CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, Daniela [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per la inammissibilità del ricorso della parte civile. Udito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; deposita conclusioni e nota spese. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata, che si riporta alla memoria deposita a mezzo p.e.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale di Como, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto aggravato continuato, in concorso commesso dal 2011 al marzo 2016). 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente al marito [OSCURATO:PERSONA], anche lui socio accomandatario della stessa società, medio tempore deceduto, e a [OSCURATO:PERSONA], per cui si procede separatamente, dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di fabbricazione e lavorazione di filati e tessuti, si sarebbero impossessati di tessuti vari di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., sottraendoli dagli stabilimenti della società, avendo escogitato un sistema capace di cancellare, dopo aver prodotto i filati, gli ordini dal software utilizzato dalla società, in modo che non potesse essere emessa la fatturazione. Quindi, gli ordini venivano rivenduti a clienti propri, che pagavano in contanti, senza che la società percepisse alcun guadagno. 1.2. La Corte di appello di Milano, ribaltando il verdetto di primo grado, ha ritenuto la ricorrente estranea ai fatti, sul rilievo che, dalle indagini, era emerso come la società ricorrente avesse effettuato, nel periodo in contestazione, vendite non dichiarate fiscalmente, e che ciò sarebbe potuto avvenire mediante il ricorso al medesimo meccanismo, non ritenendo, quindi, acquisita la prova della consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] di una attività furtiva, da parte del [OSCURATO:PERSONA], distinta dalla vendita al nero. 2.Ha proposto ricorso per cassazione, agli effetti civili, [OSCURATO:SOCIETA]. , con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, deduce un travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni accusatorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giacchè, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, che afferma di non averle rinvenute nel compendio istruttorio, esse sono presenti nel fascicolo processuale, e sono state vagliate, senza alcuna contestazione, dal Tribunale nella sentenza di primo grado. Da tali dichiarazioni, infatti, in particolare dall'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe la prova che la Plato fosse a conoscenza dell'attività furtiva, circostanza che troverebbe conferma anche nelle dichiarazioni del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva, a sua volta, il 22 marzo 2016 in sede di s.i.t., di essere a conoscenza dell'illecita provenienza della merce acquistata dalla società gestita con la ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione ad altre prove dichiarative (testimonianza Crignola, supplemento di consulenza del tecnico informatico Donarini) e conseguente travisamento di dati fattuali. Si sostiene che, anche a volere tenere conto di quanto riferito dalla teste Crignola - dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di addetta alla amministrazione - a proposito delle consuetudine della società, mantenuta fino al luglio 2015, di effettuare vendite in nero, da lei registrate su un file excelle consegnato agli inquirenti, resterebbero escluse, dalla sovrapposizione con il presunto reddito "nero" prodotto dalla società, le condotte incriminate riferibili al periodo da agosto 2015 al marzo 2016. Si sottolineano, inoltre, i risultati della consulenza di parte, dalla quale emerge che il conferimento "al nero" da parte della [OSCURATO:SOCIETA], ammonterebbe a 8.233,81, a fronte di un furto accertato per un controvalore di 342.330,50. 3. Ha depositato memoria scritta il difensore dell'imputata, il quale, ritenendo che l'impugnazione sia incentrata su una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata a conseguire un ingiustificato ristoro patrimoniale dalla ricorrente, nonostante questa non abbia mai avuto consapevolezza di quel che accadeva presso la [OSCURATO:SOCIETA]. - azienda condannata per frode fiscale, per la sistematica evasione fiscale, attuata attraverso il magazziniere [OSCURATO:PERSONA], finchè si è scoperto che egli provvedeva a versare al suo datore di lavoro solo parte del denaro incassato, per importi significativi. Si deduce che, una volta assunta la decisione di denunciare quanto scoperto, e sorto il problema di non rivelare quale fosse il meccanismo che aveva consentito le illecite attività del [OSCURATO:PERSONA], la società scelse, in luogo, quindi, di esplicitare il fatto certo delle vendite in nero, di denunciare i fatti come furto. Quanto alla prova dichiarativa che si assume trascurata dalla sentenza impugnata, essa nulla aggiunge al compendio istruttorio emerso dal dibattimento, giacchè il [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di interfacciarsi con il coniuge della ricorrente, e di non sapere se quest'ultima fosse stata messa al corrente dei fatti. Posto che la società ricorrente individua gli elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nei fatti a lei contestati, nelle seguenti evidenze: "telefonata intercettata alla [OSCURATO:PERSONA], suo ruolo attivo nella società, chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA]", la Difesa dell'imputata segnala come i dati che definiscono la posizione della [OSCURATO:PERSONA] siano assai più articolati e complessi: sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; interrogatori del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentenza di patteggiamento di [OSCURATO:PERSONA]; intercettazioni [OSCURATO:DATA_NASCITA], 9.2.2016, nonché una serie di deposizioni testimoniali di soggetti che hanno