CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26338/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di SORVEGLIANZA di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’OLIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Perugiaaveva rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della Corte di appellodi Ancona del 2 luglio 2018, irrevocabile il 25 maggio 2022, alla pena di quattroanni di reclusione inflitta per bancarotta fraudolenta, accertata nell’aprile 2013 inOsimo. A ragione, il Collegio aveva sottolineato la gravità del reato, l’assenza diiniziative risarcitorie e l’inesistenza dell’attività lavorativa prospettata nell’istanza.1.1. Con sentenza n. 40588 in data 2 ottobre 2024, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la prima ordinanza, rilevando che il Tribunale nonaveva adeguatamente spiegato la rilevanza dei suddetti elementi alla luce deiplurimi dati di segno contrario emersi dall’istruttoria.1.2. Con ordinanza del 27 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diPerugia ha nuovamente rigettato l’istanza. Secondo il Collegio, la situazione eramutata rispetto alla pronuncia rescindente, poiché l’interessato aveva chiesto dieseguire la misura a Dubai, invocando il Trattato tra la Repubblica italiana e gliEmirati [OSCURATO:PERSONA] sul trasferimento delle persone condannate. Il Tribunale ha,però, osservato che, alla luce del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, l’esecuzionedell’affidamento in prova al servizio sociale è consentita in uno Stato membrodell’Unione europea, ove il condannato abbia residenza legale e abituale, sempreche sia operativo il sistema di reciproco riconoscimento previsto dalla decisionequadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, ma non negli EmiratiArabi [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il Collegio ha evidenziato l’allontanamento dell’interessato dalterritorio italiano in prossimità dell’esecutività della sentenza, ritenuto indice dellavolontà di sottrarsi all’esecuzione della pena.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Brancaccio, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciatinei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 627,comma 3, cod. proc. pen. per elusione del giudicato rescindente, nonchél’apparenza della motivazione del provvedimento emesso in sede di rinvio.L’ordinanza impugnata violerebbe il citato art. 627, comma 3, cod. proc. pen.diritto enunciati dalla Corte di cassazione in relazione alla necessità di valutare lacondotta del condannato successivamente alla commissione dee reato.In particolare, l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto «superfluo entrare nelmerito degli specifici presupposti per l’ammissione al beneficio», sul presuppostodell’inapplicabilità della misura richiesta in quanto destinata ad essere eseguitanegli [OSCURATO:PERSONA]. Così operando, tuttavia, il Giudice del rinvio avrebbeinvertito l’ordine logico-giuridico del giudizio di rinvio, che imponeva dipronunciarsi, in via prioritaria e vincolata, sulla concedibilità in astrattodell’affidamento in prova al servizio sociale, attraverso il giudizio prognostico sullapersonalità del condannato, demandando a un momento successivo la valutazionedelle modalità concrete di esecuzione della misura. Tanto più in quanto la sentenzarescindente aveva censurato l’ordinanza annullata proprio per avere fondato lamotivazione su un “automatismo” valutativo, in assenza di un effettivoapprezzamento della condotta successiva.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 47 Ord.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione alla valutazione della condotta successiva ai fatti di reatoe degli elementi di risocializzazione indicati dalla difesa. Tali elementi -rappresentati da un progetto di vita a Dubai, caratterizzato da un’attivitàlavorativa lecita e da una stabile sistemazione abitativa - sarebbero indicativi diuna positiva evoluzione della personalità del condannato e del mutamento radicaledelle sue abitudini di vita rispetto all’epoca dei fatti.Il Tribunale, tuttavia, avrebbe utilizzato tali circostanze esclusivamente peraffermare la non applicabilità della misura richiesta, senza alcun apprezzamentoconcreto in ordine all’effettivo ripudio delle pregresse condotte devianti,all’adesione a modelli di vita conformi ai valori dell’ordinamento e alla riduzionedel rischio di recidiva, così svuotando di contenuto il giudizio previsto dall’art. 47Ord. pen.Inoltre, la motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cuiuna «volontà di sottrarsi alla esecuzione della pena», senza considerare che ilTribunale sarebbe stato a conoscenza del fatto che egli non disponeva più diun’attività lavorativa in Italia e che, pertanto, aveva reperito all’estero una nuovaopportunità occupazionale. In tale prospettiva, il trasferimento a Dubai nonpotrebbe essere interpretato come indicativo della volontà di sottrarsiall’esecuzione della pena, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe formalmente richiesto dieseguire la condanna, sia pure in un diverso contesto territoriale, circostanzaincompatibile con un intento elusivo.Quanto alla valorizzazione dell’assenza di un progetto lavorativo e abitativo sulterritorio nazionale, l’art. 47, comma 2-bis, Ord. pen. consentirebbe l’ammissioneall’affidamento in prova anche in mancanza di un’attività lavorativa, mediantel’assegnazione a un idoneo servizio di volontariato ovvero ad attività di pubblicautilità. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la concedibilità in astrattodella misura e, successivamente, esaminare le modalità esecutive previstedall’ordinamento, incluse quelle contemplate dalla disposizione richiamata.Inoltre, il Giudice a quo non avrebbe adeguatamente chiarito se l’assenza diuna proposta risocializzante sul territorio nazionale sia dipesa da una scelta diMercurio o da una oggettiva impossibilità, né avrebbe verificato la concretapraticabilità di percorsi alternativi, omettendo altresì di attivare l’interlocuzioneistruttoria con l’UEPE, finalizzata alla costruzione del programma trattamentale.3. In data 9 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con il primo motivo di censura, la difesa deduce la violazione dell’art. 627,comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe datoapplicabile la misura senza procedere al necessario giudizio prognostico sullapersonalità del condannato.2.1. L’assunto non è fondato.Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della Corte di cassazione, ilgiudice, pur essendo vincolato ai principi di diritto enunciati, è tenuto a valutareanche la situazione attuale del richiedente e, in particolare, le eventuali circostanzesopravvenute, atteso che la valutazione ha natura attuale e prognostica (in questosenso v. Sez. 5, n. 37150 del 10/05/2024, Giacomini, Rv. 287055 - 01).Nel caso di specie, a seguito di integrazione della domanda, avvenuta in data27 ottobre 2025, con la richiesta di eseguire la misura a Dubai, ove il condannatostessa possibilità di attuazione del programma trattamentale.2.2. In proposito, deve ribadirsi che l’affidamento in prova al servizio socialepuò essere eseguito in uno Stato estero soltanto se esso sia membro dell’Unioneeuropea e se il condannato vi abbia stabilito la sua residenza legale e abituale,sempre che detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAIdel Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciprocoriconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vistadella sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzionisostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (così Sez. 1, n.23720 del 20/06/2025, Sindoni, Rv. 288282 - 01; Sez. 1, n. 20977 del15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338 - 01; Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020,Mancinelli, Rv. 279144 - 01; Sez. 1, n. 15091 Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018,dep. 2019, Leonardi, in motivazione).Tuttavia, tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, atteso che gli EmiratiArabi [OSCURATO:PERSONA] non si trova nel territorio dell’Unione europea.3. Analogamente, quanto all’applicabilità del Trattato tra l’Italia e gli Emiratiarabi, ratificato dalla legge n. 32 del 26 marzo 2025, in vigore dal 27 marzo 2025,esso comunque non consente l’esecuzione dell’affidamento in prova al serviziosociale a Dubai.Infatti, il trattato in questione riguarda espressamente l’esecuzione della solapena carceraria.Inoltre, ai sensi dell’art. 4, primo comma, lett. a), esso prevede che «iltrasferimento può avere luogo solo se la persona condannata è un cittadino delloStato di esecuzione». Pertanto, la disposizione in parola non può applicarsi a uncittadino italiano che sia soltanto residente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA].4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato.Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale,deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., allarelativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’onere delle spese delprocedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassadelle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]