Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:264
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 marzo 2026 (
1
)
Cause riunite C
‑
755/23 P e C
‑
756/23 P
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] AB (C
‑
755/23 P),
Anheuser-[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] (C
‑
756/23 P)
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
« Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuti cui il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Esenzione degli utili in eccesso – Criterio di controllo in materia di aiuti nel diritto tributario – Prassi amministrativa illegittima integrante aiuto – Recupero dell’aiuto dalle società del gruppo – Nozione di beneficiario dell’aiuto »
I.
Introduzione
1.
Nell’esaminare una prassi delle autorità fiscali degli Stati membri sotto il profilo della normativa in materia di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati all’interpretazione di una disposizione del diritto tributario nazionale da parte dello Stato membro se tale interpretazione è incompatibile con la formulazione della disposizione?
2.
Tale questione costituisce il fulcro delle impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] AB, dalla Anheuser-[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «ricorrenti») avverso la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2023 (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Le presenti impugnazioni rientrano in una serie di impugnazioni, nell’ambito delle quali presento oggi, parimenti, le conclusioni (
3
).
3.
La sentenza impugnata concerne la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 gennaio 2016 (
4
) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il cosiddetto «regime sugli utili in eccesso» (in prosieguo: la «prassi fiscale controversa») applicato dalle autorità fiscali belghe tra il 2004 e il 2014 integrasse un aiuto incompatibile con il mercato interno. La prassi fiscale controversa consentiva di ridurre, in [OSCURATO:PERSONA], l’utile imponibile delle imprese rientranti in un gruppo internazionale attraverso decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) (prassi indicata, in parte, anche come esenzione degli utili in eccesso o «excess profits»).
4.
Le autorità fiscali belghe fondavano tale prassi su una disposizione del diritto tributario belga, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi; in prosieguo: il «CIR 92»). In base alla sua formulazione, tale disposizione consente una rettifica degli utili delle società nei casi in cui accordi a condizioni non di mercato hanno influito sull’utile. La principale fattispecie di applicazione potrebbe essere l’accordo sui prezzi di trasferimento non di mercato (
5
). Sia la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, sia il Tribunale nella sentenza impugnata sono giunti alla conclusione che la prassi fiscale controversa deroga al diritto belga in materia di imposte sulle società nel suo insieme (quale quadro di riferimento).
5.
Le presenti impugnazioni forniscono alla Corte l’occasione per stabilire in che misura la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale siano vincolati, nel determinare il diritto tributario nazionale «normale» quale quadro di riferimento ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, all’interpretazione nazionale di una determinata disposizione. In particolare, tale questione si pone nella presente fattispecie in quanto la prassi fiscale controversa, fondata sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, rappresenta una prassi amministrativa consolidata in [OSCURATO:PERSONA]. Le impugnazioni consentono, inoltre, alla Corte di chiarire chi può essere considerato debitore nell’ambito del recupero dell’aiuto. In questo caso sorge, segnatamente, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] possa ordinare il recupero dal «gruppo», ossia da tutte le imprese di un gruppo, sebbene queste non fossero destinatarie delle decisioni anticipate in materia fiscale.
II.
Quadro normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
Il contesto normativo di diritto dell’Unione è costituito dagli articoli 107 e 108 TFUE.
B.
Diritto belga
7.
[OSCURATO:PERSONA] le norme in materia di tassazione dei redditi sono codificate nel CIR 92. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, CIR 92 viene riscossa a titolo di imposta sui redditi, in particolare, un’imposta sul reddito globale delle società residenti nel territorio nazionale, ossia l’imposta sulle società.
8.
Con legge del 21 giugno 2004 che modifica il CIR 92 e la legge del 24 dicembre 2002 (
6
) il [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nuove regole per le transazioni transfrontaliere di società appartenenti a un gruppo che prevedono rettifiche degli utili in caso di accordi conclusi a condizioni non di mercato.
9.
L’articolo 185, paragrafo 2, CIR 92 così dispone:
«[P]er due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese collegate e per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri:
a) quando entrambe le imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa;
b) quando gli utili di un’impresa comprendono gli utili che sono inclusi anche in quelli di un’altra impresa e gli utili così inclusi corrispondono a quelli che sarebbero stati registrati da quest’altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, si procede a un aggiustamento appropriato degli utili della prima impresa.
Il paragrafo 1 si applica con decisione anticipata, fatta salva l’applicazione della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni».
10.
Dal preambolo della legge si evince che in tal modo si intende dare attuazione al principio di libera concorrenza per le fattispecie transfrontaliere (
7
).
11.
La posizione delle autorità fiscali belghe sull’interpretazione di detta disposizione si deduce da una circolare del 4 luglio 2006, in cui viene ribadito sostanzialmente quanto indicato nel preambolo della legge (
8
). Inoltre, il Ministro delle finanze belga ha preso posizione sull’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, in particolare, in risposta a numerose interrogazioni parlamentari (
9
).
III.
Fatti e procedimento
A.
Contesto della controversia
12.
Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014 l’autorità competente in materia di decisioni anticipate in materia fiscale accordava, attraverso 66 decisioni anticipate in materia fiscale fondate sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, riduzioni dell’utile imponibile in [OSCURATO:PERSONA] a favore di 55 imprese con sede in detto paese e facenti parte di gruppi multinazionali. Tra i destinatari delle decisioni anticipate suddette rientravano anche le ricorrenti, fatta eccezione per la [OSCURATO:PERSONA] AB (ricorrente nella causa C‑755/23 P).
13.
In tale contesto, su istanza dei soggetti passivi, l’autorità competente non si fondava su prezzi di trasferimento da essa stessa determinati, ma confrontava l’utile delle società belghe con l’utile medio di un’impresa individuale comparabile (
10
). Il risultato di detto raffronto era una percentuale che esprimeva lo scostamento tra l’utile effettivo dei soggetti passivi e l’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. L’utile dei cinque anni successivi non veniva assoggettato a imposizione nella misura di detta percentuale. Su istanza dei soggetti passivi la tipologia e l’ammontare della base imponibile venivano così modificati nel senso che quale base imponibile non veniva più preso in considerazione l’utile effettivamente conseguito (che rispecchia l’effettiva capacità secondo la normativa tributaria belga), bensì solo un utile ridotto. A tal riguardo si può quindi certamente parlare di tassazione di un utile medio ipotetico (
11
).
14.
Con la decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] accertava che le riduzioni degli utili concesse dalle autorità belghe competenti attraverso detta prassi fiscale integravano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, applicato con modalità incompatibili con il mercato interno e in violazione dell’articolo108, paragrafo 3, TFUE.
15.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero degli aiuti concessi ai beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto in un secondo momento dal [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in allegato alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] elencava già, a titolo meramente indicativo, sulla base delle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], 55 beneficiari, tra cui le ricorrenti, fatta eccezione per la [OSCURATO:PERSONA] AB. [OSCURATO:PERSONA] ordinava, inoltre, che tutti gli importi che non possono essere recuperati presso i beneficiari siano «recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono».
B.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16.
Il 31 maggio e il 12 luglio 2016 le ricorrenti presentavano ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa che venivano iscritti a ruolo con il numero T‑278/16 e T‑370/16.
17.
In primo grado le ricorrenti deducevano quattro motivi di ricorso sulla base di atti introduttivi pressoché identici (
12
). Con tali motivi esse contestavano, essenzialmente, le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esistenza di un
regime
di aiuti, la qualificazione della prassi fiscale controversa come aiuto di Stato, il recupero degli aiuti ordinato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutti i membri del gruppo di imprese, nonché una violazione dei principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di buona amministrazione.
18.
Con ordinanza del 16 febbraio 2018 il Tribunale sospendeva, in particolare, i procedimenti nelle cause T‑278/16 e T‑370/16 alla base della sentenza impugnata sino alla pronuncia della decisione a conclusione del procedimento nelle cause T‑131/16 e T‑263/16.
19.
Con sentenza del 14 febbraio 2019 (
13
), pronunciata nelle cause da ultimo menzionate, il Tribunale annullava la decisione controversa poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza di un
regime
di aiuti. Con sentenza del 16 settembre 2021 (
14
) la Corte si pronunciava sull’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza, annullando la sentenza del Tribunale, poiché non vi era ragione di contestare il riconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di un
regime
di aiuti, e rinviando la causa al Tribunale. In primo grado, il Tribunale non aveva ancora esaminato se le decisioni anticipate in materia fiscale rappresentassero aiuti di Stato e se il recupero di detti aiuti fosse stato disposto legittimamente. Il Tribunale era chiamato a compiere accertamenti in tal senso nell’ambito del procedimento di secondo grado (
15
).
20.
Il 9 settembre 2022 il Tribunale disponeva la riassunzione del procedimento ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
21.
Con la sentenza impugnata del 20 settembre 2023 il Tribunale respingeva i ricorsi.
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
22.
Il 7 dicembre 2023 le ricorrenti hanno proposto le presenti impugnazioni, chiedendo di:
- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione controversa;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.
23.
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto delle impugnazioni e la condanna delle ricorrenti alle spese.
24.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il Presidente della Corte ha riunito le due impugnazioni ai fini della trattazione scritta e orale, nonché ai fini della sentenza.
25.
Tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. La Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
V.
Analisi giuridica
26.
Le ricorrenti deducono quattro motivi di impugnazione sulla base di atti di impugnazione pressoché identici. Con i loro primi tre motivi di impugnazione esse contestano la conclusione del Tribunale, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato correttamente il quadro di riferimento e qualificato a ragione la prassi fiscale controversa quale deroga a detto quadro (v. infra sub A). Nell’ambito del loro secondo motivo di impugnazione, esse eccepiscono che il Tribunale avrebbe erroneamente constatato che la prassi fiscale controversa comporta un vantaggio (v., sul punto, infra sub B). In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto il carattere selettivo della prassi fiscale controversa (v., sul punto, infra sub C). Infine, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel valutare la legittimità del recupero dell’aiuto disposto (v., sul quarto motivo di impugnazione, infra sub C).
A.
Sul primo motivo di impugnazione: determinazione del quadro di riferimento
27.
Con il loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono, essenzialmente, che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la determinazione del quadro di riferimento operata dalla [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto della prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e basandosi invece, a torto, sulla propria interpretazione del diritto belga.
1.
Sulla determinazione del quadro di riferimento quale precondizione dell
’
analisi degli aiuti di Stato
28.
Secondo una costante giurisprudenza (
16
) della Corte, la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede,
sotto un primo profilo
, che si tratti di un intervento dello Stato o effettuato attraverso risorse statali.
Sotto un secondo profilo,
tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
Sotto un terzo profilo,
esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario.
Sotto un quarto profilo
, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
29.
Nella specie, è problematica unicamente l’esistenza di un vantaggio selettivo. In relazione alle misure fiscali, la selettività deve essere determinata, secondo una costante giurisprudenza (
17
) della Corte, in più fasi. In una
prima fase
, deve essere determinato il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato quale cosiddetto quadro di riferimento. Partendo da tale regime fiscale comune o «normale», occorre valutare, in una
seconda fase
, se la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale quadro generale, in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da quest’ultimo, in una situazione materiale e giuridica comparabile. Qualora sia stata accertata una deroga alla «tassazione normale», occorre verificare, in un’
ultima fase
, se la deroga sia giustificata.
2.
Constatazioni del Tribunale
30.
Il Tribunale aderisce all’argomentazione sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, secondo cui la prassi fiscale controversa costituisce una deroga al diritto tributario belga quale quadro di riferimento (
18
). Tale prassi non sarebbe prevista in nessuna disposizione del CIR 92 e non potrebbe fondarsi, in particolare, neppure sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92. Il Tribunale sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe escluso dal quadro di riferimento l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 in sé, ma la sua applicazione (illegittima) (
19
).
31.
Attraverso la riduzione dell’utile nell’ambito delle decisioni anticipate in materia fiscale, le autorità fiscali belghe avrebbero applicato la disposizione sistematicamente
contra legem
(
20
). Da un lato, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 troverebbe applicazione, in base alla sua formulazione, unicamente quando sussiste un rapporto transfrontaliero tra due società collegate e l’utile da rettificare è parimenti considerato (
21
) nell’utile dell’altra società e l’utile così incluso è quello che detta altra società avrebbe ottenuto a condizioni di mercato (
22
). Dall’altro, la prassi di escludere una percentuale dell’utile quale utile in eccesso dall’obbligo di versare l’imposta sulle società non trova alcun fondamento nella formulazione della legge (
23
).
3.
Analisi
32.
Per stabilire se le constatazioni Tribunale siano viziate da errori di diritto, esporrò anzitutto entro quali limiti la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, nel determinare il quadro di riferimento (e nello stabilire quindi anche se sussiste una deroga), all’interpretazione di una disposizione tributaria nazionale operata dallo Stato membro (v. infra paragrafi 33 e segg. e paragrafi 38 e segg.) (
24
). Verificherò poi se il Tribunale abbia applicato detto criterio senza incorrere in errori di diritto e se esso abbia correttamente ritenuto che la prassi fiscale controversa non rientri nel quadro di riferimento (ai paragrafi 47 e segg.).
a)
Principio: carattere vincolante della valutazione dello Stato membro nella determinazione del quadro di riferimento
33.
Nel determinare il quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, in linea di principio, alla configurazione e all’interpretazione della normativa tributaria nazionale compiuta dallo Stato membro (
25
). Questo vincolo al sistema nazionale mira, anzitutto, a proteggere l’autonomia fiscale degli Stati membri. Esso costituisce, inoltre, espressione del principio di legalità dell’imposta, che la Corte ha riconosciuto come principio generale del diritto dell’ordinamento giuridico dell’Unione (
26
).
34.
Pertanto, per quanto riguarda i regimi di aiuto sotto forma di normative tributarie generali, anche la Corte presuppone, correttamente, un ambito di discrezionalità degli Stati membri e, specularmente, un criterio di verifica meno rigoroso della [OSCURATO:PERSONA] e dei giudici dell’Unione (
27
). Essa sottolinea che, allo stato attuale dell’armonizzazione del diritto tributario dell’Unione, gli Stati membri sono liberi di istituire il sistema impositivo che ritengono più idoneo (
28
). Siffatto potere discrezionale degli Stati membri ricomprende la determinazione delle caratteristiche costitutive di ogni imposta e vale in particolare anche per l’attuazione e la configurazione del principio di libera concorrenza per le operazioni tra società collegate (
29
).
35.
Le sentenze della Corte nelle cause Amazon
ed [OSCURATO:PERSONA] (
30
)
devono essere intese in tal senso. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha spiegato che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato, purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni (
31
). Nella causa Amazon la Corte è giunta, in particolare, alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato le linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento in maniera illegittima senza aver dimostrato che dette linee guida sono state, in tutto o in parte, esplicitamente riprese nel diritto lussemburghese (
32
).
36.
Nella prosecuzione di detta giurisprudenza, nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadiva l’autonomia fiscale degli Stati membri. Nello stabilire le caratteristiche costitutive di un’imposta, gli Stati membri potrebbero così perseguire, oltre a un obiettivo di puro bilancio, anche altri obiettivi che costituiscono anch’essi parte del pertinente quadro di riferimento (
33
). Per tale motivo, la Corte riteneva che un’esenzione generale dall’imposta sui beni immobili per terreni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria e messi a disposizione di altri vettori ferroviari rientrasse nel quadro di riferimento (
34
).
37.
Il punto di partenza della censura sollevata dalle ricorrenti è pertanto corretto: il quadro di riferimento deve essere determinato, in linea di principio, alla luce della configurazione e dell’interpretazione da parte dello Stato membro.
b)
Eccezione: configurazione manifestamente incoerente oppure applicazione della normativa manifestamente
contra legem
38.
Tuttavia, i limiti di questa discrezionalità riconosciuta agli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati quando la normativa tributaria è configurata in maniera manifestamente incoerente (v. infra paragrafo 42) o gli organi nazionali applicano la normativa tributaria in maniera manifestamente
contra legem
(e quindi incoerente) (v. infra paragrafi 43 e segg.). Il criterio di verifica da applicare in tale contesto si limita a un mero controllo di plausibilità (v. infra paragrafi 39 e segg.).
1)
Sul criterio: controllo di plausibilità
39.
Nel verificare se la normativa tributaria nazionale sia configurata in maniera incoerente o se sia applicata
contra legem
, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione devono limitarsi a un controllo di plausibilità (
35
).
40.
Tale limitazione a un controllo di plausibilità evita, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione debbano rispettivamente procedere alla corretta interpretazione in dettaglio di 27 diversi regimi tributari e possano, in tal modo, essere «sovraccaricati» già solo in considerazione della mole di attività (
36
). Dall’altro, essa evita che la [OSCURATO:PERSONA] divenga
de facto
un ufficio tributario di ultimo grado e i giudici dell’Unione, attraverso il controllo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], quasi delle corti tributarie supreme. Infatti, nell’ambito di un controllo limitato alla plausibilità, non ogni semplice errore di diritto compiuto in un avviso di accertamento comporterebbe una deroga dal quadro di riferimento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] e il giudice dell’Unione non devono nemmeno esaminarle tutte sotto il profilo della loro legittimità (
37
).
41.
A livello di Unione occorre, quindi, esaminare unicamente se la configurazione della normativa tributaria nazionale sia manifestamente incoerente o se la sua applicazione da parte degli organi nazionali avvenga
contra legem
. Ciò accade quando la configurazione e l’applicazione non possono essere spiegate in maniera plausibile a un terzo come la [OSCURATO:PERSONA] o i giudici dell’Unione (
38
).
2)
Configurazione manifestamente incoerente
42.
I limiti del potere discrezionale degli Stati membri nella configurazione del loro sistema impositivo vengono infatti superati se gli Stati membri abusano della propria legislazione tributaria al fine di concedere vantaggi a singole imprese «eludendo la normativa in materia di aiuti di Stato» (
39
). Un siffatto abuso dell’autonomia fiscale può essere ritenuto sussistente nel caso di una
configurazione manifestamente incoerente
della normativa tributaria (
40
). In tal senso, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ritiene che una decisione tributaria generale in materia di imposizione sia contraria al diritto dell’Unione se essa è stata
configurata in una maniera manifestamente discriminatoria
al fine di eludere i requisiti risultanti dal diritto dell’Unione nel settore degli aiuti di Stato (
41
). Distinzioni generali operate nella normativa tributaria nazionale non sono pertanto parte del quadro di riferimento qualora, all’interno di quest’ultimo, vale a dire del diritto tributario nazionale, esse non si basino su alcun fondamento razionale (
42
).
3)
Applicazione della normativa manifestamente
contra legem
43.
Tuttavia, i limiti della discrezionalità degli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati anche quando l’applicazione della normativa tributaria nazionale contrasta manifestamente con la formulazione della disposizione tributaria. Pertanto, se gli organi nazionali applicano una disposizione fiscale in maniera manifestamente contraria al suo tenore letterale, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione non sono vincolati a detta prassi applicativa in sede di determinazione del quadro di riferimento.
44.
In tal caso, infatti, gli organi nazionali contraddicono proprio la normativa tributaria «normale» emanata dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua autonomia fiscale. Dal principio di legalità dell’imposta (
43
) consegue anche che l’autonomia fiscale degli Stati membri è esercitata anzitutto attraverso il legislatore nazionale. Ne consegue che la legge nazionale è il punto di riferimento primario ai fini della determinazione del quadro di riferimento. È vero che, in tale contesto, l’applicazione da parte degli organi nazionali è, in linea di principio, dirimente. Tuttavia, laddove sussista una manifesta contraddizione tra la formulazione della legge e la sua applicazione, la formulazione della legge resta dirimente ai fini della determinazione del quadro di riferimento.
45.
Pertanto, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ha statuito che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato
«purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni»
(
44
).
46.
Dall’autonomia fiscale consegue così, da un lato, che la formulazione della legge rappresenta il punto di riferimento per l’esame del quadro di riferimento. Dall’altro, l’esame di una deroga alla formulazione della legge è limitato a un controllo di plausibilità (
45
).
c)
Sull
’
applicazione del criterio di verifica
47.
Ove si applichi tale criterio, risulta che il Tribunale ha confermato, senza incorrere in errori di diritto, il quadro di riferimento determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che non l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, bensì la sua applicazione manifestamente
contra legem
costituisce una deroga al quadro di riferimento, la normativa belga in materia di imposte sulle società.
1)
Manifesta incoerenza dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92?
48.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 non è manifestamente incoerente. Esso si inserisce invece in maniera coerente nel sistema impositivo belga mirando a garantire un’adeguata imposizione nel rispettivo paese. Nel contempo, può essere così evitata, all’interno di un gruppo multinazionale, una doppia imposizione economica nell’ambito dell’adeguamento di condizioni non di mercato che possono aver influito sull’utile (la principale fattispecie di applicazione potrebbero essere gli adeguamenti di prezzi di trasferimento (
46
)).
49.
In base alla sua formulazione, l’articolo 185, paragrafo 2, lettere a) e b), CIR 92 consente alle autorità competenti, ad esempio, di adeguare dal punto di vista fiscale i prezzi per transazioni transfrontaliere tra due imprese di un gruppo multinazionale in conformità al principio di libera concorrenza. Ciò significa che per la prestazione intercorsa tra due imprese collegate viene presunto, a livello fiscale, un prezzo che avrebbero pattuito imprese tra loro indipendenti. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera a), CIR 92 consente di imputare a fini fiscali questo utile determinato sulla base di tale (ipotetico) prezzo all’impresa «corretta». Specularmente, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, consente di detrarre l’utile derivante dalla transazione transfrontaliera (adeguando il prezzo alle condizioni di mercato), quando detto utile è ricompreso anche nell’utile dell’altra impresa. In questo modo può essere evitata una doppia imposizione economica di uno stesso utile da parte di due creditori di imposta tenendo conto, in definitiva, del prezzo di trasferimento adeguato nell’altro Stato.
2)
Applicazione manifestamente
contra legem
dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 nella prassi fiscale controversa
50.
Le autorità belghe ritengono invece che il senso dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 consista nel garantire che un’impresa belga appartenente a un gruppo multinazionale debba assoggettare a tassazione unicamente gli utili che anche un’impresa individuale avrebbe conseguito. Gli utili che eccedono detta misura sarebbero resi possibili da sinergie, economie di scala o altri benefici derivanti dalla partecipazione a un gruppo multinazionale. Un’impresa individuale comparabile non godrebbe di tali benefici, i quali dovrebbero, pertanto, essere esentati da imposta (
47
). Per questo motivo, su istanza del soggetto passivo veniva assoggettato a imposizione unicamente l’utile (ipotetico) di un’impresa individuale comparabile.
51.
Tale lettura e la prassi fiscale controversa ad essa collegata sono manifestamente inconciliabili con la formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 e non sono, quindi, parte del quadro di riferimento.
52.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 presuppone che «
le condizioni convenute tra le due imprese
fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti». Come si evince, inoltre, dalla frase introduttiva dell’articolo 185, paragrafo 2, CIR 92, la disposizione si applica soltanto ai «
reciproci rapporti transfrontalieri
» delle imprese collegate.
53.
Per contro, nella prassi fiscale controversa, il criterio di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e di eventuali condizioni convenute a tal riguardo non ha alcun rilievo. La riduzione dell’utile è stata concessa a prescindere da rapporti commerciali transfrontalieri. Essa non riguardava l’applicazione del principio di libera concorrenza, ad esempio, ai prezzi di trasferimento, bensì la riduzione dell’utile complessivo dell’impresa belga a un utile ipotetico. Non è nemmeno chiaro in che misura, nel periodo di cui trattasi, le ricorrenti abbiano concordato prezzi per prestazioni infragruppo (forniture e servizi) da rapporti transfrontalieri.
54.
Non vi è una spiegazione plausibile per questa applicazione della disposizione incurante della sua formulazione. Infatti, il requisito di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e dell’intervenuta pattuizione di condizioni tra due imprese si evince dalla disposizione con la stessa immediatezza dell’assenza di tali condizioni nella prassi fiscale controversa.
3)
Sulle eventuali ulteriori violazioni della formulazione
55.
Non occorre pertanto esaminare se la prassi fiscale controversa violi manifestamente, anche sotto un ulteriore profilo, la formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92. Infatti, quand’anche non sussistessero ulteriori manifeste violazioni della formulazione della norma, il primo motivo di impugnazione risulterebbe comunque infondato.
56.
Ciò vale, in primo luogo, per l’obiezione delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 richieda, quale precondizione, che una prima rettifica sia stata già operata all’estero (prima rettifica fiscale verso l’alto). Si osservi, solo per completezza, che l’argomentazione delle ricorrenti si basa su un’errata comprensione della sentenza impugnata. Il Tribunale non si è infatti basato sul fatto che gli «utili in eccesso» esentati da imposta in [OSCURATO:PERSONA] fossero tassati anche nell’altro Stato. Esso presupponeva soltanto che tali utili siano compresi anche (
48
) negli utili di un’altra impresa del gruppo.
57.
In secondo luogo, non occorre affrontare nemmeno l’obiezione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale avrebbero erroneamente ritenuto che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 non consente una rettifica sulla base di un «utile ipotetico». Anche a tal riguardo mi sia consentito osservare che le ricorrenti fraintendono le considerazioni svolte dal Tribunale.
58.
Secondo le ricorrenti, infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il punto di partenza ai fini della determinazione del reddito imponibile non dovrebbe essere l’utile effettivamente realizzato, bensì un utile ipotetico che prescinderebbe dall’utile effettivamente conseguito. Tale obiezione potrebbe considerarsi giustificata nei limiti in cui il termine «punto di partenza» (
49
) risulti ambiguo. Secondo la descrizione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della prassi fiscale controversa, l’amministrazione nazionale procedeva, infatti, dapprima alla determinazione dell’utile effettivamente realizzato, ponendolo a raffronto con l’utile di un’impresa autonoma comparabile, e successivamente adeguava il reddito imponibile dell’impresa del gruppo all’utile dell’impresa individuale, esentando da imposizione l’utile in eccesso (
50
). Di conseguenza, la base imponibile non era l’utile effettivamente realizzato, bensì un utile ipotetico, presunto «utile di libera concorrenza». Su tale
modus operandi
si è basato il Tribunale nelle proprie considerazioni al punto 73, nonostante l’uso ambiguo dell’espressione «punto di partenza», come risulta inequivocabilmente dalle ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale (
51
).
d)
Conclusione intermedia
59.
La prassi fiscale controversa non può evidentemente fondarsi sulla disciplina di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92. Il Tribunale ha pertanto correttamente confermato l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale prassi non costituisce parte del quadro di riferimento, bensì deroga ad esso.
4.
Conclusione dell
’
esame del primo motivo di impugnazione
60.
Il Tribunale ha pertanto stabilito, senza commettere alcun errore di diritto, che la [OSCURATO:PERSONA] era nel giusto nel ritenere che la prassi fiscale controversa non rientrasse – in ragione di un’interpretazione manifestamente
contra legem
– nel quadro di riferimento dell’imposta sulle società belga. Il primo motivo di impugnazione delle ricorrenti è pertanto infondato.
B.
Sul secondo motivo di impugnazione: esistenza di un vantaggio
61.
Con il loro secondo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano la constatazione del Tribunale secondo cui la prassi fiscale controversa comporterebbe un vantaggio. Esse fondano la propria censura sul fatto che un vantaggio potrebbe essere accertato unicamente rispetto all’imposizione «normale». Tuttavia, la prassi fiscale controversa costituirebbe proprio l’applicazione del regime fiscale «normale» e non potrebbe pertanto comportare alcun vantaggio rispetto ad esso.
62.
Il motivo in esame deve essere respinto. Come appena osservato (paragrafi 47 e segg.), la prassi fiscale controversa non è parte del quadro di riferimento, vale a dire del regime fiscale belga «normale». Il Tribunale ha pertanto correttamente stabilito che la prassi fiscale controversa comporta un vantaggio (
52
).
C.
Sul terzo motivo di impugnazione: qualificazione come misura selettiva
63.
Con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano la constatazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presupposto, senza incorrere in errori di diritto, il carattere selettivo della prassi fiscale controversa. A parere delle ricorrenti, la prassi fiscale controversa non comporterebbe né una deroga al quadro di riferimento, né una disparità di trattamento tra imprese tra loro comparabili. Un’eventuale deroga sarebbe comunque giustificata.
64.
Queste eccezioni riguardano le questioni, da esaminare nell’ambito della seconda e della terza fase, se la misura fiscale di cui trattasi deroghi al sistema generale in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detta disciplina generale, in una situazione materiale e giuridica comparabile (seconda fase) e, in caso affermativo, se tale deroga sia giustificata (terza fase; v., già il paragrafo 29).
65.
In base alle constatazioni del Tribunale, la prassi tributaria controversa deroga al quadro di riferimento (
53
) e comporta, in particolare, una penalizzazione selettiva di imprese che non sono parte di un gruppo multinazionale (
54
). L’obiettivo del sistema belga di imposizione delle società consisterebbe, infatti, nel tassare tutti gli utili delle imprese imponibili a prescindere che siano esse autonome o integrate in un gruppo multinazionale (
55
). Per contro, la prassi fiscale controversa accorderebbe ai beneficiari un’agevolazione fiscale consentendo loro di detrarre una parte dei loro utili dalla propria base imponibile senza che detto utile esente da imposta sia stato ricompreso negli utili di un’altra società del gruppo (
56
). Le imprese appartenenti a un gruppo multinazionale verrebbero pertanto trattate in maniera diversa dalle altre imprese tassate sulla base del loro utile complessivo in conformità delle normali norme dell’imposta belga sulle società (
57
) Questa deroga non potrebbe essere nemmeno giustificata; in particolare, la prassi fiscale controversa non servirebbe a evitare una doppia imposizione effettiva o potenziale (
58
).
66.
Le ricorrenti motivano l’erroneità delle constatazioni osservando che il Tribunale avrebbe determinato, sbagliando, il quadro di riferimento e, quindi, l’obiettivo rispetto al quale le imprese si trovano in una situazione comparabile. L’obiettivo del quadro di riferimento, ritenuto corretto dalle ricorrenti, consisterebbe nell’evitare una doppia imposizione assoggettando le imprese belghe che sono parte di un gruppo multinazionale di imprese ad imposta unicamente in ragione degli utili che avrebbe ottenuto anche un’impresa autonoma. Pertanto, nessuno dei tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che la prassi fiscale controversa implica una disparità di trattamento di imprese tra loro comparabili. Con riferimento a tale obiettivo, le imprese beneficiarie si troverebbero, infatti, in una posizione diversa dalle imprese individuali.
67.
Come già osservato (paragrafi 32 e segg.), il Tribunale ha correttamente confermato il quadro di riferimento determinato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Deve pertanto essere respinta anche l’obiezione secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto erroneamente una deroga al quadro di riferimento e una disparità di trattamento di imprese tra loro comparabili. Le ricorrenti fondano, infatti, tale obiezione unicamente sul presupposto di un diverso quadro di riferimento (
59
).
68.
Diversamente da quanto ritenuto dalle ricorrenti, la deroga al quadro di riferimento non può nemmeno essere giustificata sostenendo che la prassi fiscale controversa evita una doppia imposizione. Infatti, la prassi fiscale controversa non si ricollega proprio al rischio di una doppia imposizione poiché non presuppone alcuna operazione transfrontaliera.
69.
Giacché il Tribunale ha correttamente respinto l’obiezione sollevata avverso la classificazione della prassi fiscale controversa come misura selettiva, anche il terzo motivo di impugnazione risulta infondato.
D.
Sul quarto motivo di impugnazione: legittimità dell’ordine di recupero
70.
Con il quarto e ultimo motivo di impugnazione viene contestata la constatazione del Tribunale secondo cui, il recupero, ordinato nella decisione controversa, «presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono» era legittimo, anche se le altre società del gruppo non erano destinatarie della decisione anticipata in materia fiscale.
71.
In base alle constatazioni del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] può presumere l’esistenza di un’unità economica tra più persone fisiche e giuridiche qualora esse si trovino legate da una relazione di controllo (
60
). Di conseguenza, ai fini del recupero presso le altre società del gruppo sarebbe sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] constati che la società belga, per effetto delle proprie funzioni centrali all’interno del gruppo, eserciti il controllo sulle altre società del gruppo medesimo (
61
).
72.
Ritengo che tali constatazioni del Tribunale siano viziate da un errore di diritto.
73.
Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589, gli aiuti illegali devono essere recuperati dal loro beneficiario. Secondo la giurisprudenza della Corte, è beneficiario colui che ha tratto effettivo vantaggio dall’aiuto (
62
).
74.
Il riferimento al vantaggio effettivo deriva dunque dal fatto che il diritto degli aiuti di Stato non ha carattere sanzionatorio nei confronti del beneficiario. Il divieto di aiuti è piuttosto rivolto allo Stato (membro) e l’obbligo di restituzione di un aiuto illegittimamente versato è inteso ad eliminare i vantaggi concorrenziali determinati dall’aiuto (
63
). Il beneficiario dell’aiuto deve restituire il vantaggio di cui ha fruito rispetto ai suoi concorrenti, ripristinando così la situazione precedente alla corresponsione dell’aiuto (
64
). In altre parole, si tratta della restituzione dei vantaggi ottenuti in violazione del diritto dell’Unione.
75.
Anche la giurisprudenza richiamata dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata non contraddice tale principio. Al contrario, essa ne costituisce proprio espressione.
76.
Comune denominatore delle cause richiamate (
65
) dal Tribunale è, infatti, la circostanza che, successivamente alla concessione di un aiuto, presso i rispettivi beneficiari hanno avuto luogo ristrutturazioni e trasferimenti patrimoniali. In tal modo sono sorti soggetti giuridici che non erano destinatari dell’aiuto originario, ma che, in qualità di una sorta di successori giuridici, sono entrati nel godimento dei vantaggi derivanti dall’aiuto stesso.
77.
Nella causa Intermills/[OSCURATO:PERSONA], la società Intermills, nell’ambito di una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, aveva costituito tre società di produzione giuridicamente autonome, alle quali aveva trasferito la propria attività produttiva (compresi tutti gli impianti di produzione). La società Intermills aveva mantenuto partecipazioni nelle nuove società di produzione. Nonostante l’autonomia giuridica, la Corte ha considerato la società originaria Intermills e le tre nuove società di produzione come un’unica entità economica, qualificabile come beneficiaria dell’aiuto ai sensi del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato (
66
).
78.
Nella causa AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA], la produzione di energia elettrica era stata trasferita, nell’ambito di una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, dal fornitore italiano di energia ACEA alla società di produzione AEP, nella quale l’ACEA aveva mantenuto una partecipazione economica in qualità di holding. La Corte ha considerato l’ACEA e l’AEP quale unica entità economica (
67
).
79.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalla giurisprudenza richiamata non si può pertanto dedurre che una presunta relazione di controllo derivante da funzioni centrali all’interno di un gruppo sia sufficiente per considerare un’entità economica beneficiaria di un aiuto. In entrambe le decisioni, l’elemento determinante era piuttosto stabilire chi avesse tratto il vantaggio effettivo dall’aiuto.
80.
In tal senso si è espressa la Corte anche in decisioni più recenti relative a situazioni di continuità economica. Secondo tale giurisprudenza, l’aiuto deve essere recuperato dalla società che prosegue l’attività dell’impresa che ha beneficiato dell’aiuto, qualora sia dimostrato che tale società conserva il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio di detto aiuto (
68
).
81.
Nel caso di specie, la legittimità del recupero presuppone, pertanto, che anche le altre società del gruppo abbiano effettivamente tratto un vantaggio dall’aiuto controverso concesso dal [OSCURATO:PERSONA].
82.
A diversa conclusione non induce il fatto che la Corte, nel contesto degli articoli 101 e 102 TFUE, abbia accolto un’accezione «ampia» di impresa. Tale nozione consente di estendere le sanzioni per comportamenti anticoncorrenziali a imprese collegate (
69
). Secondo tale giurisprudenza, il termine «impresa» comprende qualsiasi unità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (
70
). Questa nozione di impresa deriva dall’esigenza che una separazione giuridica formale tra diverse società non possa escludere l’applicazione delle norme in materia di concorrenza (
71
).
83.
È ben vero che sia gli articoli 101 e 102 TFUE sia l’articolo 107 TFUE si collocano nel capitolo relativo alle norme sulla concorrenza e sono volti, rispettivamente, al funzionamento del mercato interno e alla tutela della concorrenza da distorsioni. Gli strumenti (e la
ratio
ivi insita) mediante i quali tale obiettivo deve essere raggiunto sono peraltro così diversi da richiedere un’interpretazione differente. Mentre, nell’ambito degli articoli 101 e 102 TFUE, la concorrenza dev’essere tutelata impedendo determinati comportamenti (in particolare accordi) tra concorrenti privati, l’articolo 107 TFUE è rivolto primariamente contro un intervento dello Stato (membro). Tale distinzione si riflette anche nella sistematica del Trattato FUE, che distingue tra la sezione 1 «Regole applicabili alle imprese» e la sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati».
84.
Decisive sono pertanto le diverse funzioni che la nozione di impresa svolge nei rispettivi ambiti. Una nozione «ampia» di impresa nel contesto degli articoli 101 e 102 TFUE consente l’imputazione di comportamenti anticoncorrenziali. In tale prospettiva, appare sensato che la giurisprudenza ravvisi un’unità economica nel caso in cui una società controllata, pur avendo personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni impartitele dalla società madre (
72
). Infatti, qualora la controllata tenga un comportamento anticoncorrenziale, ciò è riconducibile ad istruzioni anticoncorrenziali impartite dalla società madre. Si tratta dunque di un’interpretazione alla luce della finalità di tutela, ossia di impedire comportamenti anticoncorrenziali e, in ultima analisi, di garantire un’applicazione effettiva del diritto della concorrenza.
85.
Per contro, nelle fattispecie relative agli aiuti di Stato, il comportamento anticoncorrenziale si colloca dal lato dello Stato (membro). Un’interpretazione «ampia» avrebbe come conseguenza l’imputazione a terzi del vantaggio effettivo concesso a un determinato beneficiario dell’aiuto. Conseguentemente, non può essere determinante il fatto che il beneficiario dell’aiuto (ad esempio la società controllata) si attenga ad istruzioni impartite da un terzo (ad esempio la società madre). Tale circostanza non consente, infatti, di dedurre che il terzo abbia beneficiato del vantaggio effettivo. Spetta, piuttosto, alla [OSCURATO:PERSONA] accertare le circostanze che – come nelle cause sopra menzionate – possano indicare un trasferimento del vantaggio effettivo a un terzo, quale sorta di successore (
73
).
86.
Nell’ambito della prassi fiscale controversa, il vantaggio effettivo è consistito nell’ottenimento di una decisione anticipata in materia fiscale che garantiva una determinata modalità di imposizione degli utili. Tali decisioni anticipate in materia fiscale non erano evidentemente indirizzate a un «gruppo» (nell’ambito di un cosiddetto regime di imposizione di gruppo), bensì ad una specifica società del gruppo. Quest’ultima era pertanto la beneficiaria della decisione anticipata in materia fiscale e, di conseguenza, beneficiario dell’aiuto ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589. [OSCURATO:PERSONA] non ha accertato circostanze dalle quali risulti che anche le altre società del gruppo abbiano tratto il vantaggio derivante dalle decisioni anticipate in materia fiscale.
87.
Ne consegue che la conclusione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ordinare il recupero dell’aiuto anche presso le altre società del gruppo è viziata da errore di diritto.
88.
Il quarto motivo di impugnazione è fondato. In tale parte la sentenza impugnata dev’essere annullata. Poiché tale obiezione è stata discussa in contraddittorio dinanzi al Tribunale e non sono necessarie ulteriori misure di organizzazione del procedimento, lo stato degli atti consente di statuire definitivamente sulla causa sotto questo profilo (articolo 61, primo comma, dello Statuto). L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa dev’essere pertanto annullato.
E.
Conclusione dell’esame dei motivi di impugnazione
89.
Il quarto motivo di impugnazione è fondato. Gli altri motivi di impugnazione sono infondati. Di conseguenza occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in relazione alla quale l’impugnazione è fondata e respingere i motivi di impugnazione quanto al resto. L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa deve essere annullato.
F.
Sulle spese
90.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, detta Corte statuisce sulle spese. Questo si verifica nel caso di specie.
91.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento medesimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.
92.
In considerazione delle circostanze del presente procedimento, appare giustificato che le ricorrenti si facciano interamente carico delle proprie spese. L’impugnazione è accolta soltanto in misura marginale, ossia unicamente con riguardo alla terza censura del quarto motivo di impugnazione. A quanto risulta, l’annullamento della sentenza e della decisione controversa non comporta alcun vantaggio economico immediato per le ricorrenti. Infatti, il recupero presso le altre società del gruppo era stato disposto soltanto in via sussidiaria. Appare pertanto giustificato che l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa non incida sulla decisione relativa alle spese.
VI.
Conclusione
93.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di statuire come segue nelle cause C‑755/23 P e C‑756/23 P:
1. Il punto 2 del dispositivo della sentenza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑278/16 e T‑370/16, EU:T:2023:568), è annullato nella parte in cui respinge il ricorso contro il recupero in via sussidiaria degli importi presso i gruppi di imprese dei beneficiari dell’aiuto [articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione].
2. L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1699 è annullato.
3. Le impugnazioni sono respinte quanto al resto.
4. Le ricorrenti sono condannate alle spese.
1
Lingua originale: il tedesco.
2
Sentenza del 20 settembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA] e a/[OSCURATO:PERSONA]
(T‑278/16 e T‑370/16, EU:T:2023:568).
3
Si tratta dei procedimenti nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P, C‑736/23 P, da C‑737/23 P a C‑742/23 P, C‑752/23 P, C‑754/23 P, nonché C‑757/2 P e C‑758/23 P. Le presenti conclusioni riprendono, essenzialmente, le considerazioni contenute nelle mie conclusioni nella causa C‑752/23 P.
4
Decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).
5
I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e 16.
6
Gazzetta ufficiale belga del 9 luglio 2004.
7
Punti 58, 59 e 62 della sentenza impugnata e punto 34 della decisione controversa.
8
Punti 60 e 62 della sentenza impugnata con rinvio al punto 38 della decisione controversa.
9
Punti 71 e 72 della sentenza impugnata con rinvio ai punti da 39 a 42 della decisione controversa; v. altresì la dichiarazione del Ministro delle finanze del 30 novembre 2023, prodotta sub allegato A.8.
10
Sul prosieguo, v. punto 73 della sentenza impugnata.
11
Veniva, infatti, quantificata una percentuale risultante da una comparazione tra una stima di un utile medio ipotetico di un’impresa individuale e un utile reale stimato del soggetto passivo. Tale percentuale veniva detratta dall’
utile effettivo
del soggetto passivo nei cinque anni successivi.
12
Sul prosieguo, v. punto 13 della sentenza impugnata.
13
Sentenza del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91).
14
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).
15
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punti da 156 a 158, nonché 169 e 170).
16
Sentenze del 29 aprile 2025,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 36); del 5 dicembre 2023,
Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA]
(C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 105), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 27).
17
V., sul prosieguo, sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 44); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 107), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 31 e 32).
18
Punti 68 e segg., segnatamente, punto 77 della sentenza impugnata.
19
Punto 68 della sentenza impugnata.
20
Punto 74 della sentenza impugnata.
21
È vero che la versione inglese della sentenza parla di «already included» e non di «also included». Tuttavia, dalle motivazioni del Tribunale e da un confronto con la versione francese («également repris») risulta evidente che si tratta di un errore di traduzione.
22
Punto 70 della sentenza impugnata.
23
Punto 73 della sentenza impugnata.
24
V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 91 e segg.), Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 86 e segg.) e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafi 147 e segg.).
25
V. già le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 27).
26
Sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119), e dell’8 maggio 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C‑566/17, EU:C:2019:390, punto 39); v. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 99).
27
V. sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punti 115 e segg.), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
28
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 48); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 112), e del 16 marzo 2021,
[OSCURATO:PERSONA]/Polonia
(C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 37); v., in tal senso, anche con riferimento alle libertà fondamentali, sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑75/18, EU:C:2020:139, punto 49), e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata).
29
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 42), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
30
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985), e del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948).
31
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
32
Sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56).
33
Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 51).
34
Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 80).
35
V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 101).
36
V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 98 e segg.), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 94 e 95).
37
V. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 96).
38
V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafo 94), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 92).
39
Sentenza del 15 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Government of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti da 96 a 107).
40
V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 91).
41
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 53); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 114), del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (C‑596/19 P, EU:C:2021:202, punti 48 e 49), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 42 e 43).
42
V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 34), e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafo 151).
43
V., a tal proposito, sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119). Tale principio esige che tutti gli elementi chiave che definiscono le caratteristiche fondamentali dell’imposta siano determinati dal legislatore nazionale.
44
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
45
Qualora, sulla base di un siffatto controllo, gli organi dell’Unione giungano alla conclusione che gli organi nazionali applicano la normativa tributaria nazionale in maniera manifestamente
contra legem
, una prassi fondata su di essa non è parte del quadro di riferimento, bensì vi deroga. Se tale prassi integri anche un vantaggio selettivo deve essere stabilito sulla base della seconda e della terza fase del summenzionato esame in tre fasi (paragrafo 40). V. sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 60), e le mie conclusioni in detta causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 28).
46
I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e 16.
47
Esposizione della posizione belga nel punto 14 della decisione controversa.
48
Malgrado l’errore di traduzione al punto 61 («already included in the profit» invece di «also included in the profit»), dalle osservazioni del Tribunale emerge chiaramente che esso non ha presupposto la necessità di una previa rettifica fiscale da parte di un’altra autorità. V., in particolare, punti 63 e 64 della sentenza impugnata.
49
Punto 73 della sentenza impugnata.
50
Punti da 15 a 20 della decisione controversa.
51
Punto 88 della sentenza impugnata.
52
Punti da 85 a 89 della sentenza impugnata.
53
Punti 111 e segg. della sentenza impugnata.
54
Punti 123 e segg. della sentenza impugnata.
55
Punto 125 della sentenza impugnata.
56
Punto 126 della sentenza impugnata.
57
Punti 127 e 128 della sentenza impugnata.
58
Punti 160 e segg., segnatamente, punto 165 della sentenza impugnata.
59
In subordine, anche quanto al resto, il Tribunale ha riconosciuto, senza incorrere in errori di diritto, una disparità di trattamento. Vedi, a tal proposito, le considerazioni nelle mie conclusioni nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P (paragrafi 81 e segg.).
60
Punto 188 della sentenza impugnata.
61
Punti 189 e 190 della sentenza impugnata.
62
Sentenza del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 75).
63
Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 131); dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 34), e del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 76).
64
Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 131); dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 34), e del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 75).
65
Sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/[OSCURATO:PERSONA] (323/82, EU:C:1984:345, punto 11), e del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punto 64).
66
Sentenza del 14 novembre 1984, Intermills/[OSCURATO:PERSONA] (323/82, EU:C:1984:345, punto 11).
67
Sentenza del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punti 63 e 64)
68
Sentenze del 16 gennaio 2025, Scai (C‑588/23, EU:C:2025:23, punto 40), e del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punti 79 e 81).
69
Sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑516/15 P, EU:C:2017:314).
70
Sentenze del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 41); del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punti 47 e 48), e del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti 54 e 55).
71
Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 41); v. già sentenze del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, EU:C:2006:784, punto 41), e del 14 luglio 1972, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (48/69, EU:C:1972:70, punto 140).
72
Sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 52).
73
In alternativa, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe semplicemente subordinare il recupero presso le altre società del gruppo all’effettivo conseguimento del vantaggio.