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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10948/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLIavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 5 luglio 2021 la Corte d'assise di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del proprietario del bene, [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo al processo di cognizione celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA]Anno, disponeva la revoca della confisca avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Lecce alla via Martiri delle Foibe n. 11, in catasto al foglio 154, particella 169, subalterno 1 ed il terreno cui l'immobile accede, sito nel Comune di Lecce alla via Martiri delle Foibe, in catasto al foglio 154 particella

169. La confisca era stata disposta con sentenza 15 settembre 2005 della Corte d'assise di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]Anno.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

Il pubblico ministero ricorrente lamenta: a) con il primo motivo violazione di norma processuale per mancato avviso della fissazione dell'udienza camerale dinanzi al giudice dell'esecuzione al pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Napoli; b) con il secondo motivo la illogicità della motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, in quanto ai fini di tale norma rileverebbe non la titolarità formale del bene, ma la disponibilità effettiva dello stesso, disponibilità del bene già ritenuta in capo al Dell'Anno nella sentenza divenuta definitiva.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.

1. Il provvedimento impugnato ha revocato confisca disposta in forza della norma dell'allora vigente art. 12-sexies, commi 1 e 2-ter, d.l. n. 306 del 1992, adesso art. 240-bis, primo e secondo comma, cod. pen.. 1.1 Sulla procedura da seguire per il procedimento in questione l'art. 183- quater disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 3, 1° marzo 2018, n. 21, e che ha sostituito il previgente art. 12-sexies, comma 4-sexies, d.l. 306 del 1992, dispone che "competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale, o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice", ovvero il giudice dell'esecuzione, che, in forza della regola generale dell'art. 665, primo comma, dello stesso codice, è il giudice che ha deliberato il provvedimento della cui esecuzione si discute.

L'art. 655, primo comma, cod. proc. pen., individua il pubblico ministero titolato ad intervenire nel procedimento di esecuzione, determinandolo, "salvo che sia diversamente disposto", nel "pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665".

Nel sistema normativo disciplinato dal combinato disposto degli artt. 655 e 665 cod. proc. pen. vi è, pertanto, una simmetria tra pubblico ministero incaricato della fase esecutiva e giudice incaricato della fase esecutiva, ed il primo è individuato in relazione al secondo.

Questa simmetria non è spezzata dalla circostanza che nel caso in esame la confisca era stata disposta in forza di un reato-presupposto previsto dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto nella fase dell'esecuzione l'art. 655, primo comma, cod. proc. pen., non ripropone la deroga prevista dal citato comma 3-bis alla regola generale dell'attribuzione delle funzioni al pubblico ministero presso il giudice competente, regola generale dettata in fase di cognizione dall'art. 51, terzo comma, cod. proc. pen. e riproposta in sede esecutiva dall'art. 655, primo comma, stesso codice.

Nel caso in esame, in cui si discute dell'esecuzione di un provvedimento della Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA], il "pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665", era, pertanto, in forza della regola generale dell'art. 655, primo comma, cod. proc. pen., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Ed, in effetti, coerentemente con questa ricostruzione in atti risulta che un magistrato della predetta Procura ha partecipato al procedimento in esame, avendo ricevuto il relativo avviso di fissazione udienza il 25 settembre 2020 ed essendo intervenuto senza sollevare nemmeno eccezioni di sorta.

Pertanto, l'unico ufficio del pubblico ministero legittimato ad impugnare la ordinanza della Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA] era quello che aveva partecipato all'incidente di esecuzione. 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che "legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo" (Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Pmt in proc.

Covello, Rv. 278981 - c_4 2 »t) 01; conformi Sez. 1, n. 6324 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254224 - 01; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, Pg in proc.

Montanari, Rv. 249203 - 01).

In applicazione di questi principi è stato, ad esempio, escluso che il Procuratore generale presso la Corte di appello, che è estraneo alla dialettica processuale della fase esecutiva, possa impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, individuato nel tribunale o, a suo tempo, nel pretore, in quanto nella nozione di parte legittimata secondo la previsione dell'art. 570, primo comma, cod. proc. pen. non può comprendersi la Procura generale rimasta estranea al procedimento di esecuzione, riferendosi l'espressione usata ai concreti protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei a quella fase processuale. (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999, Pg in proc.

Moro, Rv. 212743 - 01).

In definitiva, per riprendere le espressioni usate da altra pronuncia di legittimità, il potere di impugnazione del pubblico ministero è collegato in via generale alle funzioni esercitate in via permanente dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare e le deroghe che si rinvengono in alcune previsioni normative relative ad atti specifici devono ritenersi eccezioni, non suscettibili di estensione analogica (Sez. 1, ord. n. 3404 del 10/06/1998, Pg. in proc.

Aloisio ed altri, Rv. 211151 - 01) Per le considerazioni svolte il ricorso, siccome proposto da soggetto non legittimato, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma primo lett. a), cod. proc. pen.

