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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 30796/2026

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sentenza del 19/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 19/01/2026, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Avellino che ha ritenuto LucianoColatrella colpevole dei reati di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di portoillegale di armi e munizioni e lo ha condannato, previa riunione delle condottesotto il vincolo della continuazione, alla pena di un anno e cinque mesi direclusione, disponendo le connesse statuizioni accessorie e civili.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, che era una fonteconfidenziale della guardia ambientale [OSCURATO:PERSONA], aveva segnalato acostui la presenza di armi all’interno di una roulotte abbandonata in unamontagna di Caposele, consegnandogli anche delle foto, tacendogli di essere aconoscenza del fatto che il titolare di quell’appezzamento di terreno fosse un suoconfinante, [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva avuto dei contrasti.Quando la guardia ambientale con l’ispettore di [OSCURATO:PERSONA] sirecarono sul posto, dovettero lasciare l’auto a circa 300 metri dalla roulotte eprocedere a piedi per raggiungerla; forzarono la porta, vi trovarono un grossoalveare e vi entrarono per la perquisizione dopo l’uscita delle api.

Trovarono al disotto di una coperta due tubi in pvc, uno vuoto e uno contenente cartucce divario calibro: 17 cartucce cal. 12 a palla singola di marche e colori diversi; 16cartucce cal. 30-06 sprg; 6 cartucce cal. 30-06 contenute in un portacartucce dimetalli di colore ottone; 2 cartucce di tipo Flobert a pallini; una busta dicellophane trasparente contenente polvere Rex granulare di colore rosso del pesodi kg 1,015.Mancava, tuttavia, un fucile di tipo “doppietta” che era visibile nellafotografia consegnata da Colatrella alla guardia di cui era confidente.[OSCURATO:PERSONA] aveva negato di avere mai posseduto e di avere ivi collocato quellemunizioni, dimostrando di essere titolare di porto d’armi, di detenere giàregolarmente a casa sua nove fucili e munizioni e pertanto di non avere alcunanecessità di conservare altrove munizioni come quelle rinvenute nella roulotte,che peraltro rientravano nel numero che egli era autorizzato a detenere.Dalle sue dichiarazioni rese nell’immediatezza emergeva l’interessedell’imputato confinante in lite con lui ad accusarlo calunniosamente e, a questopunto, la guardia ambientale [OSCURATO:PERSONA] disvelava il nome del suo informatoreconfidenziale che risultava essere appunto il Colatrella.2.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal difensoredell’imputato che ha articolato quindici motivi.2.1.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova in ordine allarichiesta di rinnovazione istruttoria.La difesa lamenta che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta dirinnovazione istruttoria che avrebbe avuto ad oggetto il seguente accertamento:«se sia possibile, attraverso un esame morfologico comparativo, ricondurrel’oggetto alle armi regolarmente denunciate e detenute dal Sig. [OSCURATO:PERSONA]».La Corte territoriale era incorsa in un palese errore percettivo perché avevaritenuto che l’istanza avesse ad oggetto la sola ricerca di impronte papillari edun’eventuale connessa perizia, pronunciandosi per il rigetto solo su quest’ultimopunto, senza nulla statuire in ordine a quello avente ad oggetto la comparazionemorfologica.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di provadecisiva (la suddetta perizia morfologica), conseguente al travisamento dellaprova.La decisività dell’esame morfologico comparativo derivava dal fatto che dallafotografia consegnata dall’imputato alla guardia ambientale sembrava esserci unfucile all’interno della roulotte che poi non è stato rinvenuto; la Corte avevaillogicamente affermato, senza averne le competenze, che ulteriori accertamentierano tecnicamente impossibili e ne aveva sostenuto l’irrilevanza senza tenereconto del fatto che, se l’immagine non fosse risultata attendibile, il reato di portodi armi sarebbe venuto meno, mentre se l’accertamento avesse dimostratol’identità tra quel fucile e uno delle armi regolarmente detenute dal [OSCURATO:PERSONA],sarebbe venuto meno il reato di calunnia.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge processuale ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 533 cod. proc.pen., per violazione della regola di giudizio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» afronte di uno stallo probatorio ammesso dalla stessa Corte territoriale.Nella motivazione della sentenza impugnata si legge che in difetto di proveinerenti alla funzionalità e carattere effettivo di arma comune da sparo dell’armafotografata e rimossa, non vi è prova del fatto che l’imputato abbia portatoun’arma vera e non un’arma giocattolo, né che l’arma potesse essereeffettivamente qualificata come arma da sparo.Ne consegue che non si sarebbe potuto accertare la sua responsabilità per ilfatto contestato al capo B) che indicava quale condotta il porto di un fucile.2.4.

Con il quarto motivo si eccepisce vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della prova dellacondotta di porto.La prova della disponibilità da parte dell’imputato del munizionamentocollocato nella roulotte viene ricavata congetturalmente dal suo essereconduttore di cani, condizione che comporterebbe la sua disponibilità di armi e laprova della presenza e della rimozione del fucile viene fatta derivare da altracongettura (si afferma che, se fosse stata un’arma giocattolo, non avrebbe avutosenso farla ritrovare) e da un’inversione dell’onere della prova (si sostiene che ilmancato rinvenimento non è una prova a discarico, ma una mancata confermaprobatoria).2.5.

Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fattocome porto in luogo pubblico, anziché come detenzione in luogo privato.La mera collocazione statica del materiale all’interno della roulotte non puòintegrare la condotta di porto e il luogo in cui si è svolta è un’area privata e nonun luogo pubblico.Il fatto andava correttamente riqualificato come detenzione abusiva dimunizioni, prevista dall’art. 697 cod. pen.2.6.

Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per mancata riqualificazione del fatto, in viasubordinata, nella contravvenzione di cui all’art. 699 cod. pen.2.7.

Con il settimo motivo si censura violazione di legge sostanziale ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per illegalità della pena inflitta,avendo la Corte omesso di applicare la diminuzione obbligatoria conseguente alriconoscimento dell’attenuante della live entità del fatto.La responsabilità per il reato di cui al capo B), relativa al porto di armi emunizioni, era stata ritenuta nella sentenza impugnata in riferimento allacondotta attenuata ex art. 7 legge n. 895/1967.

Tuttavia, aveva giustificato lamancata riduzione della pena perché il giudice di primo grado non aveva tenutoconto del trasporto illegale dell’arma e aveva già applicato il minimo della pena.La sentenza impugnata non aveva, quindi, tenuto conto che dalriconoscimento di un’attenuante ad effetto speciale deve necessariamenteconseguire una diminuzione della pena ed era entrata in contraddizioneinsanabile con la sua precedente affermazione secondo la quale il trasportoillegale di arma doveva considerarsi non provato.2.8.

Con l’ottavo motivo si censura violazione di legge sostanziale ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 368 e 49cod. pen., per insussistenza del delitto di calunnia data la mancanza del delittopresupposto.Il reato di cui l’imputato avrebbe accusato [OSCURATO:PERSONA] era un illecito impossibile,visto che, come ammette la sentenza impugnata, le munizioni rinvenuterientravano tra quelle che la persona offesa avrebbe comunque potutolegalmente detenere.2.9.

Con il nono motivo si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità e violazione di leggeche rende la motivazione meramente apparente sulla sussistenza del reato-presupposto della calunnia.La Corte territoriale avrebbe fatto ricorso ad una scorciatoia argomentativa,che si risolve in una motivazione apparente, affermando che le munizionisarebbero clandestine sol perché occultate; le due nozioni non sono assimilabili ela dedotta equivalenza tra le due condizioni costituisce errore di diritto.2.10.

Con il decimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine allaricostruzione materiale del fatto.È illogica la motivazione laddove afferma che la presenza dell’alveare nonsarebbe stato un ostacolo alla contestata condotta dell’imputato, perché basatasull’assertiva affermazione che comunque qualcuno è entrato.La testimonianza dell’ispettore [OSCURATO:PERSONA] sull’inaccessibilità della roulotte èstata travisata, laddove egli aveva espressamente affermato che l’alveare avevareso loro impossibile accedere.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare un fatto storicodecisivo, cioè la documentata discrasia tra lo stato della finestra nelle fotografiefornite dell’imputato (dalle quali risultava aperta) e quello riscontrato dalla poliziagiudiziaria (che l’ha trovata chiusa).

Tale elemento dimostrava l’intervento di unterzo soggetto e spezzava la catena indiziaria.Infine la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle dichiarazionidella persona offesa che aveva riferito di altri episodi simili accaduti su sueproprietà successivamente all’episodio in esame, senza che in quei casi venisseprospettato il coinvolgimento di Colatrella; con motivo di appello di questoelemento era stata chiesta specifica valutazione ai fini della verifica di ulterioriipotesi alternativa a quella oggetto dell’impostazione accusatorie, ma lamotivazione dei giudici di secondo grado era rimasta silente.2.11.

Con l’undicesimo motivo si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità econtraddittorietà in relazione all’art. 368 cod. pen. sulla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di calunnia.La corte territoriale motiva sul punto ricorrendo a congetture: si afferma chel’imputato non si sarebbe limitato a fare una denuncia anonima per essere sicuroche la sua segnalazione fosse approfondita dall’investigatore di cui eraconfidente, ma in tal modo si afferma che non vi era un effettivo animusnecandie una lucida certezza di far avviare un procedimento penale a carico di uninnocente, quanto piuttosto una scommessa senza alcuna certezza dell’esito.2.12.

Con il dodicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità etravisamento del dato temporale sul diniego della sospensione condizionale dellapena.Il beneficio è stato negato fondando un giudizio negativo sulla personalitàdell’imputato, indicato come incline a delinquere, avendo riguardo ad unprecedente bagatellare di furto di legno distante oltre un decennio, omettendo lavalutazione del percorso di vita successivo ed erroneamente affermando che ilprecedente penale fosse ravvicinato nel tempo.2.13.

Con il tredicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 164cod. pen. sul diniego della sospensione condizionale della pena; il vizioderiverebbe dall’avere la Corte fondato il giudizio prognostico negativo sullagravità del fatto, quando invece il reato più grave, il porto di fucile, non eradimostrato.2.14.

Con il quattordicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge sostanziale per illegittimavalutazione di un reato connesso ai fini del diniego della causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).Il giudizio sulla particolare tenuità va condotto per singolo reato, mentre ildiniego della Corte territoriale è basato sull’assunto che il reato concernente lemunizioni fosse strutturalmente funzionale alla calunnia.2.15.

Con il quindicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà sul diniego dellacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.Apodittica è l’affermazione che il quantitativo di munizioni rinvenute siasignificativo nonostante fosse pari ad una minima percentuale rispetto a quellaprevista per la soglia di detenzione.

Contraddittoria è l’affermazione che valorizzale conseguenze morali e materiali cagionate dalle condotte rispettoall’affermazione contenuta nella stessa sentenza dell’assoluta irrilevanza delprofilo del danno economico.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Con memoria depositata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. il difensoredell’imputato ha ripreso ed ampliato, ulteriormente argomentandoli anche inreplica alle conclusioni del Procuratore Generale, i motivi proposti nell’originarioricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

I primi due motivi sono inammissibili.Secondo la difesa, la Corte aveva respinto la richiesta istruttoria che avevaad oggetto la verifica, attraverso un esame morfologico comparativo, circa lariconducibilità dell’oggetto sequestrato alle armi regolarmente denunciate edetenute dal [OSCURATO:PERSONA], ed era incorsa in un palese errore percettivoconsiderandola limitata alla sola ricerca di impronte papillari ed un’eventualeconnessa perizia; si sarebbe così pronunciata per il rigetto solo su quest’ultimomezzo istruttorio, senza nulla statuire in ordine alla richiesta avente ad oggettola comparazione morfologica.Avrebbe così travisato il quadro probatorio, non comprendendo che ladecisività dell’esame morfologico comparativo derivava dal fatto che la fotografiaconsegnata dall’imputato alla guardia ambientale mostrava un fucile all’internodella roulotte che poi non è stato rinvenuto; e così affermando, senza averne lecompetenze, che ulteriori accertamenti erano tecnicamente impossibili.Tali considerazioni sono manifestamente infondate.Il giudice di merito ha, invece, preso specificamente in esame entrambe lerichieste istruttorie, non solo quella della ricerca delle impronte papillari.Si legge alla pag. 12 della sentenza impugnata che «del tutto impossibile èla verifica delle caratteristiche dell’arma occultata e poi fatta sparire non essendocerto possibile da una fotografia ricavarle»; peraltro più ampiamente su tutte lerichieste si fa notare che ogni indagine sarebbe meramente esplorativa «adistanza di tempo dai fatti ed ignorando le condizioni di prelievo e custodia deireperti» e che, alla luce delle altre considerazioni svolte nella sentenzamedesima, si sarebbero rivelate del tutto irrilevanti.A fronte di questa chiara motivazione, deve ricordarsi che «la rinnovazionedell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezzadell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale alquale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella suadiscrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez.

U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01).Orbene è sull’esercizio di tale discrezionalità che può svolgersi il sindacato dilegittimità, da operare, tuttavia, entro limiti assai ristretti.E difatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, «ilsindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezzadella motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sullarichiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sullaconcreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsinell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n.34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01; sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv.269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv. 237689-01).In particolare, deve affermarsi, anche nel caso di specie, che «il rigettodell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae alsindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione delladecisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiutavalutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 280589-01).3.

Il terzo motivo è inammissibile perché confuta con argomenti di merodissenso un profilo della motivazione inerente al dubbio sulle caratteristiche delfucile fotografato e non rinvenuto.Si sostiene che non vi è prova del fatto che l’imputato abbia portato un’armavera e non un’arma giocattolo, né che l’arma potesse essere effettivamentequalificata come arma da sparo e per questo si afferma che non si sarebbepotuto accertare la responsabilità dell’imputato per il fatto contestato al capo B)che indicava quale condotta anche il porto di un fucile.La questione è, tuttavia, risolta dal fatto che già il giudice di primo grado hatenuto conto solo della condotta di porto di munizioni nel calcolare la pena e perquesto il giudice di secondo grado non ha ritenuto rilevante il fatto che nonpotesse aversi certezza che per lasciare quel materiale nella roulotte l’imputatoavesse anche trasportato un’arma efficiente da sparo.4.

Il quarto motivo censura un passaggio irrilevante della motivazione: laprova del fatto che sia stato l’imputato a reperire e collocare il materiale nellaroulotte è ricavata da plurimi elementi indiziari: la sua iniziativa, il movente, ilcambio della versione su come avesse potuto accorgersi di essi all’interno delmezzo abbandonato senza dare alcuna plausibile spiegazione, l’avere costuitaciuto di essere a conoscenza di chi fosse il proprietario del terreno e dei motividi tensione che intercorrevano con lui.5.

Il quinto e il sesto motivo sono infondati, per le medesime ragioni.Si lamenta, con il quinto motivo, l’erronea qualificazione giuridica del fattocome porto di munizioni in luogo pubblico, anziché come detenzione in luogoprivato; per questo il fatto andava qualificato come detenzione abusiva dimunizioni, prevista dall’art. 697 cod. pen.; il sesto motivo lamenta, in viasubordinata, la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cuiall’art. 699 cod. pen.Insegna la giurisprudenza che «in tema di porto illegale di arma da sparo,deve ritenersi aperto al pubblico non solo il luogo accessibile e frequentabile daun numero indefinito di persone, ma anche quello nel quale possano accedereuna o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti, purché nonpredeterminabili, specie quando chi esercita sul luogo un potere di fatto o didiritto non può far ricorso al "jus excludendi" per giustificati motivi. (Fattispecierelativa a porto illegale di fucile da caccia in fondo solo in parte recintato)». (Sez.1, n. 3187 del 10/02/2000, Russo, Rv. 215512 - 01)E ancora: «Ai fini della configurabilità del delitto di porto illegale di arma dafuoco, per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunquepuò accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'interacategoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti cheabbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizionedi chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto» (Sez. 1, n. 16690 del27/03/2008, Bellachioma, Rv. 240116 – 01: fattispecie relativa a porto illegale dipistola in fondo rustico di esclusiva proprietà dell'imputato, ma apertoall'esercizio venatorio).La sentenza impugnata contiene una compiuta descrizione dei luoghi emostra come la roulotte si trovasse incustodita in un fondo agricolo aperto eaccessibile a chiunque, per quanto impervia ne fosse via di ingresso e pur inpresenza di ostacoli del tutto superabili, come quello costituito dalla presenza diun alveare, comunque successivamente rimosso.6.

Il settimo motivo è inammissibile, perché è manifestamente infondata ladeduzione circa l’illegalità della pena inflitta; secondo la difesa, nonostante per ilreato di cui al capo B), relativo al porto di armi e munizioni, sia stata applicatal’attenuante di cui all’art. 7 legge n. 895/1967, il giudice di secondo grado nonaveva proceduto alla conseguente riduzione della pena perché il giudice di primogrado non aveva tenuto conto del trasporto illegale dell’arma e aveva giàapplicato il minimo della pena.Tuttavia, la pena applicata rientra nella forbice edittale anche alla lucedell’applicazione dell’art. 7 l. n. 895/1967 e come tale il giudice potevaplausibilmente graduarla, motivando – così come ha fatto – in relazione allacomplessiva gravità della condotta.La nozione di pena illegale è stata chiaramente fissata da Sez.

U, n. 38809del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, le quali ritengono che essa «nonpossa estendersi sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativodella sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una penaestranea all'ordinamento per specie, genere o quantità.

In altri termini, la pena èillegale, ai fini qui rilevanti del rilievo officioso anche in caso di inammissibilità delricorso, non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri dideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisceapprontando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non siaprevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dallalegge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore.

Indefinitiva, è necessario che la nozione di pena illegale, come si diceva inprincipio, venga calibrata sulla sua funzione di rappresentare l'altro polo delgiudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanzie sottese algiudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta alrischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorio riconosciuto algiudice».Pertanto, la censura così formulata è manifestamente infondata.7.

L’ottavo motivo è infondato.Si sostiene l’insussistenza del delitto di calunnia data la mancanza del delittopresupposto, perché il reato di cui l’imputato avrebbe accusato [OSCURATO:PERSONA] era unillecito impossibile, visto che le munizioni rinvenute rientravano tra quelle che lapersona offesa avrebbe comunque potuto legalmente detenere.Tuttavia, la deduzione non tiene conto del fatto che può ritenersi laimpossibilita di configurare il reato di calunnia per l'inidoneità dell'azione a lederegli interessi protetti, a norma dell'art 49 cod pen., solo quando la falsarappresentazione dei fatti, da parte del soggetto agente, non è idonea adeterminare l'apertura di un procedimento penale nei confronti della personaingiustamente accusata (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 17600 del 08/04/2026,Laudisio, Rv. 290041 – 01); o se l’accusa si presenti con caratteri di immediatainverosimiglianza per il suo contenuto, per le circostanze in cui è effettuata, per imodi in cui è espressa (orientamento questo ribadito sin da Sez. 3, n. 12054 del24/04/1978, Ganci, Rv. 140084 – 01).Perché sia integrato il reato è sufficiente che la falsa incolpazione comportianche solo la verifica dei presupposti di una fattispecie di reato a carico deldenunciato, con un’attività che, sviluppandosi su circostanze non veritiere, è giàpotenzialmente idonea a determinare uno sviamento per l'amministrazione dellagiustizia (Sez. 6, n. 8671 del 09/01/2026, Buonocore, Rv. 289543 – 01).A prescindere dal fatto che quelle munizioni avrebbero potuto esseredetenute legittimamente dal [OSCURATO:PERSONA], l’imputato ha creato le condizioni diapparenza per dare avvio ad un procedimento penale con ipotesi di accusa daverificare a carico della parte civile.8.

Il nono motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.Secondo la difesa, la motivazione sulla sussistenza del reato-presuppostodella calunnia sarebbe apparente; la detenzione delle munizioni clandestinesarebbe stata rappresentata, secondo i giudici, per il solo fatto che eranooccultate, ma ciò che si occulta non necessariamente è clandestino.Ma tale doglianza non si confronta con l’articolata motivazione dellasentenza impugnata che ricollega l’illiceità della condotta di calunnia allarappresentazione non di una situazione di mero occultamento delle munizioni,ma dalla creazione di una situazione che in apparenza rendeva incerta e pertantoanche illecita l’origine delle munizioni stesse.9.

Il decimo motivo verte su profili del tutto irrilevanti: l’alveare, checomunque non impedì l’accesso nemmeno agli operanti, che atteserol’allontanamento delle api; la finestra, che se aperta o chiusa resta in ogni casoelemento secondario della ricostruzione; gli episodi simili accaduti su proprietàdella persona offesa successivamente all’episodio in esame, senza che in queicasi venisse prospettato il coinvolgimento di Colatrella, sono un riferimento deltutto generico.Si tratta di un’articolata censura che richiama plurimi profili fattuali, ma nonevidenzia alcun elemento decisivo per escludere la responsabilità dell’imputato, ilquale, comunque, è l’autore della confidenza investigativa che ha indirizzatol’indagine e che comunque non poteva che essere già stato sui luoghi, entrandoe vedendo lo stato della roulotte dove erano state collocate le munizioni.10.

Del tutto fuori fuoco è l’undicesimo motivo che censura la motivazionesul l ’e lemento soggett ivo, che è ampiamente dimostrato in fattodall’apprezzamento delle plurime e convergenti prove dell’artificiosaprecostituzione da parte dell’imputato delle condizioni per accusare [OSCURATO:PERSONA],poste in atto approfittando dell’instaurato rapporto confidenziale con la guardiaambientale.11.

Il dodicesimo motivo ravvisa vizio di motivazione per manifesta illogicitàe travisamento del dato temporale sul diniego della sospensione condizionaledella pena, ma ha contenuto meramente rivalutativo, visto che si limita alamentare che il giudizio di inaffidabilità dell’imputato sarebbe basato su unprecedente bagatellare di furto di legno distante oltre un decennio e non avrebbevalutato il suo percorso di vita successivo.La censura, peraltro, non si confronta con lo specifico presuppostopreclusivo indicato dai giudici di merito (il divieto di concessione del beneficio achi ne abbia fruito e la mancata dichiarazione di disponibilità dell’imputato allaconcessione della sospensione condizionale della pena subordinata a condizione)e non tiene conto del fatto che è stata presa in considerazione anche lacommissione di altri gravi reati dopo il furto di due quintali di faggio da un parcodemaniale; l’affermazione dell’esistenza di tali altri gravi fatti non èspecificamente contestata dalla difesa.Ne deriva anche la scarsa pertinenza della censura contenuta neltredicesimo motivo che rispetto al diniego del beneficio ravvisa vizi nel fatto cheil giudizio prognostico negativo scaturisse dalla gravità del fatto, quando invece ilreato più grave, il porto di fucile, non sarebbe dimostrato.12.

Manifestamente infondato è il quattordicesimo motivo che lamental’illegittima valutazione di un reato connesso ai fini del diniego della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), perché ilgiudice di merito non avrebbe valutato separatamente le condotte contestate perverificarne la compatibilità con il chiesto beneficio e lo avrebbe negato per ilreato di cui al capo B) sull’assunto che il reato concernente le munizioni fossestrutturalmente funzionale alla calunnia.Secondo la più autorevole giurisprudenza, «la pluralità di reati unificati nelvincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale puòessere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva dellafattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previstedall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o perqualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie diindicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti incontinuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delledisposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive dellecondotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dalperiodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi aifatti» (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).Le valutazioni svolte dalla Corte territoriale hanno perciò tenuto conto dellacomplessiva gravità delle condotte tra loro preordinate per il fine illecito didanneggiare la persona offesa da conseguire anche a costo di reperireillecitamente munizioni e armi e di strumentalizzare l’amministrazione dellagiustizia.

E la conclusione relativa alla non concedibilità del beneficio di cui all’art.131-bis cod. pen. risulta plausibilmente giustificata.Dal che deriva l’infondatezza anche del quindicesimo motivo, che sosteneval’illogicità dell’affermazione che il quantitativo di munizioni rinvenute fossesignificativo della gravità del fatto, mentre inconcludente risulta la connessacritica alla valorizzazione da parte della Corte territoriale delle conseguenzemorali e materiali cagionate dalle condotte, ritenuta contraddittoria rispettoall’assenza di danno economico quantificabile.13.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 19/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 19/01/2026, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Avellino che ha ritenuto LucianoColatrella colpevole dei reati di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di portoillegale di armi e munizioni e lo ha condannato, previa riunione delle condottesotto il vincolo della continuazione, alla pena di un anno e cinque mesi direclusione, disponendo le connesse statuizioni accessorie e civili.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, che era una fonteconfidenziale della guardia ambientale [OSCURATO:PERSONA], aveva segnalato acostui la presenza di armi all’interno di una roulotte abbandonata in unamontagna di Caposele, consegnandogli anche delle foto, tacendogli di essere aconoscenza del fatto che il titolare di quell’appezzamento di terreno fosse un suoconfinante, [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva avuto dei contrasti.Quando la guardia ambientale con l’ispettore di [OSCURATO:PERSONA] sirecarono sul posto, dovettero lasciare l’auto a circa 300 metri dalla roulotte eprocedere a piedi per raggiungerla; forzarono la porta, vi trovarono un grossoalveare e vi entrarono per la perquisizione dopo l’uscita delle api. Trovarono al disotto di una coperta due tubi in pvc, uno vuoto e uno contenente cartucce divario calibro: 17 cartucce cal. 12 a palla singola di marche e colori diversi; 16cartucce cal. 30-06 sprg; 6 cartucce cal. 30-06 contenute in un portacartucce dimetalli di colore ottone; 2 cartucce di tipo Flobert a pallini; una busta dicellophane trasparente contenente polvere Rex granulare di colore rosso del pesodi kg 1,015.Mancava, tuttavia, un fucile di tipo “doppietta” che era visibile nellafotografia consegnata da Colatrella alla guardia di cui era confidente.[OSCURATO:PERSONA] aveva negato di avere mai posseduto e di avere ivi collocato quellemunizioni, dimostrando di essere titolare di porto d’armi, di detenere giàregolarmente a casa sua nove fucili e munizioni e pertanto di non avere alcunanecessità di conservare altrove munizioni come quelle rinvenute nella roulotte,che peraltro rientravano nel numero che egli era autorizzato a detenere.Dalle sue dichiarazioni rese nell’immediatezza emergeva l’interessedell’imputato confinante in lite con lui ad accusarlo calunniosamente e, a questopunto, la guardia ambientale [OSCURATO:PERSONA] disvelava il nome del suo informatoreconfidenziale che risultava essere appunto il Colatrella.2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal difensoredell’imputato che ha articolato quindici motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova in ordine allarichiesta di rinnovazione istruttoria.La difesa lamenta che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta dirinnovazione istruttoria che avrebbe avuto ad oggetto il seguente accertamento:«se sia possibile, attraverso un esame morfologico comparativo, ricondurrel’oggetto alle armi regolarmente denunciate e detenute dal Sig. [OSCURATO:PERSONA]».La Corte territoriale era incorsa in un palese errore percettivo perché avevaritenuto che l’istanza avesse ad oggetto la sola ricerca di impronte papillari edun’eventuale connessa perizia, pronunciandosi per il rigetto solo su quest’ultimopunto, senza nulla statuire in ordine a quello avente ad oggetto la comparazionemorfologica.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di provadecisiva (la suddetta perizia morfologica), conseguente al travisamento dellaprova.La decisività dell’esame morfologico comparativo derivava dal fatto che dallafotografia consegnata dall’imputato alla guardia ambientale sembrava esserci unfucile all’interno della roulotte che poi non è stato rinvenuto; la Corte avevaillogicamente affermato, senza averne le competenze, che ulteriori accertamentierano tecnicamente impossibili e ne aveva sostenuto l’irrilevanza senza tenereconto del fatto che, se l’immagine non fosse risultata attendibile, il reato di portodi armi sarebbe venuto meno, mentre se l’accertamento avesse dimostratol’identità tra quel fucile e uno delle armi regolarmente detenute dal [OSCURATO:PERSONA],sarebbe venuto meno il reato di calunnia.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge processuale ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 533 cod. proc.pen., per violazione della regola di giudizio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» afronte di uno stallo probatorio ammesso dalla stessa Corte territoriale.Nella motivazione della sentenza impugnata si legge che in difetto di proveinerenti alla funzionalità e carattere effettivo di arma comune da sparo dell’armafotografata e rimossa, non vi è prova del fatto che l’imputato abbia portatoun’arma vera e non un’arma giocattolo, né che l’arma potesse essereeffettivamente qualificata come arma da sparo.Ne consegue che non si sarebbe potuto accertare la sua responsabilità per ilfatto contestato al capo B) che indicava quale condotta il porto di un fucile.2.4. Con il quarto motivo si eccepisce vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della prova dellacondotta di porto.La prova della disponibilità da parte dell’imputato del munizionamentocollocato nella roulotte viene ricavata congetturalmente dal suo essereconduttore di cani, condizione che comporterebbe la sua disponibilità di armi e laprova della presenza e della rimozione del fucile viene fatta derivare da altracongettura (si afferma che, se fosse stata un’arma giocattolo, non avrebbe avutosenso farla ritrovare) e da un’inversione dell’onere della prova (si sostiene che ilmancato rinvenimento non è una prova a discarico, ma una mancata confermaprobatoria).2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fattocome porto in luogo pubblico, anziché come detenzione in luogo privato.La mera collocazione statica del materiale all’interno della roulotte non puòintegrare la condotta di porto e il luogo in cui si è svolta è un’area privata e nonun luogo pubblico.Il fatto andava correttamente riqualificato come detenzione abusiva dimunizioni, prevista dall’art. 697 cod. pen.2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per mancata riqualificazione del fatto, in viasubordinata, nella contravvenzione di cui all’art. 699 cod. pen.2.7. Con il settimo motivo si censura violazione di legge sostanziale ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per illegalità della pena inflitta,avendo la Corte omesso di applicare la diminuzione obbligatoria conseguente alriconoscimento dell’attenuante della live entità del fatto.La responsabilità per il reato di cui al capo B), relativa al porto di armi emunizioni, era stata ritenuta nella sentenza impugnata in riferimento allacondotta attenuata ex art. 7 legge n. 895/1967. Tuttavia, aveva giustificato lamancata riduzione della pena perché il giudice di primo grado non aveva tenutoconto del trasporto illegale dell’arma e aveva già applicato il minimo della pena.La sentenza impugnata non aveva, quindi, tenuto conto che dalriconoscimento di un’attenuante ad effetto speciale deve necessariamenteconseguire una diminuzione della pena ed era entrata in contraddizioneinsanabile con la sua precedente affermazione secondo la quale il trasportoillegale di arma doveva considerarsi non provato.2.8. Con l’ottavo motivo si censura violazione di legge sostanziale ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 368 e 49cod. pen., per insussistenza del delitto di calunnia data la mancanza del delittopresupposto.Il reato di cui l’imputato avrebbe accusato [OSCURATO:PERSONA] era un illecito impossibile,visto che, come ammette la sentenza impugnata, le munizioni rinvenuterientravano tra quelle che la persona offesa avrebbe comunque potutolegalmente detenere.2.9. Con il nono motivo si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità e violazione di leggeche rende la motivazione meramente apparente sulla sussistenza del reato-presupposto della calunnia.La Corte territoriale avrebbe fatto ricorso ad una scorciatoia argomentativa,che si risolve in una motivazione apparente, affermando che le munizionisarebbero clandestine sol perché occultate; le due nozioni non sono assimilabili ela dedotta equivalenza tra le due condizioni costituisce errore di diritto.2.10. Con il decimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine allaricostruzione materiale del fatto.È illogica la motivazione laddove afferma che la presenza dell’alveare nonsarebbe stato un ostacolo alla contestata condotta dell’imputato, perché basatasull’assertiva affermazione che comunque qualcuno è entrato.La testimonianza dell’ispettore [OSCURATO:PERSONA] sull’inaccessibilità della roulotte èstata travisata, laddove egli aveva espressamente affermato che l’alveare avevareso loro impossibile accedere.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare un fatto storicodecisivo, cioè la documentata discrasia tra lo stato della finestra nelle fotografiefornite dell’imputato (dalle quali risultava aperta) e quello riscontrato dalla poliziagiudiziaria (che l’ha trovata chiusa). Tale elemento dimostrava l’intervento di unterzo soggetto e spezzava la catena indiziaria.Infine la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle dichiarazionidella persona offesa che aveva riferito di altri episodi simili accaduti su sueproprietà successivamente all’episodio in esame, senza che in quei casi venisseprospettato il coinvolgimento di Colatrella; con motivo di appello di questoelemento era stata chiesta specifica valutazione ai fini della verifica di ulterioriipotesi alternativa a quella oggetto dell’impostazione accusatorie, ma lamotivazione dei giudici di secondo grado era rimasta silente.2.11. Con l’undicesimo motivo si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità econtraddittorietà in relazione all’art. 368 cod. pen. sulla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di calunnia.La corte territoriale motiva sul punto ricorrendo a congetture: si afferma chel’imputato non si sarebbe limitato a fare una denuncia anonima per essere sicuroche la sua segnalazione fosse approfondita dall’investigatore di cui eraconfidente, ma in tal modo si afferma che non vi era un effettivo animusnecandie una lucida certezza di far avviare un procedimento penale a carico di uninnocente, quanto piuttosto una scommessa senza alcuna certezza dell’esito.2.12. Con il dodicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità etravisamento del dato temporale sul diniego della sospensione condizionale dellapena.Il beneficio è stato negato fondando un giudizio negativo sulla personalitàdell’imputato, indicato come incline a delinquere, avendo riguardo ad unprecedente bagatellare di furto di legno distante oltre un decennio, omettendo lavalutazione del percorso di vita successivo ed erroneamente affermando che ilprecedente penale fosse ravvicinato nel tempo.2.13. Con il tredicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 164cod. pen. sul diniego della sospensione condizionale della pena; il vizioderiverebbe dall’avere la Corte fondato il giudizio prognostico negativo sullagravità del fatto, quando invece il reato più grave, il porto di fucile, non eradimostrato.2.14. Con il quattordicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge sostanziale per illegittimavalutazione di un reato connesso ai fini del diniego della causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).Il giudizio sulla particolare tenuità va condotto per singolo reato, mentre ildiniego della Corte territoriale è basato sull’assunto che il reato concernente lemunizioni fosse strutturalmente funzionale alla calunnia.2.15. Con il quindicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà sul diniego dellacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.Apodittica è l’affermazione che il quantitativo di munizioni rinvenute siasignificativo nonostante fosse pari ad una minima percentuale rispetto a quellaprevista per la soglia di detenzione. Contraddittoria è l’affermazione che valorizzale conseguenze morali e materiali cagionate dalle condotte rispettoall’affermazione contenuta nella stessa sentenza dell’assoluta irrilevanza delprofilo del danno economico.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Con memoria depositata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. il difensoredell’imputato ha ripreso ed ampliato, ulteriormente argomentandoli anche inreplica alle conclusioni del Procuratore Generale, i motivi proposti nell’originarioricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. I primi due motivi sono inammissibili.Secondo la difesa, la Corte aveva respinto la richiesta istruttoria che avevaad oggetto la verifica, attraverso un esame morfologico comparativo, circa lariconducibilità dell’oggetto sequestrato alle armi regolarmente denunciate edetenute dal [OSCURATO:PERSONA], ed era incorsa in un palese errore percettivoconsiderandola limitata alla sola ricerca di impronte papillari ed un’eventualeconnessa perizia; si sarebbe così pronunciata per il rigetto solo su quest’ultimomezzo istruttorio, senza nulla statuire in ordine alla richiesta avente ad oggettola comparazione morfologica.Avrebbe così travisato il quadro probatorio, non comprendendo che ladecisività dell’esame morfologico comparativo derivava dal fatto che la fotografiaconsegnata dall’imputato alla guardia ambientale mostrava un fucile all’internodella roulotte che poi non è stato rinvenuto; e così affermando, senza averne lecompetenze, che ulteriori accertamenti erano tecnicamente impossibili.Tali considerazioni sono manifestamente infondate.Il giudice di merito ha, invece, preso specificamente in esame entrambe lerichieste istruttorie, non solo quella della ricerca delle impronte papillari.Si legge alla pag. 12 della sentenza impugnata che «del tutto impossibile èla verifica delle caratteristiche dell’arma occultata e poi fatta sparire non essendocerto possibile da una fotografia ricavarle»; peraltro più ampiamente su tutte lerichieste si fa notare che ogni indagine sarebbe meramente esplorativa «adistanza di tempo dai fatti ed ignorando le condizioni di prelievo e custodia deireperti» e che, alla luce delle altre considerazioni svolte nella sentenzamedesima, si sarebbero rivelate del tutto irrilevanti.A fronte di questa chiara motivazione, deve ricordarsi che «la rinnovazionedell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezzadell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale alquale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella suadiscrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez. U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01).Orbene è sull’esercizio di tale discrezionalità che può svolgersi il sindacato dilegittimità, da operare, tuttavia, entro limiti assai ristretti.E difatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, «ilsindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezzadella motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sullarichiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sullaconcreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsinell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n.34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01; sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv.269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv. 237689-01).In particolare, deve affermarsi, anche nel caso di specie, che «il rigettodell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae alsindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione delladecisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiutavalutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 280589-01).3. Il terzo motivo è inammissibile perché confuta con argomenti di merodissenso un profilo della motivazione inerente al dubbio sulle caratteristiche delfucile fotografato e non rinvenuto.Si sostiene che non vi è prova del fatto che l’imputato abbia portato un’armavera e non un’arma giocattolo, né che l’arma potesse essere effettivamentequalificata come arma da sparo e per questo si afferma che non si sarebbepotuto accertare la responsabilità dell’imputato per il fatto contestato al capo B)che indicava quale condotta anche il porto di un fucile.La questione è, tuttavia, risolta dal fatto che già il giudice di primo grado hatenuto conto solo della condotta di porto di munizioni nel calcolare la pena e perquesto il giudice di secondo grado non ha ritenuto rilevante il fatto che nonpotesse aversi certezza che per lasciare quel materiale nella roulotte l’imputatoavesse anche trasportato un’arma efficiente da sparo.4. Il quarto motivo censura un passaggio irrilevante della motivazione: laprova del fatto che sia stato l’imputato a reperire e collocare il materiale nellaroulotte è ricavata da plurimi elementi indiziari: la sua iniziativa, il movente, ilcambio della versione su come avesse potuto accorgersi di essi all’interno delmezzo abbandonato senza dare alcuna plausibile spiegazione, l’avere costuitaciuto di essere a conoscenza di chi fosse il proprietario del terreno e dei motividi tensione che intercorrevano con lui.5. Il quinto e il sesto motivo sono infondati, per le medesime ragioni.Si lamenta, con il quinto motivo, l’erronea qualificazione giuridica del fattocome porto di munizioni in luogo pubblico, anziché come detenzione in luogoprivato; per questo il fatto andava qualificato come detenzione abusiva dimunizioni, prevista dall’art. 697 cod. pen.; il sesto motivo lamenta, in viasubordinata, la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cuiall’art. 699 cod. pen.Insegna la giurisprudenza che «in tema di porto illegale di arma da sparo,deve ritenersi aperto al pubblico non solo il luogo accessibile e frequentabile daun numero indefinito di persone, ma anche quello nel quale possano accedereuna o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti, purché nonpredeterminabili, specie quando chi esercita sul luogo un potere di fatto o didiritto non può far ricorso al "jus excludendi" per giustificati motivi. (Fattispecierelativa a porto illegale di fucile da caccia in fondo solo in parte recintato)». (Sez.1, n. 3187 del 10/02/2000, Russo, Rv. 215512 - 01)E ancora: «Ai fini della configurabilità del delitto di porto illegale di arma dafuoco, per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunquepuò accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'interacategoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti cheabbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizionedi chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto» (Sez. 1, n. 16690 del27/03/2008, Bellachioma, Rv. 240116 – 01: fattispecie relativa a porto illegale dipistola in fondo rustico di esclusiva proprietà dell'imputato, ma apertoall'esercizio venatorio).La sentenza impugnata contiene una compiuta descrizione dei luoghi emostra come la roulotte si trovasse incustodita in un fondo agricolo aperto eaccessibile a chiunque, per quanto impervia ne fosse via di ingresso e pur inpresenza di ostacoli del tutto superabili, come quello costituito dalla presenza diun alveare, comunque successivamente rimosso.6. Il settimo motivo è inammissibile, perché è manifestamente infondata ladeduzione circa l’illegalità della pena inflitta; secondo la difesa, nonostante per ilreato di cui al capo B), relativo al porto di armi e munizioni, sia stata applicatal’attenuante di cui all’art. 7 legge n. 895/1967, il giudice di secondo grado nonaveva proceduto alla conseguente riduzione della pena perché il giudice di primogrado non aveva tenuto conto del trasporto illegale dell’arma e aveva giàapplicato il minimo della pena.Tuttavia, la pena applicata rientra nella forbice edittale anche alla lucedell’applicazione dell’art. 7 l. n. 895/1967 e come tale il giudice potevaplausibilmente graduarla, motivando – così come ha fatto – in relazione allacomplessiva gravità della condotta.La nozione di pena illegale è stata chiaramente fissata da Sez. U, n. 38809del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, le quali ritengono che essa «nonpossa estendersi sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativodella sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una penaestranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena èillegale, ai fini qui rilevanti del rilievo officioso anche in caso di inammissibilità delricorso, non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri dideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisceapprontando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non siaprevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dallalegge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Indefinitiva, è necessario che la nozione di pena illegale, come si diceva inprincipio, venga calibrata sulla sua funzione di rappresentare l'altro polo delgiudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanzie sottese algiudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta alrischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorio riconosciuto algiudice».Pertanto, la censura così formulata è manifestamente infondata.7. L’ottavo motivo è infondato.Si sostiene l’insussistenza del delitto di calunnia data la mancanza del delittopresupposto, perché il reato di cui l’imputato avrebbe accusato [OSCURATO:PERSONA] era unillecito impossibile, visto che le munizioni rinvenute rientravano tra quelle che lapersona offesa avrebbe comunque potuto legalmente detenere.Tuttavia, la deduzione non tiene conto del fatto che può ritenersi laimpossibilita di configurare il reato di calunnia per l'inidoneità dell'azione a lederegli interessi protetti, a norma dell'art 49 cod pen., solo quando la falsarappresentazione dei fatti, da parte del soggetto agente, non è idonea adeterminare l'apertura di un procedimento penale nei confronti della personaingiustamente accusata (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 17600 del 08/04/2026,Laudisio, Rv. 290041 – 01); o se l’accusa si presenti con caratteri di immediatainverosimiglianza per il suo contenuto, per le circostanze in cui è effettuata, per imodi in cui è espressa (orientamento questo ribadito sin da Sez. 3, n. 12054 del24/04/1978, Ganci, Rv. 140084 – 01).Perché sia integrato il reato è sufficiente che la falsa incolpazione comportianche solo la verifica dei presupposti di una fattispecie di reato a carico deldenunciato, con un’attività che, sviluppandosi su circostanze non veritiere, è giàpotenzialmente idonea a determinare uno sviamento per l'amministrazione dellagiustizia (Sez. 6, n. 8671 del 09/01/2026, Buonocore, Rv. 289543 – 01).A prescindere dal fatto che quelle munizioni avrebbero potuto esseredetenute legittimamente dal [OSCURATO:PERSONA], l’imputato ha creato le condizioni diapparenza per dare avvio ad un procedimento penale con ipotesi di accusa daverificare a carico della parte civile.8. Il nono motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.Secondo la difesa, la motivazione sulla sussistenza del reato-presuppostodella calunnia sarebbe apparente; la detenzione delle munizioni clandestinesarebbe stata rappresentata, secondo i giudici, per il solo fatto che eranooccultate, ma ciò che si occulta non necessariamente è clandestino.Ma tale doglianza non si confronta con l’articolata motivazione dellasentenza impugnata che ricollega l’illiceità della condotta di calunnia allarappresentazione non di una situazione di mero occultamento delle munizioni,ma dalla creazione di una situazione che in apparenza rendeva incerta e pertantoanche illecita l’origine delle munizioni stesse.9. Il decimo motivo verte su profili del tutto irrilevanti: l’alveare, checomunque non impedì l’accesso nemmeno agli operanti, che atteserol’allontanamento delle api; la finestra, che se aperta o chiusa resta in ogni casoelemento secondario della ricostruzione; gli episodi simili accaduti su proprietàdella persona offesa successivamente all’episodio in esame, senza che in queicasi venisse prospettato il coinvolgimento di Colatrella, sono un riferimento deltutto generico.Si tratta di un’articolata censura che richiama plurimi profili fattuali, ma nonevidenzia alcun elemento decisivo per escludere la responsabilità dell’imputato, ilquale, comunque, è l’autore della confidenza investigativa che ha indirizzatol’indagine e che comunque non poteva che essere già stato sui luoghi, entrandoe vedendo lo stato della roulotte dove erano state collocate le munizioni.10. Del tutto fuori fuoco è l’undicesimo motivo che censura la motivazionesul l ’e lemento soggett ivo, che è ampiamente dimostrato in fattodall’apprezzamento delle plurime e convergenti prove dell’artificiosaprecostituzione da parte dell’imputato delle condizioni per accusare [OSCURATO:PERSONA],poste in atto approfittando dell’instaurato rapporto confidenziale con la guardiaambientale.11. Il dodicesimo motivo ravvisa vizio di motivazione per manifesta illogicitàe travisamento del dato temporale sul diniego della sospensione condizionaledella pena, ma ha contenuto meramente rivalutativo, visto che si limita alamentare che il giudizio di inaffidabilità dell’imputato sarebbe basato su unprecedente bagatellare di furto di legno distante oltre un decennio e non avrebbevalutato il suo percorso di vita successivo.La censura, peraltro, non si confronta con lo specifico presuppostopreclusivo indicato dai giudici di merito (il divieto di concessione del beneficio achi ne abbia fruito e la mancata dichiarazione di disponibilità dell’imputato allaconcessione della sospensione condizionale della pena subordinata a condizione)e non tiene conto del fatto che è stata presa in considerazione anche lacommissione di altri gravi reati dopo il furto di due quintali di faggio da un parcodemaniale; l’affermazione dell’esistenza di tali altri gravi fatti non èspecificamente contestata dalla difesa.Ne deriva anche la scarsa pertinenza della censura contenuta neltredicesimo motivo che rispetto al diniego del beneficio ravvisa vizi nel fatto cheil giudizio prognostico negativo scaturisse dalla gravità del fatto, quando invece ilreato più grave, il porto di fucile, non sarebbe dimostrato.12. Manifestamente infondato è il quattordicesimo motivo che lamental’illegittima valutazione di un reato connesso ai fini del diniego della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), perché ilgiudice di merito non avrebbe valutato separatamente le condotte contestate perverificarne la compatibilità con il chiesto beneficio e lo avrebbe negato per ilreato di cui al capo B) sull’assunto che il reato concernente le munizioni fossestrutturalmente funzionale alla calunnia.Secondo la più autorevole giurisprudenza, «la pluralità di reati unificati nelvincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale puòessere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva dellafattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previstedall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o perqualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie diindicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti incontinuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delledisposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive dellecondotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dalperiodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi aifatti» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).Le valutazioni svolte dalla Corte territoriale hanno perciò tenuto conto dellacomplessiva gravità delle condotte tra loro preordinate per il fine illecito didanneggiare la persona offesa da conseguire anche a costo di reperireillecitamente munizioni e armi e di strumentalizzare l’amministrazione dellagiustizia. E la conclusione relativa alla non concedibilità del beneficio di cui all’art.131-bis cod. pen. risulta plausibilmente giustificata.Dal che deriva l’infondatezza anche del quindicesimo motivo, che sosteneval’illogicità dell’affermazione che il quantitativo di munizioni rinvenute fossesignificativo della gravità del fatto, mentre inconcludente risulta la connessacritica alla valorizzazione da parte della Corte territoriale delle conseguenzemorali e materiali cagionate dalle condotte, ritenuta contraddittoria rispettoall’assenza di danno economico quantificabile.13. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30796/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris