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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 21013/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti dalla legge, assertivamente reiterando censure in tema di applicazione della recidiva (reiterata e specifica) e mancata concessione delle attenuanti generiche, sulle quali la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pagg. 3-4) le ragioni giustificative delle relative statuizioni decisorie, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili; - che nel ricorso, inoltre, genericamente si prospetta una mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 276 cod. proc. pen., enunciando per la prima volta un profilo di doglianza che avrebbe dovuto essere previamente e specificamente dedotto in sede di gravame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti dalla legge, assertivamente reiterando censure in tema di applicazione della recidiva (reiterata e specifica) e mancata concessione delle attenuanti generiche, sulle quali la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pagg. 3-4) le ragioni giustificative delle relative statuizioni decisorie, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili; - che nel ricorso, inoltre, genericamente si prospetta una mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 276 cod. proc. pen., enunciando per la prima volta un profilo di doglianza che avrebbe dovuto essere previamente e specificamente dedotto in sede di gravame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris