CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 03965/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 20886 /20 16 R.G. propost o da CEGLIAAntonio Gerardo , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Iva –controllo au- tomatizzato –mancata espo- sizione di credito nella dichia- razione AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza n. 7 969 / 04 / 20 15 della Commissione tributaria regionale della Campania , sez. staccata di Salerno, depositata il 9/9/2015. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno la cartella di pagamento con cui l’Ufficio , a seguitodi controllo automatizzato ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 , avevarecuperato un importo pari ad euro 48.782,00, corrispondente aun credito Iva ritenuto non spettante per mancata sua esposizione nelladichiarazione relativa all’annualità – 2007 – in cui era maturato. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso sul rilievo che in tema di Iva la mancata esposizione dell’eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza medesimanell’anno successivo, stante il disposto dell’art. 30, comma 2,d.P.R. n. 63 3 del 1972 . 3. L a Commissione tributaria regionale della Campania , investita dell’appello del contribuente , respinse il gravam e, escludendo la fondatezzadella censura di omessa motivazione della sentenza gravata e dichiarando inammissibili quelle domande e censure (tra cui quella voltal’accertamento del credito Iva) introdotte dall’appellante soltanto nelgiudizio d’appello . 4.Avverso tale ultima pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a cinque motivi, cui l ’Agenzia delle entrate ha resistitocon controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992poiché,contrariamente a quanto affermato dalla CTR, il contribuente avevasin dal primo grado chiesto l’acce rtamento del credito Iva maturato nel2007, producendo a tal fine i registri I v a e le liquidazioni periodiche. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché recante unamotivazione perplessa, avendo essa richiamato disposizioni di legge inconferenti alla fattispecie controversa e avendo comunque svolto considerazionisulla sussistenza del credito Iva che s ono in contrasto con la ritenuta inammissibilità, siccome nuova, della domanda di accertamentodi tale credito. 3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché essa, in violazionedell’art. 112 c.p.c., ha valorizzato una questione, quella della detraibilitàdell’Iva solo nell’anno successivo alla maturazione del diritto medianteannotazione nel registro degli acquisti, che non era stata posta afondamento dell’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio . 4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del1972 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente fatto propria la tesidell’Ufficio secondo la quale l’I va non è detraibile se il relativo credito nonè esposto nella dichiarazione relativ a all’anno della sua maturazione, quando invece, secondo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità e unionale,l’Iva può essere detratta anche ove sia mancata la dichiarazione annuale,purché sia comprovata l’esistenza del credito. 5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché essa non si è pronunciata sull’eccezione con la quale il contribuente aveva lamentatola violazione del principio di leale collaborazione e buona fede dicui all’art. 10 legge n. 212 del 2000, non avendo l’Ufficio proceduto in sedeammnistrativa a verificare l’esistenza del credito Iva sulla base della documentazionea sua disposizione. 6.In data 7 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una nota in cui ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio avendo egli presentatodomanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidatiall’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 , l egge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione - quater ) per il pagamento del debito residuocollegato alla cartella oggetto del presente giudizio . 7. Tale istanza non può, tuttavia, essere accolta giacché dalla documentazione ad essa allegata (e, in particolare, dalla ricevuta di presentazionedella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cuiall’allegato n. 1) emerge che la domanda di definizione agevolata ha riguardato delle cartelle di pagamento – le cartelle nn. 10020120042925818, 10020240016615773, 10020140032484106, dell’importocomplessivo di euro 16.910,77 – diverse rispetto a qu ella per cuiè causa, contraddistinta con il n. 10020120018757347 e portante un creditodi euro 48.782,00. 8.Ciò posto, il ricorso è inammissibile siccome tardivo. 8.1. La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 9 settembre2015 sicché, essendo stato introdotto il giudizio nel 2012 , il ricorsoper cassazione avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi dell’art. 327,comma 1, c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis , entrosei mesi dalla pubblicazione della sentenza, quindi entro il 9 marzo 2016. 8.2.Il ricorrente , invece, ha chiesto la notifica del ricorso per cassazione , eseguitaa mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, solo in data 8 settembre2016, e quindi tardivamente rispetto al termine decadenziale dilegge di cui al ridetto art. 327 c.p.c. 8.3. Né può valere in senso contrario il fatto che il dispositivo della sentenzad’appello sia stato corretto – sostituendo alla dizione « accoglie l’appello»la dizione « rigetta l’appello » – con ordinanza di correzione di erroremateriale depositata l’8 febbraio 2016. Taleordinanza non è idonea a dar luogo ad un differimento de i termini perl’impugnativa, e ciò sulla base del consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui i l disposto di cui all ’ art. 288, comma 4 , c.p.c. – secondo il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essereimpugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrentedal giorno in cui è stata notificata l ’ ordinanza di correzione – è riferibilealla sola ipotesi in cui l ’ errore corretto sia tale da determinare un qualcheobbiettivo dubbio sull ’ effettivo contenuto della decisione e non già quando l ’ errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibiletra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminatoin sede di interpretazione del testo della sentenza, poich é , in tale ultima ipotesi, un ’ eventuale correzione dell'errore non sarebbe idoneaa riaprire i termini dell ’ impugnazione (Cass. n. 19668/2009; Cass.n.22185/2014; Cass. n. 19959/2023). Lasentenza della CTR, per il suo tenore complessivo, era infatti assai chiara nell’esprimere una posizione di reiezione delle pretese del contribuente(tanto che nella parte motiva, in cui vengono specificamente disattesi i motivi di appello, si afferma t estualmente che « L’appello è infondato e, pertanto, va rigettato », e che « Conseguentemente risulta infondata la pretesa dell’appellante ») sicché la formula « accoglie l’appello»contenuta nel dispositivo, in palese distonia con il resto della pronuncia,era chiaramente percepibile come una mera svista del giudice. In altri termini, l ’errore materiale di cui trattasi era un errore evidente, nontale da suscitare un ’ obiettiva ambiguità sull ’ effettivo contenuto della sentenza. 9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida complessivamente in euro 4 . 3 00,00 per compensi , oltrespese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part