CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA per la correzione, mediante rilievo d’ufficio, dell’ordinanza n. 29226/2023 di questa Corte sul ricorso n. 11 340 /2 0 22 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.47. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 11873 /2021 d ella Commissione tributaria provinciale di Roma, pronunciata in data 8 ottobre 2021, depositatain data 2novembre 2021 e non notificata . tributi r.g. n.11340/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: il ricorrente ha chiesto la correzione , mediante rilievo d’ufficio, dell’ordinanza n. 29226/2023 di questa Corte nella parte in cui indica come autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la Commissione tributaria regionale del Lazio e non la Commissione tributaria provinciale di Roma, nonché nella parte in cui dispone il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e non alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma; Considerato che: in primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma ̀ stata avanzata un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali; la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio; nella specie, a seguito dell’istanza,risulta fissata udienza camerale, comunicata alle parti in data 7 dicembre 2023 ; l’istanza in esame ̀ fondata , in quanto per mero errore materiale risulta indicata la Commissione tributaria regionale del Lazio e non la Commissione tributaria provinciale di Roma, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e di conseguenza la Corte di secondo grado e non quella di primo grado, quale giudice innanzi al quale riassumere il giudizio di rinvio; pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016); r.g. n.11340/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. dispone correggersi l’ordinanza n. 29226/2023 di questa Corte nel senso che laddove nell’epigrafe e nella motivazione ̀ scritto Commissione tributaria regionale del Lazio deve leggersi ed intendersi Commissione tributaria provinciale di Roma, mentre laddove nel dispositivo è scritto Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio deve leggersi ed intendersi Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Dispone l’annotazione della presente correzione, in calce