avuto un ruolo assorbente nella vicenda. Premesso, altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] è stata indagata solo dopo la morte del coniuge e dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva patteggiato la pena offrendo la propria collaborazione con la quale chiamava in causa la [OSCURATO:PERSONA], la Difesa sottolinea come le dichiarazioni del coniuge [OSCURATO:PERSONA] non riguardino in alcun modo la [OSCURATO:PERSONA], e risultino, dunque, del tutto ininfluenti ai fini del giudizio, tant'è che la donna è stata coinvolta processualmente solo a distanza di tempo dalle dichiarazioni del coniuge e dopo la morte di questi. Lo stesso vale per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]: quand'anche si dovesse dare per acquisita la trascrizione o fonoregistrazione dell'interrogatorio, le asserzioni del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero alcuna influenza sulle convinzioni della Corte territoriale. Si sostiene che, in realtà, neanche il coniuge della ricorrente fosse al corrente dei furti, certamente non la [OSCURATO:PERSONA], e in tal senso nessun apporto proviene dalle dichiarazioni della Crignola, salvo a confermare che la società era solita effettuare vendite in nero, e che si trattava di vendita di merce per contanti non certo rubata.In realtà, si sostiene, nessun furto di merci è mai avvenuto: si trattava di ammanchi, da riferire all'appropriazione, ad opera del [OSCURATO:PERSONA], del denaro ricevuto in pagamento del nero. Infine, del tutto irrilevanti sarebbero anche alcune intercettazioni a carico della ricorrente, trattandosi di conversazioni prive di contenuti compatibili con le tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo, che denuncia il travisamento della prova, senza allegarne la decisività; in ogni caso, poiché la dichiarazione accusatoria di [OSCURATO:PERSONA] è comunque valutabile secondo il canone dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., si osserva che la Difesa ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ( pg. 7 - 9 - 13), secondo la quale le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe riferito, secondo la ricorrente, che la Plato fosse a conoscenza del furto, non sono corroborate dal materiale probatorio ulteriore (intercettazioni telefoniche e mail inviate), avendo, peraltro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiarato come la metodologia con la quale effettuava le vendite "al nero" e i furti ai danni della società fossero sostanzialmente analoghe, cosicchè per la Plato non era facile distinguere le due condotte e rendersi consapevole dell'illecita sottrazione; da qui la carenza dimostrativa della consapevolezza della Plato. Giova ricordare che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). Nel caso di specie, la doglianza difensiva non assolve all'onere allegativo di cui alla lettera D), dal momento che si limita a denunciare la mancata valutazione di alcune fonti dichiarative, peraltro arbitrariamente selezionate, laddove la motivazione della sentenza impugnata si regge su una pluralità di fonti di prova e su una valutazione sinergica, ragionata e logica delle stesse; il motivo di ricorso finisce, dunque, per risultare, oltre che versato in fatto, perseguendo una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, anche generico, per indeterminatezza del motivo. 2. Quanto alla doglianza di erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., va richiamato il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità con il quale è stato più volte sottolineato che, in linea generale, non è consentito fare leva sulla pretesa violazione, in sé, dell'art. 192 cod. proc. pen., onde radicare un ammissibile ricorso di legittimità, in quanto, secondo il tradizionale insegnamento della S.C., che va ribadito, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004„ Rv. 229159; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306; in conformità, con riferimento tuttavia allo specifico aspetto della non ricorribilità per pretesa violazione dell'art.192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione operata dai giudici di merito sulla attendibilità dei testimoni di accusa, cfr. Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567). Né va trascurato che «La specificità dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c)- dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricom prendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori» (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello e altri, Rv. 212248; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191). Il principio ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -04), che hanno definitivamente affermato: "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità." 2.1. Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il motivo di ricorso, con il quale è dedotta violazione del criterio di giudizio declinato dall'art. 192 cod. proc. pen., rimane incentrato su un preteso vizio di motivazione, che si limita a denunciare, inammissibilmente, il travisamento del fatto, dal momento che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190).2.2. Si tratta, dunque, di doglianze non consentite dalla legge in questa sede, in quanto relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria. ( Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794, e, di fatto, prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. E' opportuno, infine, ricordare che le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il principio resta valido anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006; dunque, tuttora non è deducibile, nel giudizio di legittimità, il travisamento del fatto ( al quale fa richiamo espresso il motivo di ricorso in esame), stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. (Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorren