CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2025
Cassazione n. 24402/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1549/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – 02/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8846/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 27/02/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24402/2025 Roma, lì, 02/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 marzo 2017 il G.u.p. del Tribunale di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 74 (comma 1) d.P.R. n. 309 del 1990 e di una serie di reati-fine del sodalizio, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia e disponeva, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la confisca di denaro, valori e beni immobili, questi ultimi formalmente intestati alla moglie dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA]. La statuizione di confisca era confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 11 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2019. 2. Sopraggiunta l’irrevocabilità, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo non citato nel procedimento penale, instaurava incidente di esecuzione, al fine di ottenere la revoca della confisca e la restituzione degli immobili, sul presupposto dell’estraneità dell’istante alle vicende giudiziarie del consorte e del legittimo acquisto dei cespiti da parte di lei, in quanto finanziato con provvista fornita dalla famiglia di origine della medesima. L’adita Corte di appello, provvedendo quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza; esito poi ribadito con l’ordinanza 27 febbraio 2025, in epigrafe indicata, pronunciata all’esito del procedimento camerale partecipato conseguente all’opposizione dell’interessata. 3. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi che si illustrano nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché il vizio della motivazione e il travisamento della prova. La confisca c.d. estesa, contemplata dalla citata disposizione, potrebbe riguardare soltanto i beni acquistati in periodo temporale adeguatamente prossimo alla commissione del reato, e comunque non talmente antecedente rispetto ad esso da far venire meno, ictu oculi, la presunzione che l’acquisto sia riconducibile all’attività delittuosa e ai suoi profitti. Tale principio sarebbe stato violato, giacché la condotta illecita ascritta a Cupido era successiva di quasi dieci anni rispetto alle acquisizioni immobiliari oggetto di ablazione. 3.2. Con il secondo motivo la ricorrente ulteriormente deduce la violazione dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché il vizio della motivazione e il travisamento della prova. L’interessata aveva allegato l’esclusività titolarità e disponibilità degli immobili confiscati, documentando la capacità economica e reddituale della sua famiglia di origine e le operazioni commerciali dalla medesima compiute al fine specifico di finanziare l’acquisto degli immobili medesimi. Di tali allegazioni e produzioni documentali la Corte di appello avrebbe omesso la giusta considerazione, che l’avrebbe condotta a rendere opposta decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, giacché, in caso di confisca avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, quest’ultimo, con i mezzi consentiti dall’ordinamento processuale (e quindi con l’incidente di esecuzione, in caso di confisca penale pronunciata all’esito di giudizio cui quel terzo non sia stato messo in condizione di partecipare), può soltanto rivendicare l’effettività titolarità dei beni confiscati, e non anche l’eventuale mancanza dei presupposti legali per l’adozione della misura di rigore, tra cui la ragionevolezza temporale tra l’acquisto del bene e la commissione del reato che legittima l’intervento giudiziale (v. Sez. U, informazione provvisoria n. 3/2025, Putignano, specificamente riferita alla confisca di prevenzione; v., altresì, Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439-01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263390-01). 2. Il secondo motivo è infondato, giacché il Collegio non riscontra, nel corpo della decisione impugnata e nello sviluppo delle argomentazioni che la sorreggono, alcuna violazione di legge penale, né vizio del ragionamento logico. Il motivo è, in realtà, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice a quo, e da lui respinte sulla base di corrette considerazioni. In effetti, da un lato, il terzo rivendicante non possedeva redditi adeguati all’acquisto dei beni immobili in questione, di cui il condannato aveva la pacifica disponibilità. E, per altro verso, mancano evidenze documentali tracciabili dell’esistenza di una provvista fornita al terzo dalla sua famiglia di origine, ove mai quest’ultima effettivamente disponesse di mezzi economici, e finanche di liquidità, astrattamente confacenti. Stante, dunque, l’assoluta sproporzione tra il valore dei beni alla ricorrente confiscati e la consistenza delle fonti di reddito a lei direttamente risalenti, e stante la relazione di tipo dominicale instaurata dal condannato sui beni in questione, la fittizietà dell’intestazione, presupposto della misura ablatoria, è stata ineccepibil- mente rilevata dal giudice dell’esecuzione. 3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia