CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 10913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 22.11.2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui all'art. 186, commi 1 e 6, e 186 commi 1 e 7 di cui al D.Lvo. n. 285 del 1992. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata prevalenza, all'esito del giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e infraquinquennale di cui all'art. 99 co.4 c.p. 3. Il ricorso è inammissibile. Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati ( ex multis, Sez. 5 - n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). Nel caso in esame i giudici di merito, con ragionamento congruo e non illogico, richiamano l'assenza di ulteriori ragioni di mitigazione della pena, in considerazione della vicenda fattuale concreta: dagli atti processuali era infatti emerso che il ricorrente ha cagionato l'incidente nell'intento di eludere i controlli di polizia, e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si "sia lasciato raggiungere" in seguito alla fuga iniziale, ma aveva abbandonato l'auto tentando la fuga a piedi fino all'intervento degli agenti. Inoltre, i giudici d'appello hanno rimarcato che il ricorrente stava conducendo un veicolo privo di certificato assicurativo, con targa sostituita e numero di telaio abraso. Pertanto, la motivazione è ampia, esaustiva e congrua, del tutto priva di vizi censurabili in sede di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 10 marzo 2026 Consigliere estenso