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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04816/2022

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021 ORDINANZA sul ricorso n. 12865\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - intimata - avverso la sentenza n. 592/22/15, depositata in data 3 febbraio 2015, della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza n. 592/22/15 depositata il 3 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere per la parte della pretesa oggetto di rimborso al opera dell'Amministrazione finanziaria, accoglieva per la parte restante l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro una cartella di pagamento, a seguito del disconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 9 della legge n. 441 del 2001.

Osservava la CTR che l'art. 9, comma 2, della legge cit. presuppone, ai fini del beneficio dell'incentivo, l'identità tra l'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ed il soggetto alienante l'immobile, coincidenza non ravvisabile nel caso di specie.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

L'Ufficio ha depositato un atto al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 448 del 2001 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in quanto la norma non esclude categoricamente che l'impresa di costruzione possa delegare ad una terza società l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato e poi provvedere ad alienarla, in quanto la ratio della disposizione sarebbe quella di incentivare la ristrutturazione dei fabbricati e quindi la tutela del patrimonio immobiliare, scopo che prescinde del tutto dal soggetto giuridico che ha materialmente eseguito i lavori.

Del resto, prosegue il ricorrente, un contenzioso analogo, sebbene riguardante un'unità immobiliare diversa ma facente parte dello stesso comprensorio, è stato deciso in tal senso dalla Commissione provinciale, senza appello da parte dell'Ufficio.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

1.2. La CTR , dando preliminarmente atto che la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Roma aveva comunicato di aver provveduto all'annullamento parziale dell'iscrizione a ruolo, rappresentando l'esistenza del diritto del contribuente al rimborso di C 2.841,62, ha dichiarato per questa parte, «non del tutto coincidente con la pretesa oggetto del giudizio pari ad C 2.874,73», l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

1.3. L'importo ancora in contestazione ammonta dunque, stando alle considerazioni svolte dal giudice di appello, ad C 33,11.

1.4. Quanto al fondamento di tale pretesa restitutoria, il contribuente ha evidenziato che nell'anno 2005 aveva acquistato un immobile ristrutturato adibito a propria abitazione, sicché, avvalendosi dei benefici fiscali previsti dall'art. 9 della legge n. 448 del 2001, aveva portato in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, la quota annuale consentita dalla legge per il costo di ristrutturazione dell'immobile.

1.5. Indicate da parte dell'Agenzia delle entrate alcune rettifiche in ordine alla dichiarazione del periodo di imposta 2006, il contribuente, «ritenendo di avere ottemperato correttamente agli obblighi giuridici d'imposta, fatta eccezione per l'errore (riconosciuto) nella detrazione del carico di famiglia, non riteneva di condividere l'interpretazione restrittiva dell'Ufficio riguardo all'art. 9 cit.>>, ma successivamente, in data 20 dicembre 2010, Equitalia, attraverso la cartella notificata, intimava il pagamento di C 2.874,73, «con ciò disconoscendo la detrazione per carichi di famiglia e la detrazione dell'imposta lorda relativa alle agevolazioni ex art. 9» (così testualmente si esprime il ricorso a pag. 2).

1.6. Avendo, tuttavia, la CTR dato atto dell'esistenza del diritto del contribuente al rimborso di C 2.841,62, in virtù del parziale annullamento dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio, il ricorrente avrebbe dovuto ulteriormente precisare l'effettivo fondamento del diritto al rimborso della residua somma di C 33,11, tanto più che nell'esposizione del ricorso (cfr. la parte di esso anteriormente trascritta) lo stesso contribuente riconosce l'esistenza di un errore nella detrazione del carico di famiglia, inizialmente disconosciuto dall'Ufficio.1.7.

Il ricorso, in definitiva, è inammissibile, per carente descrizione dei fatti, non chiarendo in modo certo ed inequivocabile se l'importo residuo, ancora in contestazione, trovi realmente il proprio fondamento nella detrazione dell'imposta lorda relativa alle agevolazioni ex art. 9 oppure attenga a quella detrazione che lo stesso contribuente imputa ad un proprio errore.

2. Considerata la costituzione dell'Agenzia delle entrate ai soli fini della discussione in pubblica udienza, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso n. 12865\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - intimata - avverso la sentenza n. 592/22/15, depositata in data 3 febbraio 2015, della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza n. 592/22/15 depositata il 3 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere per la parte della pretesa oggetto di rimborso al opera dell'Amministrazione finanziaria, accoglieva per la parte restante l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro una cartella di pagamento, a seguito del disconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 9 della legge n. 441 del 2001. Osservava la CTR che l'art. 9, comma 2, della legge cit. presuppone, ai fini del beneficio dell'incentivo, l'identità tra l'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ed il soggetto alienante l'immobile, coincidenza non ravvisabile nel caso di specie. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L'Ufficio ha depositato un atto al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 448 del 2001 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in quanto la norma non esclude categoricamente che l'impresa di costruzione possa delegare ad una terza società l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato e poi provvedere ad alienarla, in quanto la ratio della disposizione sarebbe quella di incentivare la ristrutturazione dei fabbricati e quindi la tutela del patrimonio immobiliare, scopo che prescinde del tutto dal soggetto giuridico che ha materialmente eseguito i lavori. Del resto, prosegue il ricorrente, un contenzioso analogo, sebbene riguardante un'unità immobiliare diversa ma facente parte dello stesso comprensorio, è stato deciso in tal senso dalla Commissione provinciale, senza appello da parte dell'Ufficio. 1.1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. La CTR , dando preliminarmente atto che la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Roma aveva comunicato di aver provveduto all'annullamento parziale dell'iscrizione a ruolo, rappresentando l'esistenza del diritto del contribuente al rimborso di C 2.841,62, ha dichiarato per questa parte, «non del tutto coincidente con la pretesa oggetto del giudizio pari ad C 2.874,73», l'intervenuta cessazione della materia del contendere. 1.3. L'importo ancora in contestazione ammonta dunque, stando alle considerazioni svolte dal giudice di appello, ad C 33,11. 1.4. Quanto al fondamento di tale pretesa restitutoria, il contribuente ha evidenziato che nell'anno 2005 aveva acquistato un immobile ristrutturato adibito a propria abitazione, sicché, avvalendosi dei benefici fiscali previsti dall'art. 9 della legge n. 448 del 2001, aveva portato in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, la quota annuale consentita dalla legge per il costo di ristrutturazione dell'immobile. 1.5. Indicate da parte dell'Agenzia delle entrate alcune rettifiche in ordine alla dichiarazione del periodo di imposta 2006, il contribuente, «ritenendo di avere ottemperato correttamente agli obblighi giuridici d'imposta, fatta eccezione per l'errore (riconosciuto) nella detrazione del carico di famiglia, non riteneva di condividere l'interpretazione restrittiva dell'Ufficio riguardo all'art. 9 cit.>>, ma successivamente, in data 20 dicembre 2010, Equitalia, attraverso la cartella notificata, intimava il pagamento di C 2.874,73, «con ciò disconoscendo la detrazione per carichi di famiglia e la detrazione dell'imposta lorda relativa alle agevolazioni ex art. 9» (così testualmente si esprime il ricorso a pag. 2). 1.6. Avendo, tuttavia, la CTR dato atto dell'esistenza del diritto del contribuente al rimborso di C 2.841,62, in virtù del parziale annullamento dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio, il ricorrente avrebbe dovuto ulteriormente precisare l'effettivo fondamento del diritto al rimborso della residua somma di C 33,11, tanto più che nell'esposizione del ricorso (cfr. la parte di esso anteriormente trascritta) lo stesso contribuente riconosce l'esistenza di un errore nella detrazione del carico di famiglia, inizialmente disconosciuto dall'Ufficio.1.7. Il ricorso, in definitiva, è inammissibile, per carente descrizione dei fatti, non chiarendo in modo certo ed inequivocabile se l'importo residuo, ancora in contestazione, trovi realmente il proprio fondamento nella detrazione dell'imposta lorda relativa alle agevolazioni ex art. 9 oppure attenga a quella detrazione che lo stesso contribuente imputa ad un proprio errore. 2. Considerata la costituzione dell'Agenzia delle entrate ai soli fini della discussione in pubblica udienza, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2
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