P. Q. M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLIavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 5 luglio 2021 la Corte d'assise di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del proprietario del bene, [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo al processo di cognizione celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA]Anno, disponeva la revoca della confisca avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Lecce alla via Martiri delle Foibe n. 11, in catasto al foglio 154, particella 169, subalterno 1 ed il terreno cui l'immobile accede, sito nel Comune di Lecce alla via Martiri delle Foibe, in catasto al foglio 154 particella 169. La confisca era stata disposta con sentenza 15 settembre 2005 della Corte d'assise di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]Anno. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Il pubblico ministero ricorrente lamenta: a) con il primo motivo violazione di norma processuale per mancato avviso della fissazione dell'udienza camerale dinanzi al giudice dell'esecuzione al pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Napoli; b) con il secondo motivo la illogicità della motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, in quanto ai fini di tale norma rileverebbe non la titolarità formale del bene, ma la disponibilità effettiva dello stesso, disponibilità del bene già ritenuta in capo al Dell'Anno nella sentenza divenuta definitiva. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. 1. Il provvedimento impugnato ha revocato confisca disposta in forza della norma dell'allora vigente art. 12-sexies, commi 1 e 2-ter, d.l. n. 306 del 1992, adesso art. 240-bis, primo e secondo comma, cod. pen.. 1.1 Sulla procedura da seguire per il procedimento in questione l'art. 183- quater disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 3, 1° marzo 2018, n. 21, e che ha sostituito il previgente art. 12-sexies, comma 4-sexies, d.l. 306 del 1992, dispone che "competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale, o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice", ovvero il giudice dell'esecuzione, che, in forza della regola generale dell'art. 665, primo comma, dello stesso codice, è il giudice che ha deliberato il provvedimento della cui esecuzione si discute. L'art. 655, primo comma, cod. proc. pen., individua il pubblico ministero titolato ad intervenire nel procedimento di esecuzione, determinandolo, "salvo che sia diversamente disposto", nel "pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665". Nel sistema normativo disciplinato dal combinato disposto degli artt. 655 e 665 cod. proc. pen. vi è, pertanto, una simmetria tra pubblico ministero incaricato della fase esecutiva e giudice incaricato della fase esecutiva, ed il primo è individuato in relazione al secondo. Questa simmetria non è spezzata dalla circostanza che nel caso in esame la confisca era stata disposta in forza di un reato-presupposto previsto dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto nella fase dell'esecuzione l'art. 655, primo comma, cod. proc. pen., non ripropone la deroga prevista dal citato comma 3-bis alla regola generale dell'attribuzione delle funzioni al pubblico ministero presso il giudice competente, regola generale dettata in fase di cognizione dall'art. 51, terzo comma, cod. proc. pen. e riproposta in sede esecutiva dall'art. 655, primo comma, stesso codice. Nel caso in esame, in cui si discute dell'esecuzione di un provvedimento della Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA], il "pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665", era, pertanto, in forza della regola generale dell'art. 655, primo comma, cod. proc. pen., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ed, in effetti, coerentemente con questa ricostruzione in atti risulta che un magistrato della predetta Procura ha partecipato al procedimento in esame, avendo ricevuto il relativo avviso di fissazione udienza il 25 settembre 2020 ed essendo intervenuto senza sollevare nemmeno eccezioni di sorta. Pertanto, l'unico ufficio del pubblico ministero legittimato ad impugnare la ordinanza della Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA] era quello che aveva partecipato all'incidente di esecuzione. 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che "legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo" (Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Pmt in proc. Covello, Rv. 278981 - c_4 2 »t) 01; conformi Sez. 1, n. 6324 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254224 - 01; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, Pg in proc. Montanari, Rv. 249203 - 01). In applicazione di questi principi è stato, ad esempio, escluso che il Procuratore generale presso la Corte di appello, che è estraneo alla dialettica processuale della fase esecutiva, possa impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, individuato nel tribunale o, a suo tempo, nel pretore, in quanto nella nozione di parte legittimata secondo la previsione dell'art. 570, primo comma, cod. proc. pen. non può comprendersi la Procura generale rimasta estranea al procedimento di esecuzione, riferendosi l'espressione usata ai concreti protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei a quella fase processuale. (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999, Pg in proc. Moro, Rv. 212743 - 01). In definitiva, per riprendere le espressioni usate da altra pronuncia di legittimità, il potere di impugnazione del pubblico ministero è collegato in via generale alle funzioni esercitate in via permanente dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare e le deroghe che si rinvengono in alcune previsioni normative relative ad atti specifici devono ritenersi eccezioni, non suscettibili di estensione analogica (Sez. 1, ord. n. 3404 del 10/06/1998, Pg. in proc. Aloisio ed altri, Rv. 211151 - 01) Per le considerazioni svolte il ricorso, siccome proposto da soggetto non legittimato, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma primo lett. a), cod. proc. pen. P. Q. M
Decreto Cassazione n. 10948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris