolo o comunque contro atti conosciuti solo mediante esso,Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026poiché in tali ipotesi viene in rilievo non già l’impugnazione di un attotipico del processo tributario, ma un’azione di accertamento negativo dellapretesa incompatibile con la struttura impugnatoria del giudizio, salvo chesussista il peculiare interesse qualificato richiesto dalla normasopravvenuta (Cass., Sez.

U., n. 26283/2022).Ciò posto, la questione va esaminata muovendo dalla natura dell’azioneeffettivamente proposta dalla contribuente.

Una volta riconosciuto cheessa si risolve nella contestazione della pretesa recata dalle cartelleconosciute mediante estratto di ruolo, assume carattere preliminare ilvaglio della sua proponibilità alla luce della disciplina sopravvenuta, laquale consente l’accesso alla tutela immediata solo in presenza di unpregiudizio attuale e qualificato.

Tale profilo, per il suo caratterepreliminare, precede logicamente l’esame delle questioni concernenti laprova delle notificazioni.Orbene, né dalla sentenza impugnata, né dalle difese dellacontroricorrente, né dagli atti di causa emergono allegazioni idonee adimostrare che la contribuente abbia prospettato e comprovato uno deipregiudizi tipizzati dalla norma, ovvero altro pregiudizio ad essiassimilabile per attualità e concretezza, derivante dall’iscrizione a ruolo.

Lasola deduzione della mancata notificazione delle cartelle non vale, di persé, a radicare l’interesse all’azione, così come non è sufficiente il merointento di ottenere la rimozione di una pretesa reputata invalida oinefficace; occorre, invece, la prospettazione di uno specifico vulnusequiparabili, tale da rendere necessaria una tutela giurisdizionaleimmediata.Ne discende che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile, senza che potesse procedersiall’esame del merito delle censure prospettate in ordine alla ritualità dellenotificazioni delle cartelle.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata,Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026avendo deciso la controversia sul diverso piano della validità e sufficienzadella documentazione notificatoria, mentre il giudizio avrebbe dovutoessere definito, in via preliminare, con declaratoria di inammissibilitàdell’azione.La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata senza rinvio e, nonrichiedendosi ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Le spesedei giudizi di merito e del giudizio di legittimità vanno integralmentecompensate tra le parti, in considerazione della sopravvenienza delladisciplina normativa e del successivo consolidarsi dell’orientamentonomofilattico che ne ha definito la portata applicativa.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e,pronunciando nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese deigiudizi di merito e del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Co. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.51/2021 depositata il 07/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026La società Hi-[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha richiestoall’Agente della riscossione il rilascio di un estratto di ruolo, apprendendol’esistenza di undici cartelle di pagamento riferite a diversi tributi eannualità, che assumeva non esserle state ritualmente portate aconoscenza. Sulla base di tale presupposto, la contribuente ha propostoricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso,impugnando l’estratto di ruolo e le cartelle ivi indicate e chiedendo diaccertare la mancata notifica, ovvero l’inesistenza o nullità, degli atti, conconseguente annullamento delle pretese; nel corso del giudizio, l’ADER siè costituita, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilitàdell’impugnazione dell’estratto di ruolo e, nel merito, sostenendo laregolare notificazione delle cartelle, anche mediante produzione didocumentazione notificatoria in copia.La società, a sua volta, ha contestato la documentazione prodotta,disconoscendone l’autenticità e la conformità. Con sentenza n.102/01/2018, depositata il 16 febbraio 2018, la CTP di Treviso ha respintoil ricorso della contribuente e l’ha condannata alle spese di lite, liquidate ineuro 5.000, oltre accessori.La decisione è stata impugnata dalla società dinanzi alla Commissionetributaria regionale del Veneto che, con sentenza n. 51/2/2021,pronunciata il 22 ottobre 2019 e depositata il 7 gennaio 2021 (R.G. n.1465/2018), ha accolto l’appello e, in totale riforma della pronuncia diprimo grado, ha dichiarato nulle le cartelle di pagamento impugnate,ponendo le spese di entrambi i gradi a carico dell’Ufficio e liquidandolecomplessivamente in euro 7.000, oltre accessori.Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha propostoricorso per cassazione, iscritto al R.G. n. 19391/2021, affidato a un solomotivo. La società si è costituita con controricorso, resistendoall’impugnazione; risultano, inoltre, depositate memorie illustrative dellacontroricorrente.Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione deducela violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto inidonea la documentazioneprodotta dall’agente della riscossione a provare la regolare notificazionedelle cartelle e ha conseguentemente dichiarato la nullità degli atti, senzaconsiderare, da un lato, che l’ente aveva depositato estratti di ruolo ereferti di notifica ritenuti sufficienti a dimostrare l’avvenuta notificazione e,dall’altro, che il disconoscimento operato dalla contribuente dovevareputarsi generico e, pertanto, inidoneo a privare di efficacia probatoria lecopie delle relate e degli avvisi di ricevimento versati in atti. Lacontroricorrente ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso e insistendosulla correttezza della decisione impugnata.La censura proposta impone, tuttavia, di esaminare in via preliminare iltema della proponibilità stessa della domanda introduttiva, quale emergedalla natura dell’azione concretamente esercitata dalla contribuente e dalquadro normativo sopravvenuto applicabile alla presente controversia.Giova premettere che, in forza del principio iura novit curia, il giudice ètenuto ad attribuire alla domanda la corretta qualificazione giuridica sullabase del petitum sostanziale e della causa petendi effettivamentedesumibili dalle allegazioni di parte, senza che assuma rilievo decisivo ilnomen iuris formalmente adoperato, purché restino fermi i fatti storicidedotti e non sia alterato il thema decidendum devoluto al giudizio (Cass.n. 30607/2018; Cass. n. 11103/2020; Cass. n. 31561/2022).Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, neilimiti in cui essi sono richiamati in ricorso, emerge che la contribuente haagito dopo avere acquisito, tramite estratto di ruolo rilasciato dall’agentedella riscossione, conoscenza di undici cartelle di pagamento, assumendoche le stesse non le fossero state ritualmente notificate e chiedendone,Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026per tale ragione, l’annullamento. La domanda introduttiva, al di là dellasua formale configurazione come impugnazione dell’estratto di ruolo edegli atti in esso menzionati, si sostanzia, pertanto, in un’azione rivolta acontestare l’esistenza e l’efficacia della pretesa tributaria emergente dalruolo per il tramite di un atto meramente riproduttivo della relativarisultanza contabile.A tale qualificazione consegue l’applicabilità dello ius superveniens di cuiall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 215 del 2021, che ha inserito nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 ilcomma 4-bis, successivamente modificato dall’art. 10, d.lgs. n. 110 del2024 stabilendo che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e lacartella che si assumano invalidamente notificati possono esseredirettamente impugnati solo ove il ricorrente dimostri la sussistenza di unpregiudizio per “a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) perla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) inrelazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f)nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la suddettadisposizione, incidendo sull’interesse ad agire quale condizione dell’azione,trova applicazione anche ai giudizi pendenti e si riflette immediatamentesulle controversie nelle quali il contribuente abbia agito avverso unestratto di ruolo o comunque contro atti conosciuti solo mediante esso,Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026poiché in tali ipotesi viene in rilievo non già l’impugnazione di un attotipico del processo tributario, ma un’azione di accertamento negativo dellapretesa incompatibile con la struttura impugnatoria del giudizio, salvo chesussista il peculiare interesse qualificato richiesto dalla normasopravvenuta (Cass., Sez. U., n. 26283/2022).Ciò posto, la questione va esaminata muovendo dalla natura dell’azioneeffettivamente proposta dalla contribuente. Una volta riconosciuto cheessa si risolve nella contestazione della pretesa recata dalle cartelleconosciute mediante estratto di ruolo, assume carattere preliminare ilvaglio della sua proponibilità alla luce della disciplina sopravvenuta, laquale consente l’accesso alla tutela immediata solo in presenza di unpregiudizio attuale e qualificato. Tale profilo, per il suo caratterepreliminare, precede logicamente l’esame delle questioni concernenti laprova delle notificazioni.Orbene, né dalla sentenza impugnata, né dalle difese dellacontroricorrente, né dagli atti di causa emergono allegazioni idonee adimostrare che la contribuente abbia prospettato e comprovato uno deipregiudizi tipizzati dalla norma, ovvero altro pregiudizio ad essiassimilabile per attualità e concretezza, derivante dall’iscrizione a ruolo. Lasola deduzione della mancata notificazione delle cartelle non vale, di persé, a radicare l’interesse all’azione, così come non è sufficiente il merointento di ottenere la rimozione di una pretesa reputata invalida oinefficace; occorre, invece, la prospettazione di uno specifico vulnusequiparabili, tale da rendere necessaria una tutela giurisdizionaleimmediata.Ne discende che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile, senza che potesse procedersiall’esame del merito delle censure prospettate in ordine alla ritualità dellenotificazioni delle cartelle. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata,Numero registro generale 19391/2021Numero sezionale 4569/2026Numero di raccolta generale 18976/2026Data pubblicazione 10/06/2026avendo deciso la controversia sul diverso piano della validità e sufficienzadella documentazione notificatoria, mentre il giudizio avrebbe dovutoessere definito, in via preliminare, con declaratoria di inammissibilitàdell’azione.La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata senza rinvio e, nonrichiedendosi ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. Le spesedei giudizi di merito e del giudizio di legittimità vanno integralmentecompensate tra le parti, in considerazione della sopravvenienza delladisciplina normativa e del successivo consolidarsi dell’orientamentonomofilattico che ne ha definito la portata applicativa. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e,pronunciando nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese deigiudizi di merito e del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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