CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38319/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava in senso favorevole al reo limitatamente alla dosimetria della pena e alla durata delle pene accessorie "fallimentari" la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 28.2.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica a lei ascritti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo assenza di motivazione con riferimento alla determinazione dell'entità della pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. Ciò a fronte di una specifica motivazione con cui la corte territoriale ha illustrato analiticamente le ragioni per cui ha riconosciuto alla prevenuta le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante, giungendo alla pena finale, invero contenuta, di anni uno e mesi quattro di reclusione. Sicché il ricorso sul punto appare anche manifestamente infondato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità /it 5-'----- dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i