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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 35119/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0352C5A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente proposto per inammissibili questioni in fatto nel censurare l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. rispetto alle ragioni, correttamente motivate e prive di vizi logici e .M.-tfue t-to giuridici, che hanno alzarita la decisione in ragione delle modalità e circostanze della condotta, espressione di non lieve entità dell'offesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.9.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0352C5A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente proposto per inammissibili questioni in fatto nel censurare l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. rispetto alle ragioni, correttamente motivate e prive di vizi logici e .M.-tfue t-to giuridici, che hanno alzarita la decisione in ragione delle modalità e circostanze della condotta, espressione di non lieve entità dell'offesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.9.2025
Sentenza Cassazione n. 35119/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris