CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 06653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 25/5/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Napoli giudicava tardivo, nonché infondato nel merito, il reclamo promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'anteriore decisione del Presidente della Corte stessa, che aveva negato al detenuto il permesso di necessità, invocato ai sensi dell'art. 30 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.). 2. Ciotola ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia. Il ricorrente contesta che il suo reclamo, ancorché presentato oltre il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento impugnato, potesse essere dichiarato tardivo. Cita a sostegno, sollecitandone l'applicazione analogica, la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, Ord. pen. nella parte in cui, in combinato disposto con il precedente art. 30-bis, prevede il termine di ventiquattro ore per reclamare in materia di permesso premio, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Propone, ad ogni buon conto, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 30-bis, terzo comma, nella parte in cui la norma fosse interpretata nel senso di prevedere tuttora il termine di ventiquattro ore per reclamare in materia di permesso di necessità, e ciò per violazione di plurimi parametri costituzionali. Ciò premesso, il ricorrente svolge censure di violazione di legge e vizio di motivazione, riferite al ribadito diniego di concessione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondate le censure mosse in punto di rilevata intempestività del reclamo di causa. Il termine per reclamare, ove sia in gioco la concessione di un permesso di necessità, è tuttora - infatti - quello di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento impugnato, testualmente stabilito dall'art. 30, terzo comma, Ord. pen.; termine che, nella specie, risulta violato. 2. Sulla conformazione di tale termine non può, in tutta evidenza, incidere la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2020, evocata dal ricorrente, che ha stigmatizzato l'eccessiva brevità del parallelo, ma distinto, termine di impugnazione, relativo all'istituto del permesso premio. Il giudice delle leggi ha valutato, per quest'ultimo, il termine di sole ventiquattro ore ingiustificatamente limitativo dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., e ciò ha ritenuto proprio al confronto della pari disciplina legislativa riguardante il permesso di necessità, rispetto al quale l'esiguità del termine «appare correlata, nell'ottica del legislatore, alla situazione di urgenza allegata dall'interessato a fondamento della propria richiesta». L'equiparazione delle due situazioni è stata, così, giudicata irragionevole al metro dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto rispetto al permesso premio dette ragioni di urgenza certamente non sussistono. 3. Alla luce di ciò appare insostenibile la pretesa di giungere, almeno in via interpretativa, ad una nuova parificazione di regolamentazione. Non solo tale pretesa non trova appiglio nella citata decisione costituzionale, ma può senz'altro affermarsi che quest'ultima ha, per implicito, positivamente scrutinato la base logica e razionale della differenziazione, che trova la sua giustificazione nelle caratteristiche di snellezza, essenzialità e particolare celerità del procedimento volto alla concessione del permesso di necessità, che non si riscontrano in eguale misura allorché il permesso è invocato per sole ragioni premiali. Si ricordi che il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione, rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di ordinaria natura trattamentale; il primo può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni incombenti di particolare gravità, ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, e non anche in funzione del mantenimento delle normali relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 4/10/2017, Graviano, Rv. 272400-01). La diversa strutturazione dei termini procedurali, in questo contesto, palesemente non vulnera i canoni costituzionali richiamati dal ricorrente. Non rappresenta una discriminazione censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, per l'oggettiva alterità delle situazioni messe a raffronto; né, rispetto al permesso di necessità, comprime il diritto di difesa del richiedente oltre la misura indispensabile a salvaguardare i concorrenti beni primari a lui intestati e in funzione dei quali l'istituto è concepito e regolato. 4. Per effetto della rilevata tardività del reclamo di causa, l'esame delle ulteriori censure oggetto di ricorso resta precluso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]