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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28077/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/4/2024 del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 5/4/2024 - su concorde richiesta delle parti - applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 645/00 di multa per i reati ascrittigli.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione.

Evidenzia che nel provvedimento impugnato manca un'accurata disamina logico giuridica, atta a far emergere il percorso logico giuridico seguito dal giudice circa il concreto adeguamento della pena all'effettiva gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, con riferimento al denunciato vizio relativo alla quantificazione della pena, rileva il Collegio che è inammissibile il ricorso che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sezione 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, I2v. 276509 — 01).

In altri termini, qualora le parti abbiano concordato l'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio.

2. All'inammissibilità del ricorso segue„ ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 44,aseeHlb in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 10 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/4/2024 del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 5/4/2024 - su concorde richiesta delle parti - applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 645/00 di multa per i reati ascrittigli. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione. Evidenzia che nel provvedimento impugnato manca un'accurata disamina logico giuridica, atta a far emergere il percorso logico giuridico seguito dal giudice circa il concreto adeguamento della pena all'effettiva gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, con riferimento al denunciato vizio relativo alla quantificazione della pena, rileva il Collegio che è inammissibile il ricorso che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sezione 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, I2v. 276509 — 01). In altri termini, qualora le parti abbiano concordato l'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio. 2. All'inammissibilità del ricorso segue„ ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 44,aseeHlb in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 lu
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