CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 36555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sondrio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 8 marzo 2022 il Tribunale di Sondrio ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 10 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale, in relazione al reato di cui all'art. 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 152/2006, era stato disposto il sequestro del terreno in Comune di Chiuro censito al N.C.T. al 28, n. 33, suddiviso in quattro lotti (A, B, C e D), nel quale era stata realizzata una discarica non autorizzata, e anche di due escavatori meccanici ivi presenti. Il Tribunale, nel disattendere le richieste di riesame avanzate da [OSCURATO:PERSONA] (quale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] (quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e [OSCURATO:PERSONA] (quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., attualmente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), ha evidenziato che su tutti e quattro i lotti in cui risultava suddivisa l'area sottoposta a sequestro erano state realizzate opere di rimodellamento del terreno, utilizzando scarti della lavorazione di lapidei e altri materiali (asfalto, cemento, piastrelle, laterizi, bancali di legno, sfridi e limi della lavorazione di lapidei), da considerare come rifiuti, e ha escluso che potessero essere qualificati come sottoprodotti, non essendo stata realizzata alcuna attività di caratterizzazione ambientale dell'area; è stata esclusa anche la temporaneità del deposito dei rifiuti, essendo state eseguite attività di rimodellamento del terreno mediante escavatore, con successivo livellamento e riempimento del terreno, proprio attraverso detti rifiuti. Sono, in particolare, stati disattesi i rilievi del Sosio, fondati sulla circostanza che sul lotto D assegnato alla società da lui amministrata insisteva solo un piccolo cumulo di rifiuti, evidenziando l'unitarietà dell'intervento, consistente nella realizzazione di un progetto unitario di riqualificazione industriale e produttiva affidato alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale ordinanza il Sosio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Dopo aver riassunto la genesi del procedimento e lo svolgimento delle indagini, dalle quali era emerso che sul lotto D di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] era stata accertata solamente la presenza di sfridi di lavorazione di lapidei, di cui non era neppure stato indicato, a differenza degli altri lotti, il volume, e che comunque erano raccolti in un cumulo chiaramente perimetrabile nella limitatezza della sua estensione, ha esposto che nella richiesta di riesame erano state sottolineate l'irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato contestato, della realizzazione di opere di rimodellamento del terreno mediante escavatori meccanici, trattandosi di attività assentite mediante s.c.i.a., e anche della presenza negli altri lotti di materiali classificabili come rifiuti, oltre che l'erroneità della qualificazione come rifiuti degli sfridi lapidei presenti nel proprio lotto, da classificare, invece, come sottoprodotti. A tale ultimo proposito nella richiesta di riesame era stato sottolineato che tale materiale residuava dalla lavorazione della pietra, che non era il risultato principale del processo di produzione e di cui era certo il riutilizzo in altro processo di produzione senza alcuna intermedia attività di trattamento diversa dall'ordinaria e pertinente pratica industriale di riferimento (in quanto l'attività di frantumazione e riduzione degli sfridi lapidei rientrava nella normale pratica industriale della materia, come affermato nella sentenza n. 48037 del 2008). Ha aggiunto che nella medesima richiesta era stata contestata la configurabilità della realizzazione di una discarica non autorizzata, essendo i residui della lavorazione del marmo stati utilizzati conformemente alle previsioni di legge e senza alcun degrado ambientale, in conformità al Piano per gli [OSCURATO:PERSONA] (PIP) del Comune di Chiuro, e anche la sussistenza del pericolo nel ritardo legittimante l'apposizione del vincolo, essendo tra l'altro stata emessa ordinanza di sospensione del lavori da parte del Comune di Chiuro. 2.2. Tanto premesso, con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321, commi 3 e 5, cod. proc. pen., a causa del travisamento dei dati processuali da parte del Tribunale, in quanto la pluralità di rifiuti presenti nell'area sottoposta a sequestro non riguardava il lotto D di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], sul quale risultava solamente una limitata presenza di sfridi lapidei neppure quantitativamente stimata, erroneamente qualificati come rifiuti, trattandosi, in realtà, di sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184 bis d.lgs. 152/2006, in relazione ai quali non occorreva la caratterizzazione ambientale, che era stata chiesta solamente per i lotti A e C, nei quali esecutrice dei lavori era la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre nel lotto D era la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha lamentato la mancanza assoluta di motivazione a proposito dei rilievi svolti con la richiesta di riesame a proposito della qualificazione come rifiuti anziché come sottoprodotti degli sfridi lapidei presenti nel suddetto lotto D, e anche l'erroneità della considerazione unitaria delle condotte realizzate su tutta l'area sequestrata, che, in realtà, apparteneva a soggetti diversi, era stata perimetrata, recintata e distinta in lotti, su ognuno dei quali erano state realizzate condotte differenti. Ha denunciato l'apparenza e la carenza della motivazione anche nella parte relativa alla affermazione della sussistenza del pericolo nel ritardo, non essendo stato considerato l'ordine di sospensione dei lavori impartito dalla amministrazione comunale di Chiuro. 2.3. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 183, 184 bis e 256 d.lgs. 152/2006 e 321, comma 1, cod. proc. pen., per la omessa qualificazione degli sfridi della lavorazione della pietra presenti nel lotto di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] come sottoprodotti e per la qualificazione come discarica dell'area sottoposta a sequestro, nella quale, quanto al lotto D di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, vi era solo un "cumulino" di materiale lapideo, comunque qualificabile come sottoprodotto. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato riguardo alla sussistenza del fumus boni iuris del reato di cui all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 non poteva dirsi assente o meramente apparente, avendo il Tribunale evidenziato, conformemente ai principi giurisprudenziali elaborati in materia, come nel caso in esame la condotta abbia avuto quale oggetto rifiuti e non sottoprodotti, sussistendo il carattere definitivo del deposito dei rifiuti su aree che costituiscono oggetto di un unico progetto di riqualificazione industriale e produttivo; alla luce di tale motivazione le doglianze difensive risulterebbero infondate, anche quanto alla dedotta insussistenza del periculum in mora, risolvendosi in censure a valutazioni di merito, estranee all'ambito cognitivo, previsto dall'art. 325, cod. proc. pen. 4. Con memoria del 8 settembre 2022 il ricorrente, nel replicare alle richieste del Procuratore Generale, ha ribadito la fondatezza di tutti i motivi di ricorso, per il cui accoglimento ha insistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente va ricordato, come peraltro sottolineato anche dallo stesso ricorrente, che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, come evidenziato anche dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, RG., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Ora, nel caso in esame, il ricorrente, con entrambi i motivi, mediante i quali è stata lamentata la mancanza e l'apparenza della motivazione, che sarebbe priva di reale considerazione delle risultanze processuali relative alla posizione della società amministrata dal ricorrente e di quest'ultimo, oltre che fondata su asserzioni generiche e prive di specifica efficacia dimostrativa, e anche l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e processuale (quando alla esclusione della qualificabilità come sottoprodotti degli sfridi lapidei presenti nel lotto della [OSCURATO:PERSONA] e alla affermazione della configurabilità di una discarica abusiva e della sussistenza del pericolo nel ritardo), censura, in realtà, accertamenti di fatto, dai quali il Tribunale ha tratto la conferma della esistenza di indizi della 5 1. G.12 configurabilità del reato ipotizzato, dandone giustificazione con motivazione idonea a dar conto dell'iter logico seguito dal Tribunale medesimo e degli argomenti considerati per addivenire alla conclusione della sussistenza degli indizi del reato contestato e della presenza di ragioni di opportunità per mantenere il vincolo sull'area sottoposta a sequestro. Innanzitutto il Tribunale, sulla base di quanto accertato dalla polizia giudiziaria attraverso il sopralluogo del 7 febbraio 2022, ha considerato unitariamente tutta l'area sottoposta a sequestro, sottolineando che la stessa è oggetto di un unico progetto di riqualificazione industriale e produttiva, evidenziando che su tutti i lotti nei quali la stessa è suddivisa sono state realizzate opere di rimodellamento del terreno e successivo riempimento e livellamento mediante scarti della lavorazione di materiali lapidei e altri materiali (quali asfalto, cemento, piastrelle, laterizi, bancali di legname, sfridi e limi di lavorazione di lapidei), escludendo che gli stessi possano considerarsi sottoprodotti, non essendo stata fornita alcuna caratterizzazione ambientale degli stessi. A fronte di tale motivazione, che non può dirsi apparente, essendo state illustrate sia le ragioni della considerazione unitaria dell'area, in quanto oggetto di un unico progetto di riqualificazione industriale, sia quelle che hanno condotto alla esclusione della qualificabilità come sottoprodotti dei materiali ivi rinvenuti, conseguente alla mancanza di un piano di caratterizzazione, il ricorrente ha censurato la considerazione unitaria dell'area compiuta dal Tribunale, sostenendo che l'indagine e la valutazione circa la configurabilità di una discarica abusiva andrebbe condotta con riferimento a ciascuno dei quattro lotti in cui l'area sequestrata è stata suddivisa, in tal modo censurando, in modo non consentito, un accertamento di fatto (quello circa la destinazione unitaria impressa all'area attraverso l'abbandono nella stessa di rifiuti nell'ambito dell'unitario progetto di riqualificazione industriale che la riguarda), che è stato adeguatamente motivato e di cui il ricorrente propone una rivalutazione attraverso una lettura alternativa dei dati processuali, non consentita, come ricordato, tantomeno nella materia delle misure cautelari reali, in questa sede di legittimità. Neppure può dirsi consentita, nella materia in esame, la deduzione di travisamento delle prove, che, peraltro, nel caso del ricorso in esame pare consistere nella proposta di una loro lettura alternativa piuttosto che nella deduzione dell'esistenza di atti processuali non correttamente o adeguatamente interpretati dai giudici di merito, in quanto tale vizio attiene alla motivazione del provvedimento impugnato (v. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), non censurabile, come ricordato, in questa sede, se esistente e non meramente apparente. Ne consegue che i rilievi sollevati dal ricorrente a proposito della considerazione unitaria, anziché atomistica, dell'area, debbono considerarsi non consentiti, attenendo ad accertamenti di fatto e a vizi della motivazione, non sindacabili in questa sede di legittimità. 4. Analogo ordine di considerazioni può essere svolto a proposito delle censure relative alla esclusione della qualificabilità dei rifiuti presenti nell'area come sottoprodotti, sia in considerazione della evidenziata valutazione unitaria di tutte le condotte poste in essere sull'area in sequestro, con la conseguente irrilevanza di quanto esposto dal ricorrente a proposito delle diverse caratteristiche dei rifiuti presenti nel proprio lotto di terreno; sia alla luce della correttezza di quanto esposto dal Tribunale a proposito della rilevanza della mancata allegazione di un piano di caratterizzazione dei rifiuti presenti nell'area. Va ricordato che ai sensi dell'art. 183, lett. qq), d.lgs. 152/2006 può essere qualificato sottoprodotto "qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2". L'art. 184 bis del medesimo d.lgs. 152/2006 stabilisce le condizioni per l'attribuzione della qualità di sottoprodotto, prevedendo che: "1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria". Detti requisiti devono sussistere contestualmente (cfr. Sez. 3, n. 10711 del 28/01/2009, Pecetti, Rv. 243107; Sez. 3, n. 773 del 25/11/2009, dep. 2010, Guerrieri, Rv. 245900), con la conseguenza che la mancanza di certezza in ordine n I.: al riutilizzo (desunta dai giudici di merito, in modo logico, dalla mancanza di un piano di caratterizzazione e dal mero accumulo sul terreno di tali residui), esclude che essi possano essere qualificati come sottoprodotti, a prescindere dalla indagine in ordine al carattere delle operazioni cui sottoporli per il riutilizzo (v. Sez. 3, n. 28734 del 07/06/2011, D'Offizi, Rv. 250620, secondo cui gli inerti di marmo travertino non sono, di per sé, qualificabili come sottoprodotti, occorrendo a tal fine la prova certa del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, relativa a fattispecie nella quale gli inerti, provenienti dall'attività di lavorazione delle cave di marmo svolta da altra società, erano depositati, senza autorizzazione, su un'area gestita dalla società dell'indagato), con la conseguente correttezza della affermazione del Tribunale della sussistenza di indizi del reato contestato al ricorrente. Quest'ultimo ha censurato tali corrette valutazioni sul piano del merito, e cioè della certezza del riutilizzo degli sfridi di marmo senza sottoporli a operazioni di trattamento esulanti dalla normale pratica industriale, in tal modo proponendo una censura non consentita, in quanto rivolta verso un accertamento di fatto adeguatamente motivato (attraverso la sottolineatura di quanto emerso dal sopralluogo della polizia giudiziaria e della assenza di un piano di caratterizzazione e di elementi in ordine al riutilizzo di detti materiali), e manifestamente infondata, per la evidenza della impossibilità di qualificare detti residui di lavorazione come sottoprodotti. 5. Quanto ai rilievi, peraltro generici, in quanto privi della necessaria analisi delle condotte realizzate, in ordine alla insussistenza del pericolo nel ritardo idoneo a legittimare il mantenimento del vincolo sull'area sottoposta a sequestro, fondati sull'ordine di sospensione dei lavori impartito dal Comune di Chiuro, va osservato che tale provvedimento riguarda le attività di sbancamento e livellamento del terreno, non certamente quelle di deposito sullo stesso di rifiuti, in guisa tale da realizzarvi una discarica abusiva, che da tale provvedimento esulano, cosicché l'adozione di detto provvedimento non appare, di per sé, idoneo, a scongiurare il pericolo di reiterazione o protrazione delle condotte contestate, in relazione al quale è quindi stato correttamente disposto il mantenimento del vincolo cautelare sull'area in sequestro. 6. In conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza dei rilievi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, i